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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13773/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2002, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un ingente credito IVA chiesto a rimborso da una società immobiliare e irrogava le sanzioni. L’Ufficio riteneva che il credito fosse privo di fondamento sostanziale, anche alla luce di verifiche sui trasferimenti del compendio immobiliare e sulla effettiva disponibilità del bene. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per decadenza dell’atto; in appello la decisione era stata confermata dalla CTR. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché delle norme sopravvenute del d.lgs. n. 128 del 2015 e della l. n. 208 del 2015, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto necessario, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, che la denuncia penale fosse stata effettivamente presentata dall’Amministrazione finanziaria. Secondo la ricorrente, per gli atti notificati ratione temporis, bastava l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, restando irrilevante la concreta trasmissione della denuncia o la successiva incidenza di modifiche normative intervenute nel 2015.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché, per gli avvisi notificati alla data rilevante nel caso concreto, il raddoppio dei termini di accertamento presupponeva soltanto l’esistenza dell’obbligo di denuncia penale, e non anche la sua effettiva presentazione; le modifiche introdotte nel 2015 non incidevano sull’atto oggetto di causa.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    nel testo vigente ratione temporis

    per il raddoppio dei termini di accertamento è sufficiente l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati tributari; non occorre la effettiva presentazione della denuncia per gli atti notificati nel regime applicabile al caso

  • art. 331 c.p.p.

    rileva come parametro dell’obbligo di denuncia che fa scattare il raddoppio dei termini

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    individua i reati tributari la cui astratta configurabilità è sufficiente a integrare il presupposto del raddoppio

  • Corte cost. ord. n. 247 del 2011

    ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sul meccanismo del raddoppio dei termini, confermandone il fondamento nell’obbligo di denuncia

  • art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. n. 128 del 2015

    le modifiche introdotte non si applicano agli avvisi già notificati alla data prevista dalla norma transitoria, che fa salvi i relativi effetti

  • art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015

    la disciplina nuova si applica solo agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai successivi; per i periodi precedenti permane il raddoppio nei casi previsti

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in via sistematica come norma parallela sul raddoppio dei termini di accertamento per le imposte dirette

Massime di principio

  • Nel regime applicabile agli atti notificati prima delle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento tributario opera quando, per il fatto contestato, sussiste l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., senza che sia necessaria la prova dell’effettiva presentazione della denuncia.
  • Il contribuente che eccepisce la decadenza dell’accertamento non può limitarsi a contestare l’omessa denuncia o la mancata prova della sua trasmissione, ma deve contestare la mancanza dei presupposti dell’obbligo di denuncia; l’accertamento della sussistenza del reato resta precluso al giudice tributario.
  • Le modifiche normative che hanno limitato o escluso il raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi già notificati nei limiti delle rispettive discipline transitorie, che salvano gli effetti degli atti impositivi anteriori o rinviano l’applicazione della nuova disciplina a periodi d’imposta successivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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