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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26640/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario in sede di rinvio relativo a un avviso di liquidazione dell'imposta successoria e a somme versate dal contribuente per aderire alla definizione agevolata ex L. 289/2002, dopo che era stato definitivamente ritenuto legittimo il diniego di condono dell'Ufficio. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di condono, con interessi anche anatocistici e rivalutazione monetaria, negando però all'Amministrazione la possibilità di opporre in compensazione il proprio credito derivante dall'avviso di liquidazione. L'Agenzia ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 8 L. 212/2000 e dell'art. 1241 c.c., per avere il giudice escluso la compensazione tra il credito restitutorio del contribuente e il controcredito tributario dell'Amministrazione; 2) violazione dell'art. 1283 c.c., per il riconoscimento di interessi anatocistici senza i necessari presupposti; 3) violazione dell'art. 1224 c.c., per avere liquidato la rivalutazione monetaria senza prova del maggior danno, trattandosi secondo la ricorrente di credito di valuta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che, nel caso concreto, l'Amministrazione poteva opporre in compensazione il proprio credito tributario, purché certo, liquido ed esigibile, al credito di ripetizione ex art. 2033 c.c. del contribuente, di natura privatistica e pignorabile. Ha ritenuto assorbiti i motivi relativi agli accessori (anatocismo e rivalutazione). Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente anche quanto alla domanda di rimborso delle somme versate per la definizione agevolata ex art. 16 L. 289/2002. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 212/2000

    la previsione generale dell'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione non ha superato il principio di tassatività della compensazione in materia tributaria e, nel regime applicabile, richiedeva l'attuazione regolamentare e il rispetto delle discipline vigenti.

  • art. 1241 c.c.

    la compensazione civile non opera automaticamente in ambito tributario, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

  • d.lgs. 241/1997, art. 17, comma 2

    nel regime temporale rilevante non prevedeva la compensazione per l'imposta di registro.

  • art. 1243 c.c.

    l'Amministrazione può opporre in giudizio la compensazione con propri crediti certi, liquidi ed esigibili, spettando al giudice verificarne i presupposti.

  • art. 1246, n. 3, c.c.

    il credito del contribuente da ripetizione ex art. 2033 c.c. è pignorabile e non ostacola, di per sé, la compensazione con il controcredito tributario dell'Amministrazione.

  • art. 2033 c.c.

    il diritto alla ripetizione di somme indebitamente versate ha natura privatistica.

  • art. 1283 c.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare il riconoscimento di interessi anatocistici in assenza dei presupposti di legge.

  • art. 1224 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di prova del maggior danno necessario alla rivalutazione monetaria su un credito di valuta.

  • art. 16 L. 289/2002

    richiamato quale base della definizione agevolata rispetto alla quale erano state versate le somme poi domandate in restituzione.

  • art. 40 d.lgs. 346/1990

    ritenuto non pertinente dal giudice di merito; la Corte non ne fonda la decisione.

Massime di principio

  • In materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non si applica in via generalizzata la disciplina civilistica se manca una specifica previsione normativa.
  • L'art. 8 L. 212/2000 non ha introdotto una compensazione tributaria pienamente immediata e generalizzata, ma ha lasciato ferme le discipline vigenti e rimesso l'estensione dell'istituto a regolamenti attuativi e ai tributi espressamente considerati.
  • Quando il contribuente agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate, l'Amministrazione finanziaria può opporre in giudizio la compensazione con propri crediti tributari certi, liquidi ed esigibili, e il giudice deve verificare la sussistenza di tali requisiti.
  • La diversa natura dei crediti contrapposti giustifica un trattamento differenziato: il credito del contribuente alla ripetizione dell'indebito ha natura privatistica ed è pignorabile, mentre il credito tributario dell'Amministrazione ha natura pubblicistica e non è pignorabile.
  • Se la compensazione del controcredito dell'Amministrazione è accolta, restano assorbite le questioni relative agli accessori del credito restitutorio, come interessi anatocistici e rivalutazione monetaria.
  • Quando la causa è matura per la decisione e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCompensazioneRicorso per cassazione
RamiTributiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàCompensatio lucri cum damno

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