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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30580/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva a un professionista contributi dovuti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, per i redditi professionali prodotti nell'anno 2008. Il professionista aveva proposto opposizione e il tribunale aveva annullato l'avviso per intervenuta prescrizione del credito; la corte d'appello aveva confermato, individuando il dies a quo della prescrizione quinquennale nella scadenza ordinaria del termine di pagamento dei contributi per il 2008 (16 giugno 2009) e ritenendo tardiva la nota INPS ricevuta il 3 luglio 2014. La corte territoriale aveva inoltre escluso che il differimento previsto dal DPCM 4 giugno 2009 incidessse sulla scadenza del termine contributivo, e aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non dimostrasse la volontà di sottrarsi al debito contributivo, escludendo l'applicazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., del DPCM 4 giugno 2009, della L. n. 335/1995, art. 2, commi 26-31, e del D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12, sostenendo che il termine per il versamento era stato differito al 6 luglio 2009 per effetto del DPCM e che, quindi, la nota del 3 luglio 2014 era idonea a interrompere la prescrizione. Ha anche resistito la controparte con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, e che nel caso concreto tale scadenza era stata differita al 6 luglio 2009 dal DPCM 4 giugno 2009, applicabile ai contribuenti in possesso dei relativi requisiti. Di conseguenza, la corte d'appello ha erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2009. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legalmente previsto per il pagamento, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi o da adempimenti dichiarativi successivi.
  • Quando un provvedimento normativo secondario di natura regolamentare differisce il termine di versamento, il nuovo termine diventa il dies a quo della prescrizione del credito contributivo, se il contribuente rientra nell'ambito applicativo del differimento.
  • In sede di ricorso per cassazione, la denuncia della violazione di legge può investire correttamente l'individuazione del dies a quo della prescrizione, poiché si tratta di questione di diritto e non di mera rivalutazione del fatto.
  • La mancata compilazione di un quadro dichiarativo non costituisce, di per sé, prova della volontà del debitore di sottrarsi al pagamento del contributo e non basta, senza ulteriori elementi, per applicare l'art. 2941, n. 8, c.c.
  • Ai fini dell'efficacia del differimento del termine di pagamento, il D.P.C.M. emanato in funzione attuativa o integrativa della legge può essere considerato fonte normativa rilevante per determinare la decorrenza della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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