Cassazione Civile, Ordinanza n. 30580/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva a un professionista contributi dovuti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, per i redditi professionali prodotti nell'anno 2008. Il professionista aveva proposto opposizione e il tribunale aveva annullato l'avviso per intervenuta prescrizione del credito; la corte d'appello aveva confermato, individuando il dies a quo della prescrizione quinquennale nella scadenza ordinaria del termine di pagamento dei contributi per il 2008 (16 giugno 2009) e ritenendo tardiva la nota INPS ricevuta il 3 luglio 2014. La corte territoriale aveva inoltre escluso che il differimento previsto dal DPCM 4 giugno 2009 incidessse sulla scadenza del termine contributivo, e aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non dimostrasse la volontà di sottrarsi al debito contributivo, escludendo l'applicazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., del DPCM 4 giugno 2009, della L. n. 335/1995, art. 2, commi 26-31, e del D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12, sostenendo che il termine per il versamento era stato differito al 6 luglio 2009 per effetto del DPCM e che, quindi, la nota del 3 luglio 2014 era idonea a interrompere la prescrizione. Ha anche resistito la controparte con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha affermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, e che nel caso concreto tale scadenza era stata differita al 6 luglio 2009 dal DPCM 4 giugno 2009, applicabile ai contribuenti in possesso dei relativi requisiti. Di conseguenza, la corte d'appello ha erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2009. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
disciplina la gestione separata e i contributi dovuti dai soggetti iscritti; la Corte lo richiama come base del credito contributivo
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento
richiamato per escluderne l'applicazione, poiché la mancata compilazione del quadro RR non prova da sola la volontà di sottrarsi al debito contributivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente il sindacato per violazione e falsa applicazione di legge; il motivo dell'INPS è stato qualificato entro tale vizio
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti arresti
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009
"entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione"; "dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento"
ha natura regolamentare e differisce il termine di versamento dei contributi per i contribuenti che rientrano nelle condizioni previste; tale differimento incide sulla decorrenza della prescrizione
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997
indicato come base di delega/attuazione del DPCM richiamato
art. 18, d.lgs. n. 241 del 1997
richiamato quale previsione generale cui il DPCM si raccorda
richiamato nel motivo di ricorso come norma collegata alla disciplina contributiva
art. 62-bis D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato per individuare le attività economiche soggette agli studi di settore, rilevanti per l'applicazione del differimento
art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997
richiamato nel dibattito giurisprudenziale sul perimetro soggettivo del differimento del termine
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legalmente previsto per il pagamento, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi o da adempimenti dichiarativi successivi.
- Quando un provvedimento normativo secondario di natura regolamentare differisce il termine di versamento, il nuovo termine diventa il dies a quo della prescrizione del credito contributivo, se il contribuente rientra nell'ambito applicativo del differimento.
- In sede di ricorso per cassazione, la denuncia della violazione di legge può investire correttamente l'individuazione del dies a quo della prescrizione, poiché si tratta di questione di diritto e non di mera rivalutazione del fatto.
- La mancata compilazione di un quadro dichiarativo non costituisce, di per sé, prova della volontà del debitore di sottrarsi al pagamento del contributo e non basta, senza ulteriori elementi, per applicare l'art. 2941, n. 8, c.c.
- Ai fini dell'efficacia del differimento del termine di pagamento, il D.P.C.M. emanato in funzione attuativa o integrativa della legge può essere considerato fonte normativa rilevante per determinare la decorrenza della prescrizione.
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