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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15939/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento IVA 2009 con cui l'Ufficio recuperava l'imposta detratta su fatture emesse per anticipi versati nell'ambito di un preliminare di vendita di un immobile da destinare a uso ufficio/studio legale. Secondo l'Amministrazione, l'IVA non era detraibile perché, al momento dell'acquisto, l'immobile era ancora censito in catasto come abitazione signorile (A/1) e non risultava ancora adibito all'attività professionale, con difetto di inerenza e strumentalità. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR confermava, ritenendo irrilevante la categoria catastale rispetto alla concreta destinazione del bene, anche in funzione programmatica. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., perché la CTR si sarebbe limitata ad enunciare il principio astratto senza verificare in concreto la destinazione del bene; 2) violazione degli artt. 19 e 19-bis del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR applicato il principio al caso concreto e per non avere considerato l'onere probatorio gravante sul contribuente. Il resistente proponeva controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta vizi della decisione della CTR sul giudicato interno e sull'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione apparente, perché la CTR aveva spiegato il proprio convincimento affermando che, ai fini della detrazione IVA, non rileva la sola classificazione catastale ma la concreta destinazione del bene, anche programmatica, a strumento dell'attività professionale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'Ufficio, osservando che la censura non coglieva la ratio decidendi e mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto quando la decisione di merito si fonda su un accertamento in concreto della destinazione del bene.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se non consente di percepire il fondamento della decisione; non ricorre quando il giudice espone, anche sinteticamente, il percorso logico seguito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria è nulla solo se manca o è meramente apparente la motivazione; non basta un richiamo al principio di diritto se il ragionamento decisorio è comunque intelligibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; nel caso esaminato tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA è ammessa per acquisti inerenti all'esercizio dell'impresa, intesa come strumentalità del bene rispetto all'attività svolta.

  • art. 19-bis1, lett. i), d.P.R. n. 633/1972

    Per i fabbricati a destinazione abitativa la detrazione è in linea generale esclusa, salvo le imprese che hanno come oggetto esclusivo o principale la costruzione o rivendita di tali fabbricati.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la concreta inerenza e strumentalità del bene rispetto all'attività grava sul contribuente che intenda esercitare il diritto alla detrazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Il motivo incidentale sulla pretesa inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è stato assorbito e quindi non deciso nel merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di giudicato interno, ma la questione è rimasta assorbita.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di acquiescenza/giudicato interno, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di domande/eccezioni non riproposte, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di devoluzione in appello nel processo tributario, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, senza decisione nel merito per assorbimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In tema di IVA, la detrazione relativa a fabbricati a destinazione abitativa va esclusa in via generale, salvo le ipotesi derogatorie previste dalla legge; al di fuori di tali ipotesi, il contribuente deve provare con elementi oggettivi che l'acquisto sia concretamente inerente all'attività esercitata.
  • La strumentalità del bene immobile non si valuta solo in astratto sulla base dell'oggetto dell'attività, ma in concreto, verificando se il bene sia effettivamente destinato, anche in prospettiva programmatica, a costituire mezzo per l'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.
  • Ai fini della detrazione IVA, la classificazione catastale non è l'unico elemento decisivo: ciò che rileva è la destinazione sostanziale del bene, purché tale destinazione sia dimostrata dal contribuente.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la sentenza espone la ragione della decisione in modo intellegibile, il vizio non sussiste.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, quando il giudice di appello abbia già accertato in fatto la destinazione concreta del bene.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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