Cassazione Civile, Ordinanza n. 18618/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione, fondata su una cartella emessa all'esito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2012, con recupero di IRPEF, addizionali e sanzioni dopo il disconoscimento di un credito d'imposta. Il contribuente ha impugnato l'intimazione deducendo la mancata preventiva notifica della cartella e la decadenza dell'amministrazione ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. I giudici di merito hanno ritenuto non validamente eseguita la notifica della cartella, osservando che non ricorrevano i presupposti per la disciplina degli irreperibili assoluti ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, perché il domicilio era noto e il destinatario risultava reperibile nel Comune. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e ha sostenuto la validità della notifica della cartella, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto invalida la notifica e quindi ammissibile l'impugnazione per vizi propri della cartella; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973 e 21 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l'eccezione di decadenza fosse comunque inammissibile per intervenuta irretrattabilità della cartella a seguito di rituale notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato la valutazione della CTR sulla invalidità della notificazione della cartella, osservando che la notifica non poteva essere eseguita secondo il rito degli irreperibili assoluti perché il contribuente era rintracciabile nel Comune di domicilio fiscale e l'Ufficio conosceva quel recapito, avendolo già utilizzato per altri atti. La Corte ha valorizzato anche la compiuta giacenza del precedente avviso di rettifica come indice di reperibilità, non di irreperibilità assoluta. Conseguentemente, ha affermato che il contribuente, avendo ricevuto conoscenza rituale della cartella solo con l'intimazione di pagamento, poteva far valere in tale sede anche i vizi propri della cartella e la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; nessun raddoppio del contributo unificato è stato disposto per l'esenzione delle amministrazioni statali.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del controllo formale della dichiarazione da cui è scaturita la cartella.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il termine di decadenza è invocabile dal contribuente quando la cartella non sia stata validamente notificata e la pretesa gli pervenga solo con l'intimazione di pagamento.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notifica secondo il rito degli irreperibili assoluti è ammissibile solo se il messo, dopo le ricerche dovute, non rinvenga nel Comune l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente; non può usarsi se il domicilio è noto o comunque conoscibile.
È richiamato come forma di notifica alternativa e più garantita rispetto al rito degli irreperibili assoluti quando il destinatario è temporaneamente irreperibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude il vizio perché la CTR ha esaminato correttamente i fatti rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di violazione di legge relativo alla disciplina della decadenza e dell'impugnazione della cartella.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'inammissibilità dell'eccezione, ma la Corte ne esclude la rilevanza preclusiva in presenza di notifica invalida.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di notificazione degli atti impositivi, il ricorso al rito degli irreperibili assoluti richiede il previo svolgimento delle ricerche esigibili nel Comune del domicilio fiscale e presuppone l'effettiva irreperibilità del contribuente in quel Comune; se il recapito è noto o già utilizzato per altri atti, la notifica è invalida.
- La compiuta giacenza di un precedente atto notificato allo stesso indirizzo conferma la reperibilità anagrafica del destinatario e non è indice di irreperibilità assoluta.
- Se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata e il contribuente ne viene a conoscenza solo con l'intimazione di pagamento, egli può impugnare anche i vizi propri della cartella e dedurre la decadenza dell'amministrazione.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo non è accoglibile quando il giudice di merito abbia effettivamente valutato gli elementi fattuali decisivi e abbia fornito una motivazione coerente con gli atti.
- Non può disporsi il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, poiché esse sono esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
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