Cassazione Civile, Ordinanza n. 15786/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. La Commissione territoriale aveva respinto tutte le domande; il Tribunale di Bologna aveva confermato il rigetto ritenendo non credibile il racconto, insussistente il fondato timore di persecuzione, assenti i presupposti della protezione sussidiaria e non sussistenti gravi motivi umanitari. In cassazione il ricorrente ha proposto un solo motivo, denunciando la violazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, sostenendo che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la sua integrazione in Italia, l'assenza di precedenti penali e la grave situazione di povertà che lo attenderebbe in Bangladesh. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché la procura speciale per il giudizio di cassazione, richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, non conteneva la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; il richiamo contenuto nel ricorso alla data della procura non è stato ritenuto sufficiente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve recare espressamente l'indicazione della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre all'autenticità della sottoscrizione. Poiché nella specie la procura allegata era autenticata quanto alla firma ma non quanto alla data di rilascio, e il riferimento alla data contenuto nell'intestazione del ricorso non poteva supplire alla mancanza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese per mancata effettiva attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 Convenzione di Ginevra
richiamato solo come base normativa del diniego della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale
richiamato per escludere la configurabilità dei presupposti della protezione internazionale
richiamato per escludere il fondato timore di persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato
richiamato per escludere i presupposti della protezione sussidiaria, inclusa l'ipotesi di violenza indiscriminata
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato in relazione alla protezione umanitaria e ai gravi motivi di carattere umanitario
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
"La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
la procura speciale per cassazione in materia di protezione internazionale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità
richiamato in comparazione con la disciplina speciale della procura
richiamato in comparazione con la disciplina speciale della procura
richiamato per la tardiva costituzione del Ministero
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto, ove dovuto, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 13 del 2017, che ha introdotto la disciplina speciale
richiamato come fonte dell'introduzione dell'art. 35-bis nel d.lgs. 25/2008
Corte cost. n. 13 del 2022
ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni Unite
Cass., Sez. U., n. 15177 del 1 giugno 2021
ha enunciato il principio secondo cui la procura speciale in materia di protezione internazionale deve recare la data successiva alla comunicazione del provvedimento e la sua certificazione da parte del difensore
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale è soggetta a un requisito formale rafforzato: deve essere conferita dopo la comunicazione del decreto impugnato e tale posteriorità deve risultare da certificazione del difensore.
- La certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 non può essere surrogata da meri riferimenti alla data contenuti in atto diverso dalla procura o privi di esplicita valenza certificativa.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che il giudice possa entrare nel merito delle censure sulla protezione internazionale o umanitaria.
- Nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale, la nullità della procura non si identifica con inesistenza: ciò rileva anche ai fini dell'imputazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato alla parte ricorrente.
- La disciplina speciale della procura per cassazione prevale sulla disciplina generale degli artt. 83 e 365 c.p.c. quando il ricorso riguarda le controversie soggette all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008.
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