Cassazione Civile, Sentenza n. 32052/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello avverso una decisione di primo grado che aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno 2015, ritenendo illegittime le maggiorazioni tariffarie dell'imposta comunale sulla pubblicità applicate dall'Ente per le annualità successive al 2012. In Cassazione il Comune deduceva quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di reclamo/mediazione; 2) omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che si trattava di un canone patrimoniale prevalente che avrebbe assorbito l'imposta; 3) vizio di motivazione della sentenza di gravame, definita apparente e con rinvio indebito e indeterminato alla sentenza di primo grado; 4) violazione e falsa interpretazione di norme tributarie e regolamentari relative al canone sostitutivo dell'imposta, alle maggiorazioni tariffarie e all'applicazione delle norme sul riequilibrio finanziario (piano di riequilibrio e facoltà di deliberare tariffe nella misura massima).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi e ha ritenuto fondato il terzo motivo, con assorbimento del quarto. Ha censurato la sentenza di gravame per motivazione apparente e contraddittoria, in particolare per il rinvio indeterminato alla pronuncia di primo grado e per l'uso di disposizioni inconciliabili (es. richiamo all'art. 62 d.lgs. 446/1997 in contrasto con le argomentazioni del primo grado riguardanti l'abrogazione dell'art. 11, comma 10, della l. 449/1997). Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per un nuovo, motivato esame della controversia; ha disposto la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla censura per omessa pronuncia; la Corte precisa che l'omesso esame di questioni puramente processuali non integra omessa pronuncia ai sensi di tale articolo e che, per talune omissioni, può invece sussistere vizio diverso.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis
Richiamato sul tema del reclamo/mediazione: la disposizione prevede il termine di 90 giorni per la conclusione della procedura e la non procedibilità del ricorso fino a quel termine; la Corte evidenzia che, alla luce della pronuncia di incostituzionalità e della giurisprudenza, l'omessa presentazione del reclamo non sempre integra inammissibilità del ricorso per i rapporti non esauriti.
art. 360 cod. proc. civ. (n. 4 e n. 5 nella formulazione vigente)
Norma di riferimento per i motivi di cassazione; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e che è denunciabile in Cassazione la motivazione apparentemente inesistente, contraddittoria o incomprensibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato in rapporto al diritto alla motivazione delle sentenze; la Corte utilizza il principio costituzionale per valutare la gravità del vizio motivazionale denunciato.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62
Disposizione sul canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità; la Corte osserva che il richiamo a tale norma dalla sentenza di gravame risultava antinomico rispetto alle argomentazioni del primo grado e ciò ha contribuito alla qualificazione del vizio motivazionale.
l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, comma 10
Norma che consentiva maggiorazioni tariffarie; la questione riguardava se le maggiorazioni deliberate prima dell'abrogazione rimanessero efficaci. La Corte richiama il profilo normativo nel contesto delle contestazioni di merito, rimandando però la decisione al giudice di merito.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7
Norma riferita al canone per la locazione di luoghi pubblici per impianti pubblicitari; il ricorrente sosteneva che il 'canone sostitutivo' fosse in realtà sommatoria tra imposta e canone tethered a questa norma, e la questione va riesaminata dal giudice di merito.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 243-bis, comma 8, lett. a)
Norma sul piano di riequilibrio finanziario che consente all'ente di deliberare tariffe nella misura massima per assicurare il riequilibrio; il ricorrente invocava tale disposizione per giustificare l'applicazione delle maggiorazioni nelle annualità considerate, ma la Corte ha ritenuto necessario il riesame motivato da parte del giudice di merito.
Richiamata in relazione alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c. e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come interpretato dalle Sezioni Unite.
l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 739
Disposizione interpretativa richiamata in sede di merito circa gli effetti sulle norme dell'imposta comunale sulla pubblicità; la correttezza dell'interpretazione applicata dovrà essere valutata dal giudice di rinvio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione ammette il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado solo se il richiamo consente di ricostruire agevolmente l'iter logico-giuridico seguito: il semplice adesione formale senza indicazione delle ragioni costituisce motivazione apparente e legittima la cassazione.
- I vizi relativi alla motivazione sono valutati restrittivamente: è denunciabile in Cassazione la motivazione solo quando manchi materialmente, sia apparente, contraddittoria o incomprensibile, ossia quando impedisca il controllo sulla logica della decisione.
- L'omesso esame di questioni processuali (es. reclamo/mediazione) non sempre integra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; talune conseguenze dell'assenza del reclamo vanno calibrate alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- La qualificazione della controversia (pretesa impositiva tributarie vs. canone patrimoniale) rileva ai fini della giurisdizione, ma spetta al giudice di merito motivare compiutamente le ragioni della propria competenza; semplici affermazioni non sostengono la decisione in Cassazione.
- Quando la decisione di merito richiama norme che appaiono antinomiche rispetto alle argomentazioni accettate, ciò può caratterizzare una motivazione contraddittoria; in controversie tributarie complesse il giudice deve esplicitare i profili fattuali e giuridici controversi e il percorso argomentativo seguito.
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