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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31985/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

A.R.P.A.C. aveva chiesto il rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione degli obblighi concordati con la gestione commissariale tramite la convenzione n. 11166 del 25/02/2000. Le Amministrazioni convenute (PCDM e Commissari) contestavano la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dopo la cessazione dello stato di emergenza e sollevavano inoltre la nullità della convenzione per indeterminatezza dell'oggetto e del compenso nonché l'impossibilità del controllo contabile.

La decisione

La Corte d'Appello di Napoli aveva accolto l'appello di A.R.P.A.C. e condannato la PCDM al pagamento delle somme richieste. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso delle Amministrazioni, confermando la decisione di merito. In particolare la Cassazione ha disposto la correzione di un errore materiale nell'ordinanza interlocutoria, ha ritenuto irrilevante l'operatività del comma 422 dell'art. 1 L. 27/12/2013 n.147 nel caso concreto (perché non risultò costituito il successore universale né fu regolarmente riassunto il processo nei suoi confronti) e ha dichiarato inammissibile il motivo che sindacava la valutazione di fatto del giudice di merito circa l'indeterminazione dell'oggetto del contratto. Ha quindi respinto il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese (quantificate in euro 30.200,00 oltre accessori). La Corte ha inoltre richiamato l'esenzione dallo sdoppiamento del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 422, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della L. 24 febbraio 1992, n. 225 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, ...

    La Corte interpreta la norma come prefigurante una successione sostanziale e processuale al soggetto commissariale, ma subordinata a specifiche condizioni processuali: perché il subentro produca effetti nel giudizio è necessario che il successore si costituisca ovvero che il processo sia regolarmente riassunto nei suoi confronti (richiamo agli artt. 299 e ss. c.p.c.). In mancanza di tali atti, permane la legittimazione passiva degli originari convenuti.

  • art. 110 c.p.c.

    anche ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile

    Richiamato come meccanismo processuale di prosecuzione del processo nei confronti del successore; richiede la costituzione del successore o la riassunzione per rendere effettivo il subentro nel giudizio.

  • art. 3 d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, conv. L. 26/02/2010 n.26

    richiamata nella sentenza come disciplina della procedura speciale avanti all'Unità stralcio per le istanze creditorie residue

    La norma disciplina le procedure speciali per le pretese creditorie decorrenti dalla gestione commissariale dopo la cessazione dell'emergenza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non determinante per la legittimazione processuale dato che il processo non è stato riassunto nei confronti del successore.

  • art. 1346 e art. 1362 c.c.

    norme richiamate dalle Amministrazioni per sostenere la nullità per indeterminatezza dell'oggetto e del compenso

    La Corte segnala che la censura concernente la determinazione dell'oggetto e del corrispettivo attiene alla valutazione di fatto e di merito (accertamento della presenza dei requisiti di determinazione/ determinabilità), spettante al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se non per vizi di motivazione, non dedotti nel ricorso.

  • art. 113 c.p.c. (principio iura novit curia)

    richiamato dalla Corte nell'ambito dell'analisi della motivazione

    Il principio che il giudice conosce la legge e può applicarla d'ufficio è richiamato, ma la Corte osserva che l'impugnata decisione deve comunque motivare secondo il corretto quadro normativo; la censura non ha però inciso sull'esito nel caso concreto.

  • art. 299 e ss. c.p.c.

    richiamati dalla Corte in riferimento alla riassunzione del processo

    Richiamati come le norme che disciplinano la riassunzione del processo in caso di interruzione e successione: la loro mancata applicazione (assenza di riassunzione o costituzione del successore) impedisce che il comma 422 produca effetti sostituivi sulla legittimazione passiva.

  • art. 5-bis D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (convertito)

    citato nel testo normativo riprodotto per i rapporti derivanti dalle dichiarazioni di cui all'art. 5-bis, comma 5

    Rientra nel quadro normativo citato dal giudice a spiegazione delle fattispecie soggette a subentro; non ha però mutato la soluzione per la mancanza di atti processuali di successione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in relazione al contributo unificato

    La Corte rileva che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato perché le Amministrazioni dello Stato sono esenti secondo la giurisprudenza citata.

Massime di principio

  • La cessazione di uno stato di emergenza e la previsione normativa di subentro delle amministrazioni ordinarie non determinano automaticamente la sostituzione processuale: perché il subentro produca effetti nel giudizio è necessario che il successore si costituisca in giudizio o che il processo sia regolarmente riassunto nei suoi confronti.
  • La legittimazione passiva resta con gli originari convenuti se non sono adempiute le condizioni processuali per la sostituzione; quindi il creditore può perseguire le pretese anche contro i soggetti originari fintanto che il processo non sia formalmente trasferito.
  • Le questioni di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e del compenso sono, di regola, valutazioni di fatto e di merito riservate al giudice di prime cure o d'appello; la Corte di Cassazione controlla soprattutto la correttezza giuridica e la motivazione, non riesaminando i fatti non dedotti come vizi di motivazione.
  • Il principio iura novit curia obbliga il giudice ad applicare la norma corretta, ma ciò non sostituisce l'esigenza di motivazione adeguata: le nuove interpretazioni giuridiche (ius superveniens) possono essere esaminate anche in sede di legittimità se incidono sul quadro di diritto applicato.
  • Nei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e soggetti che hanno svolto prestazioni durante emergenze, la determinazione del compenso può essere ritenuta valida se è desumibile con criteri determinabili (es. richiamo a parametri tariffari), evitando così la dichiarazione di indeterminatezza nulla.
  • Le Amministrazioni dello Stato possono beneficiare di specifiche esenzioni processuali (es. relativo al contributo unificato), che devono essere valutate secondo la normativa e la giurisprudenza applicabile.

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