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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32019/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Accertamento di accise su olii minerali per cessioni a imprese slovene (30 maggio - 7 ottobre 2005). L'Agenzia contestava la validità dell'attestazione di ricezione (DAA n.3) restituita dal destinatario sloveno, sostenendo che le informazioni fornite dall'Autorità doganale slovena dimostravano la mancata presentazione delle merci in dogana e la possibile falsità di timbri/firme sul DAA, con conseguente responsabilità fiscale della cedente italiana per svincolo irregolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società contribuente. La Corte ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse adeguatamente motivato la prevalenza probatoria del DAA n.3 firmato dal cessionario sloveno, ritenendo provata la consegna dei prodotti a un depositario fiscale all'estero e quindi operante il discarico di responsabilità della cedente. Inoltre la Corte ha affermato che le successive informazioni dell'autorità doganale slovena non possono incidere sulla responsabilità dell'operatore cedente in Italia, ma possono solo comportare l'obbligo di riscossione dell'imposta nello Stato membro dove è avvenuta l'infrazione. In conclusione il ricorso è stato rigettato; l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Invocato dall'Agenzia per denunciare vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata e non affetta dall'error in procedendo di cui alla giurisprudenza citata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Usato per dedurre violazione di norme di diritto sostanziale (TUA e direttiva); la Corte ha ritenuto infondata la censura di violazione di legge relativa all'interpretazione della normativa sulle accise.

  • art. 7, comma 1, lett. d), TUA

    Riferimento normativo relativo alla normativa nazionale sulle accise; la censura dell'Agenzia basata su questa norma è stata ritenuta infondata alla luce della prova fornita dal DAA restituito.

  • Direttiva 92/12/CEE (artt. 15, par. 4; 19; 20; in particolare art. 20, par. 3)

    La Corte ha richiamato i principi della direttiva: la consegna tra depositi fiscali in Stati membri si prova con la restituzione del DAA n.3 (escludendo la responsabilità dello speditore); in caso di svincolo irregolare lo Stato membro dove è avvenuta l'infrazione è competente per l'accertamento e la riscossione dell'accisa. Pertanto le informazioni dell'autorità doganale dello Stato di destinazione non incidono sulla discarica di responsabilità dello speditore una volta comprovata la restituzione del DAA.

Massime di principio

  • La restituzione del documento di trasporto DAA n.3 firmato dal destinatario in un altro Stato membro costituisce prova rilevante e, se valida, esclude la responsabilità fiscale del cedente italiano per la mancata imposizione dell'accisa.
  • Informazioni o accertamenti successivi svolti dall'autorità doganale dello Stato di destinazione, sebbene possano rilevare uno svincolo irregolare, non rimettono automaticamente in carreggiata la responsabilità fiscale del cedente nello Stato di partenza: competenza e obbligo di riscossione spettano allo Stato membro dove è avvenuta l'infrazione.
  • La valutazione comparativa della prova (es. DAA vs. informative doganali estere) è questione di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione o violazione di legge riconoscibile nei termini dell'art. 360 c.p.c.
  • Per contestare efficacemente un DAA occorre fornire prova precisa e forte della falsità (non semplici informazioni amministrative discordanti); la mera remota segnalazione di irregolarità da parte di autorità estere non è sufficiente a travolgere la presunzione di correttezza del documento di ritorno.
  • I giudici devono esporre motivazioni che rendano percepibile il ragionamento: l'insufficienza motivazionale è rimediabile in cassazione solo se sussiste il concreto 'error in procedendo' con argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il percorso logico-decisorio.

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