Cassazione Civile, Sentenza n. 32037/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di € 234.242,70 versati da Clear Channel a titolo di "tariffa canone pubblicità" per gli anni 2009-2013. In appello il Comune di Napoli aveva ottenuto l'integrale riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che gli importi versati corrispondevano al cumulo del canone sostitutivo dell'ICP (CIMP) con il canone di locazione dei luoghi pubblici previsto dal Piano Generale degli Impianti (PGI). Clear Channel ha impugnato la sentenza di secondo grado con sei motivi: nullità per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione e violazione del contraddittorio; omissione di pronuncia su eccezioni di inammissibilità dell'appello e su deduzioni nuove; omesso esame di fatti decisivi (mancanza di prospetti comprovanti il cumulo, esistenza di disapplicazione del canone di locazione); violazione di norme tributarie e costituzionali circa la cumulabilità dei regimi (ICP vs CIMP/COSAP); difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto al canone patrimoniale; e contestazione sulle spese imputate per la posizione di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (nullità per mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 31 d.lgs. 546/1992), ritenendo che l'omessa comunicazione ha precluso alla ricorrente la partecipazione alla discussione e l'esercizio delle facoltà difensive. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31
omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione
L'avviso di fissazione dell'udienza è requisito essenziale a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione determina la nullità della decisione
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Riconosce le facoltà difensive delle parti nel processo tributario; la mancata comunicazione dell'udienza impedisce l'esercizio di tali facoltà
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 53
Richiamo normativo per l'appello nel processo tributario e obbligo di specificazione dei motivi di impugnazione; eccezioni di inammissibilità per difetto di specificità devono essere esaminate
art. 183 c.p.c.
Norma processuale civile invocata rispetto alla regolarità dell'istruttoria e del contraddittorio; citata nella denuncia di nullità della sentenza
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7
Prevede la possibilità di coesistenza tra imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e Tosap/altro canone quando i presupposti sono distinti; utilizzata per giustificare, secondo il giudice di merito, il cumulo di imposte e canoni distinti
l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 55 (modifica art. 9 d.lgs. 507/93)
Modifica i profili applicativi del comma 7 dell'art. 9 del d.lgs. 507/93 sulla relazione tra ICP e canoni per occupazione
l. 30 dicembre 1997, n. 449, art. 11
maggiorazione del 20% consentita dall'art. 11 l. 449/97
Autorizza una maggiorazione percentuale (20%) riferita alle tariffe ICP, citata per spiegare il computo tariffario adottato dal Comune
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62
'comprensiva dell\'eventuale uso di aree comunali' / 'non superiore di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità'
Disciplina il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), indicando criteri tariffari distinti a seconda che l'installazione riguardi aree pubbliche o beni privati; usato nella discussione sulla natura e cumulabilità del CIMP rispetto all'ICP
Piano Generale degli Impianti (PGI) del Comune di Napoli, art. 1 e art. 3 (titolo VI)
'con l'approvazione del predetto Piano Generale degli Impianti, il Comune di Napoli ha escluso, all'art. 1, l'applicazione sul proprio territorio dell'imposta pubblicitaria di cui al d.lgs507/93 dal 1.1.2002' / 'canone espresso in metri quadrati, non di proiezione ma di superficie pubblicitaria, e che tale canone dall'1.1.2002 venisse accorpato al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, fissandosi le relative tariffe.'
Il PGI comunale ha disciplinato un canone sostitutivo dell'ICP e un canone espresso per superficie pubblicitaria; il suo contenuto è centrale per valutare se il Comune abbia effettivamente applicato tariffe cumulate o abbia disapplicato taluni canoni
Costituzione, art. 23
Rilevato nel ricorso con riferimento ai principi di imposizione e limitazioni, citato per sostenere censure costituzionali sul regime di tassazione
Massime di principio
- L'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 31 d.lgs. 546/1992 è requisito essenziale: la sua omissione compromette il contraddittorio e rende la decisione impugnabile per nullità, con rinnovazione del giudizio.
- Se il contraddittorio è stato compromesso e la parte non ha potuto discutere questioni complesse di diritto o fatti decisivi, il giudice d'appello non può decidere il merito: la causa deve essere rinnovata in diversa composizione per garantire piena difesa.
- Nelle controversie su tributi e canoni locali, il Comune deve documentare in modo chiaro e probatorio la sussistenza dei presupposti per il cumulo di imposte e canoni (prospetti tariffari, atti del PGI, delibere). L'affermazione astratta non sostituisce la prova documentale.
- Va distintamente verificata la natura giuridica degli oneri (tributari vs canoni patrimoniali): la distinzione incide sulla possibilità di cumulo e sulla giurisdizione (tributaria o amministrativa).
- Le eccezioni procedurali rilevanti (es. inammissibilità dell'appello per mancanza di specifici motivi) devono essere esaminate dal giudice d'appello: la loro omissione può costituire motivo di cassazione.
- Quanto alle spese processuali, non devono essere addebitate a soggetti che non abbiano effettivamente dato causa al giudizio o che non siano parte della fase di gravame; l'imputazione delle spese va valutata sul corretto soggetto processuale responsabile.
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