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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31976/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Nocera Inferiore che, in opposizione ex art. 98 l. fall., aveva ammesso al passivo il credito per TFR (€15.608,08) vantato da Campitiello nei confronti del fallimento della Vis. Con. s.r.l. Il curatore contestava l'opponibilità del patto di accollo del debito di TFR (stipulato tra Raffaele Viscardi s.r.l. e Vis. Con.) perché privo di data certa (art. 2704 c.c.) e deduceva che i CUD e il modello 770 non potevano supplire come prova dell'esistenza del debito derivante dall'accollo. Inoltre il curatore aveva eccepito, in via gradata, l'inefficacia del patto di accollo ai sensi degli artt. 64 o 66 l. fall. e lamentava l'omessa decisione del giudice su tale eccezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi del ricorso, confermando che i CUD e il modello 770, avendo data certa anteriore al fallimento e riportando la voce "TFR maturato in azienda", costituiscono riconoscimento di debito opponibile alla massa e desumibile quale prova aliunde dell'esistenza del credito. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo con cui si censurava l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di inefficacia del patto di accollo (artt. 64 o 66 l. fall.), rilevando che il giudice di merito non aveva deciso su quel punto sollevato dal curatore. Per questo motivo la Corte ha cassato il decreto impugnato nella parte interessata, ha rinviato la causa al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    Stabilisce che atti privi di data certa sono inopponibili ai terzi (qui alla massa fallimentare). La Corte conferma che la scrittura di accollo priva di data certa è inopponibile, ma precisa che l'esistenza dell'obbligazione può essere provata anche tramite altri documenti idonei anteriore al fallimento (ricognizione di debito).

  • art. 98 l. fall.

    Norma processuale sulla opposizione allo stato passivo; usata come titolo dell'azione esperita dalla lavoratrice per l'ammissione del credito al passivo. La Corte valuta correttezza dell'accertamento del credito in sede di opposizione, salvo il vizio per omessa pronuncia su eccezione dedotta dal curatore.

  • art. 96 l. fall.

    Norma processuale fallimentare richiamata in correlazione con art. 98; citata dai motivi del ricorso ma non determinante nella decisione di merito della Corte se non nella prospettazione di violazione delle norme processuali.

  • art. 99 l. fall.

    Altro richiamo normativo processuale; citato a sostegno delle doglianze del curatore circa la regolarità del procedimento di insinuazione e prova del credito.

  • art. 30, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Norma sul distacco/trasferimento del rapporto di lavoro. Il ricorrente aveva richiamato una scrittura attestante un distacco (non una cessione), ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal giudicato interno segnatamente dalla statuizione sulle date di assunzione non impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del decidere su tutte le questioni di fatto e di diritto dedotte dalle parti. La Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorrente perché il Tribunale omise di pronunciarsi sull'eccezione di inefficacia dell'accollo, violando l'obbligo di decisione.

  • art. 64 l. fall.

    Prevede l'inefficacia di atti compiuti a danno della garanzia patrimoniale dei creditori (atto simulato o a titolo gratuito ecc.). Il curatore aveva dedotto che l'accollo fosse inefficace ai sensi di questa norma e la Corte ha rinviato perché il Tribunale non si era pronunciato su tale eccezione.

  • art. 66 l. fall.

    Prevede l'annullabilità di atti a danno dei creditori e azioni revocatorie. Richiamata come alternativa all'art. 64 dall'eccezione del curatore; anche su questo profilo il Tribunale avrebbe dovuto decidere e la Cassazione ha cassato per omessa pronuncia.

Massime di principio

  • I CUD e il modello 770, se recano una data certa anteriore al fallimento e attestano somme a titolo di TFR, possono costituire una ricognizione di debito opponibile alla massa fallimentare: tali documenti producono astrazione processuale dalla causa debendi e presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, salvo prova contraria a carico del curatore.
  • Una scrittura di accollo priva di data certa è inopponibile ai terzi (art. 2704 c.c.), ma l'inopponibilità della specifica scrittura non esclude che l'obbligazione sussista e sia dimostrata attraverso altre prove idonee (prove aliunde, es. documenti fiscali o contabili antecedenti).
  • Il curatore fallimentare ha l'onere di provare l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale quando si oppone a una ricognizione di debito opponibile alla massa; la mera contestazione formale non è sufficiente.
  • Se in un giudizio precedente il Tribunale ha accertato fatti relativi all'assunzione o al trasferimento del rapporto di lavoro e quella statuizione non è stata impugnata, essa forma giudicato interno e non può essere riesaminata nella successiva sede di legittimità.
  • Il giudice di merito è tenuto a decidere su tutte le questioni rilevanti sollevate dalle parti (art. 112 c.p.c.): l'omessa pronuncia su eccezioni rilevanti (es. inefficacia/annullabilità di un atto ai sensi della legge fallimentare) è motivo di cassazione e rinvio.
  • Nelle controversie concorsuali, è importante distinguere tra l'opponibilità di un documento alla massa (data certa) e la valutazione del merito dell'obbligazione (esistenza, validità, eventuale indebito beneficio) che può comportare accertamenti integrativi e la valutazione di qualificazione dell'atto (accollo vs distacco).
  • In sede di opposizione allo stato passivo il curatore deve formulare chiaramente ed in tempo utile eccezioni rilevanti (es. azioni revocatorie, inefficacia) perché la mancata decisione su tali eccezioni può comportare la cassazione del provvedimento impugnato.

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