Cassazione Civile, Sentenza n. 31970/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Recupero di somme (euro 45.436,09) erogate dalla Regione a titolo di finanziamento FSE per un progetto di formazione: la Regione ha intimato il rimborso sostenendo che alcune spese rendicontate dall'Associazione erano state pagate con assegni emessi prima del termine di rendicontazione ma incassati dopo, e dunque non costituivano spese effettivamente sostenute entro il termine previsto dalle "Linee guida" e dai regolamenti comunitari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Associazione, ritenendo che, pur riconoscendo la regola civilistica secondo cui l'effetto liberatorio dell'assegno si realizza con l'incasso, ai fini del rimborso da fondi comunitari ciò che rileva è la prova del pagamento tramite fattura quietanzata. Nel caso di specie le spese erano documentate da fatture quietanzate; quindi i rimborsi percepiti non erano ripetibili dalla Regione. L'ingiunzione fiscale è stata annullata e la Regione condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1260/1999, art. 32
i pagamenti intermedi e i pagamenti a saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati a beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate e da documenti contabili di valore probatorio equivalente
Il rimborso da parte dell'Unione spetta per spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate; la fattura quietanzata costituisce prova sufficiente dell'effettivo pagamento ai fini del rimborso.
Norma n.1, allegato 1 al regolamento/avviso (punto 2.1., richiamato nel decisum, relativo al regolamento n.1685/2000 o disposizioni attuative)
in linea generale i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti a saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate
Conferma il principio che la fattura quietanzata è il documento probatorio primario per l'ammissibilità delle spese a rimborso.
Regolamento (CE) n. 438/2001 (richiamato)
Parte del quadro regolamentare citato dalla giurisdizione di merito; le verifiche previste da tali regolamenti possono portare al recupero di spese non dovute, ma non sovvertono la valutazione probatoria basata su fatture quietanzate.
Regolamento (CE) n. 4/2004 (norma 1 allegato 1 richiamata in motivi di merito)
Ulteriore riferimento normativo del quadro comunitario utilizzato per determinare le regole di rendicontazione e ammissibilità delle spese; interpretato unitariamente con le altre norme comunitarie che valorizzano la fattura quietanzata.
Corte di Giustizia UE, sentenza C-31/21 (2/03/2023)
dal testo del punto 2.1. della norma n. 1 dell'allegato del regolamento n. 1685/2000 risulta che per essere ammissibili, ai sensi del regolamento n. 1685/2000, le spese sostenute dai beneficiari finali devono, in linea generale, essere comprovate da fatture quietanzate ...
La CGUE ha sottolineato il primato probatorio della fattura quietanzata nell'ambito dell'ammissibilità delle spese a rimborso; tale orientamento è stato richiamato dalla Cassazione per dirimere il contrasto tra regole civilistiche sul pagamento mediante assegno e regole comunitarie sul rimborso.
Massime di principio
- Per i rimborsi da fondi UE la prova principale dell'effettivo pagamento è la fattura quietanzata: se il beneficiario produce fatture quietanzate, in linea generale l'amministrazione non può ripetere il rimborso richiesto per la mancata incassazione dell'assegno entro il termine di rendicontazione.
- La regola civilistica secondo cui l'assegno libera il debitore solo con l'incasso resta valida tra le parti, ma non prevale sul criterio europeo di ammissibilità delle spese quando la fattura è stata quietanzata e allegata alla rendicontazione.
- In pratica, quando si usano strumenti di pagamento soggetti a differimento (assegni, effetti), occorre ottenere dalla controparte una fattura quietanzata o altra prova equivalente di avvenuto pagamento prima di considerare a rischio il rimborso.
- Le amministrazioni concedenti possono verificare e controllare la correttezza delle spese secondo i regolamenti comunitari, ma l'esistenza di documentazione probatoria idonea (fatture quietanzate) impedisce, salvo altri profili di irregolarità, il recupero delle somme già rimborsate.
- Nei conflitti tra norme civilistiche interne (momento liberatorio del pagamento) e criteri di ammissibilità comunitari prevale l'interpretazione che considera decisive le esigenze probatorie stabilite dal diritto dell'Unione in materia di rendicontazione e rimborso.
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