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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27129/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente impugnava un'intimazione di pagamento per complessivi euro 25.688,20, riferita a numerose cartelle concernenti tributi erariali, TARSU, tassa automobilistica e canone RAI relativi ad anni dal 1992 al 2000 circa. In giudizio deduceva la mancata notifica delle cartelle e dei presupposti atti di accertamento, nonché la prescrizione e la decadenza dei crediti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con annullamento di alcune cartelle e declaratoria di incompetenza territoriale per il canone RAI; la CTR confermava. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo lamentava difetto o apparenza di motivazione della sentenza d'appello sulla ritualità delle notifiche ex artt. 139 e 140 c.p.c. e art. 60 d.P.R. n. 600/1973, oltre che sulla prescrizione; con il secondo deduceva violazione di legge in tema di notificazioni e prescrizione, insistendo sulla necessità della raccomandata informativa in alcune ipotesi e sulla maturata prescrizione di capitale, sanzioni e interessi. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, in parte infondato e in parte fondato, riconoscendo la motivazione apparente per alcune notifiche, la correttezza di altre forme di notifica e l'inammissibilità di censure generiche; ha poi accolto solo parzialmente anche il secondo motivo, confermando per alcune partite la non prescrizione del capitale e rilevando la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi per talune cartelle. Il ricorso è stato quindi accolto soltanto in parte, la sentenza cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle cartelle finali 08000, 59000 e 74000 e, per la cartella finale 85000, limitatamente a interessi e sanzioni; ha invece confermato nel resto la decisione di merito. Ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi la regolarità delle notifiche delle partite interessate e, ove occorra, la prescrizione dei relativi crediti, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della notificazione nelle forme ordinarie e per il confronto con la notificazione eseguita direttamente a mezzo posta; in caso di notifica ai sensi di questa norma, la raccomandata informativa segue la consegna al portiere o a persona di famiglia.

  • art. 140 c.p.c.

    La mera menzione della norma non basta a sorreggere la motivazione quando la sentenza non descrive i concreti adempimenti della procedura di notifica; la motivazione deve dare conto della specifica fattispecie.

  • art. 2946 c.c.

    I crediti erariali per capitale, in mancanza di un diverso termine speciale, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948 c.c.

    Sanzioni e interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la notificazione degli atti tributari; quando la notifica avviene secondo tale schema (analogamente all'art. 139 c.p.c.) può essere necessaria la raccomandata informativa.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata nel quadro della riscossione mediante cartella di pagamento.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Se la cartella è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite servizio postale universale, non è necessaria la successiva raccomandata informativa e si applicano le regole del servizio postale ordinario, non quelle della l. n. 890/1982.

  • art. 14 l. n. 890/1982

    Richiamata dalla parte ricorrente, ma ritenuta non applicabile alla notificazione diretta della cartella effettuata ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione, ma non sviluppato come decisivo rispetto alla soluzione data dalla Corte.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel motivo per denunciare vizio motivazionale e violazione del giusto processo, senza autonoma decisività rispetto alle regole applicate in tema di notificazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla conoscibilità degli atti, nel contesto della contestazione sulle notifiche.

  • art. 1, comma 813, l. n. 145/2018

    Esclusa l'efficacia retroattiva, per cui non incide sulle notificazioni esaminate.

  • art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per la notificazione degli atti tributari, connessa agli adempimenti propri della notifica ordinaria.

Massime di principio

  • In tema di cartelle di pagamento, la notificazione diretta da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, effettuata ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, è una forma semplificata di notifica che segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede la successiva raccomandata informativa prevista per altre modalità notificatorie.
  • Quando la sentenza di merito si limita a richiamare in modo apodittico la norma applicata alla notifica senza descrivere i concreti adempimenti eseguiti nella fattispecie, la motivazione può essere solo apparente e quindi censurabile in cassazione.
  • La contestazione sulla notifica deve essere specifica: non è sufficiente una deduzione generica di irritualità, occorrendo indicare quale atto, quale modalità e quale profilo di nullità siano concretamente denunciati.
  • Per i crediti tributari erariali, in mancanza di una diversa disciplina speciale, il capitale è soggetto a prescrizione decennale, mentre sanzioni e interessi seguono ordinariamente il termine quinquennale.
  • In sede di legittimità non possono essere rivalutati gli accertamenti di fatto del giudice di merito circa le modalità concrete della notificazione, salvo vizi logici o giuridici della motivazione o violazioni di legge ricavabili dalla stessa ricostruzione fattuale.
  • Se la notificazione risulta regolare e l'atto non è stato impugnato, l'intimazione successiva interrompe il decorso della prescrizione per il capitale; resta però autonomamente scrutinabile la prescrizione degli accessori secondo il loro termine proprio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

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