Cassazione Civile, Ordinanza n. 36509/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario di una cartella esattoriale relativa a una violazione del codice della strada proponeva opposizione deducendo: mancata notifica del verbale presupposto, notificato a un indirizzo diverso da quello di residenza; omessa notifica degli atti presupposti; intervenuta prescrizione del credito sanzionatorio. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e il Tribunale di Roma confermava, qualificando l’azione come opposizione "recuperatoria" soggetta al termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza tramite cartella, termine ritenuto spirato, e respingendo anche l’eccezione di prescrizione. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 615 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l’opposizione andasse qualificata come opposizione all’esecuzione, non come opposizione recuperatoria; con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sulla prescrizione delle sanzioni amministrative e sulla prova della notifica, sostenendo che la notifica del verbale a indirizzo errato non avesse interrotto la prescrizione e che il termine quinquennale fosse decorso dalla data della violazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto escluso che l’istanza del ricorrente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere potesse essere accolta, perché la sola adesione alla definizione agevolata non equivale a perfezionamento della stessa e mancava prova del pagamento dovuto. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la qualificazione dell’azione come opposizione "recuperatoria": dalle stesse allegazioni del ricorrente emergeva che egli contestava la mancata o irrituale notifica del verbale e che la cartella era il primo atto di conoscenza della sanzione, sicché il rimedio era quello previsto dall’art. 7 d.lgs. 150/2011, da proporre entro trenta giorni dalla cartella, termine non rispettato. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto la relata di notifica né indicato compiutamente il documento; inoltre la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla irrilevanza della data di commissione della violazione ai fini della prescrizione in un caso di fattispecie originariamente penale e poi depenalizzata, essendo il dies a quo ancorato al momento in cui gli atti pervengono all’autorità amministrativa competente.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di opposizione all'esecuzione, ma la Corte ha confermato la diversa qualificazione come opposizione recuperatoria
indicato come unico rimedio esperibile contro la cartella quando essa sia il primo atto di conoscenza della sanzione, da proporre nel termine di trenta giorni
richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sulla sanzione amministrativa e sulla notifica del verbale
richiamato nel secondo motivo
richiamato nel secondo motivo
la Corte ha precisato che, per le fattispecie depenalizzate, il termine di prescrizione non decorre dalla commissione del fatto ma dal momento in cui l'amministrazione può esercitare il diritto, cioè dalla ricezione degli atti
richiamato dal ricorrente con riferimento alla prova della notifica e della relata
richiamato dal ricorrente con riferimento alla prova della notifica e della relata
richiamato dal ricorrente per sostenere l'interruzione della prescrizione mediante notifica del verbale, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una violazione decisiva
richiamato insieme all'art. 9 d.lgs. 8/2016 nel contesto della depenalizzazione e delle sanzioni amministrative
richiamato dalla Corte per spiegare che, nella depenalizzazione, l'autorità amministrativa deve rinotificare gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
art. 1, comma 231, L. 197/2022
consente l'estinzione dei debiti rientranti nella definizione agevolata mediante pagamento di capitale e spese, non di interessi e sanzioni
art. 1, comma 236, L. 197/2022
l'estinzione del giudizio è subordinata al perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione della documentazione dei pagamenti
Massime di principio
- Quando una cartella esattoriale per sanzione amministrativa costituisce il primo atto con cui il destinatario viene a conoscenza della pretesa, l'impugnazione che contestI la mancata o irrituale notificazione del verbale presupposto ha natura di opposizione recuperatoria e va proposta nel termine speciale previsto dalla disciplina di settore, non già con l'opposizione ordinaria all'esecuzione.
- La sola allegazione o adesione a una definizione agevolata non determina di per sé la cessazione della materia del contendere: occorre il perfezionamento della procedura e la prova del pagamento secondo le condizioni di legge.
- Nel ricorso per cassazione le censure fondate su documenti del merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione nel fascicolo, perché la Corte deve poter controllare la doglianza solo sul ricorso.
- In tema di prescrizione delle sanzioni amministrative derivanti da fattispecie originariamente penali e poi depenalizzate, il dies a quo non coincide necessariamente con la commissione del fatto, ma con il momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti ed è posta in condizione di esercitare la pretesa sanzionatoria.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile se attacca argomenti non decisivi o diversi da quelli effettivamente posti a fondamento della decisione.
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