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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19225/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da due intimazioni di pagamento emesse nei confronti di una società poi cancellata, in relazione a debiti tributari per gli anni 2007 e 2008 e fondate su precedenti sentenze della CTR favorevoli all’Ufficio, relative ad avvisi di accertamento originari notificati alla società. In primo grado i ricorsi contro le intimazioni erano stati respinti; in appello la CTR ha dichiarato l’impugnazione tardiva ritenendo non applicabile la sospensione dei termini prevista per le controversie definibili ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, perché gli atti impugnati erano mere intimazioni di pagamento e quindi non atti impositivi. Con il ricorso per cassazione la parte contribuente ha dedotto: 1) omessa declaratoria di interruzione del processo per asserita perdita della capacità processuale della società dopo il quinquennio di ultrattività fiscale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla tardività dell’appello; 3) violazione delle norme sulla definizione agevolata, sostenendo che le intimazioni avessero natura impositiva o impoesattiva e che la controversia concernesse la pretesa tributaria nel suo complesso, anche perché gli atti presupposti sarebbero stati giuridicamente inesistenti per la previa estinzione della società.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo. Ha qualificato le impugnate intimazioni come atti meramente preordinati alla riscossione, non atti impositivi, perché emessi dopo sentenze che avevano già definito la pretesa tributaria originaria. Di conseguenza ha escluso l’applicabilità della sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, confermando la tardività dell’appello dichiarata dalla CTR. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la sentenza d’appello è passata in giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le controversie relative a mere intimazioni di pagamento o ad atti di liquidazione/riscossione derivati da precedenti atti impositivi non rientrano, di regola, tra le "controversie definibili" ai fini della sospensione dei termini prevista dalle norme sulla definizione agevolata, se l’atto impugnato non costituisce il primo esercizio del potere impositivo.
  • Ai fini dell’applicazione di una disciplina agevolativa o sospensiva riservata agli atti impositivi, occorre guardare alla natura sostanziale dell’atto e alla funzione che esso svolge nel procedimento: se l’atto si limita a dare esecuzione a una pretesa già definitivamente accertata, esso ha natura meramente riscossiva.
  • Nel contenzioso tributario, la tardività dell’impugnazione resta ferma quando la sospensione speciale dei termini non è applicabile per difetto del presupposto oggettivo previsto dalla norma agevolativa.
  • La qualificazione dell’atto impugnato non può essere sovvertita dalla sola deduzione del contribuente circa l’inesistenza o invalidità degli atti presupposti, se la pretesa originaria risulta già stata portata a conoscenza e definita nei precedenti giudizi.
  • Quando un motivo di ricorso investe un capo della decisione divenuto coperto da giudicato o assorbente rispetto agli altri, il relativo esame resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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