Cassazione Civile, Ordinanza n. 19225/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da due intimazioni di pagamento emesse nei confronti di una società poi cancellata, in relazione a debiti tributari per gli anni 2007 e 2008 e fondate su precedenti sentenze della CTR favorevoli all’Ufficio, relative ad avvisi di accertamento originari notificati alla società. In primo grado i ricorsi contro le intimazioni erano stati respinti; in appello la CTR ha dichiarato l’impugnazione tardiva ritenendo non applicabile la sospensione dei termini prevista per le controversie definibili ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, perché gli atti impugnati erano mere intimazioni di pagamento e quindi non atti impositivi. Con il ricorso per cassazione la parte contribuente ha dedotto: 1) omessa declaratoria di interruzione del processo per asserita perdita della capacità processuale della società dopo il quinquennio di ultrattività fiscale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla tardività dell’appello; 3) violazione delle norme sulla definizione agevolata, sostenendo che le intimazioni avessero natura impositiva o impoesattiva e che la controversia concernesse la pretesa tributaria nel suo complesso, anche perché gli atti presupposti sarebbero stati giuridicamente inesistenti per la previa estinzione della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo. Ha qualificato le impugnate intimazioni come atti meramente preordinati alla riscossione, non atti impositivi, perché emessi dopo sentenze che avevano già definito la pretesa tributaria originaria. Di conseguenza ha escluso l’applicabilità della sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili ex art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, confermando la tardività dell’appello dichiarata dalla CTR. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la sentenza d’appello è passata in giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, l. n. 175/2014
richiamato dalla ricorrente per sostenere il regime di ultrattività fiscale quinquennale della società estinta e la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio dopo il decorso del termine.
artt. 1, comma 2, 40, comma 1, lett. a), comma 2, 42, comma 1, 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del processo tributario e alle conseguenze dell’evento interruttivo.
artt. 298, comma 1, 300, commi 1 e 4, 304 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per dedurre l’interruzione del processo e la nullità degli atti successivi all’evento interruttivo.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per denunciare il vizio di motivazione della sentenza tributaria impugnata.
richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato a sostegno della dedotta nullità processuale solo se il vizio abbia inciso sulla decisione.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010
richiamato come base delle intimazioni di pagamento impugnate, qualificate però dalla Corte come atti di riscossione e non impositivi.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018
interpretato nel senso che la sospensione dei termini opera solo per le controversie definibili aventi ad oggetto atti impositivi, non per le intimazioni di pagamento meramente riscossive.
artt. 18, 19 e 38, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla natura e sull’impugnabilità degli atti di riscossione contestati.
richiamato per qualificare le intimazioni come atti connessi alla riscossione frazionata dopo decisioni del giudice tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le controversie relative a mere intimazioni di pagamento o ad atti di liquidazione/riscossione derivati da precedenti atti impositivi non rientrano, di regola, tra le "controversie definibili" ai fini della sospensione dei termini prevista dalle norme sulla definizione agevolata, se l’atto impugnato non costituisce il primo esercizio del potere impositivo.
- Ai fini dell’applicazione di una disciplina agevolativa o sospensiva riservata agli atti impositivi, occorre guardare alla natura sostanziale dell’atto e alla funzione che esso svolge nel procedimento: se l’atto si limita a dare esecuzione a una pretesa già definitivamente accertata, esso ha natura meramente riscossiva.
- Nel contenzioso tributario, la tardività dell’impugnazione resta ferma quando la sospensione speciale dei termini non è applicabile per difetto del presupposto oggettivo previsto dalla norma agevolativa.
- La qualificazione dell’atto impugnato non può essere sovvertita dalla sola deduzione del contribuente circa l’inesistenza o invalidità degli atti presupposti, se la pretesa originaria risulta già stata portata a conoscenza e definita nei precedenti giudizi.
- Quando un motivo di ricorso investe un capo della decisione divenuto coperto da giudicato o assorbente rispetto agli altri, il relativo esame resta assorbito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19213/2025 del 13/07/2025
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19214/2025 del 13/07/2025
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19215/2025 del 13/07/2025
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19216/2025 del 13/07/2025
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19217/2025 del 13/07/2025
- ordinanza_civile · 13 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19218/2025 del 13/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →