Cassazione Civile, Sentenza n. 28531/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul rimborso IVA per l'anno 2006 (importo richiesto circa €1.960.000) relativo a credito ceduto da Autoroma spa a Ifitalia. Ifitalia aveva chiesto il rimborso (istanza 9.4.2015) dopo notifica di cessione (8.5.2007); l'Agenzia aveva precedentemente inviato comunicazione del 30.5.2008 di sospensione del rimborso in attesa della definizione di pendenze/garanzie a carico della cedente. Ifitalia propose ricorso per silenzio-rifiuto; CTP e CTR avevano riconosciuto il rimborso (con compensazione parziale), ritenendo che la comunicazione del 2008 fosse mera sospensione e che i termini per accertamento fossero decorsi. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo (1) che la comunicazione 30.5.2008 era in realtà un diniego implicito rendendo tardivo il ricorso e (2) che la CTR aveva errato nel ritenere non necessaria la garanzia/compensazione perché permangono crediti erariali a carico della cedente che impediscono il rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (la CTR aveva motivato che la comunicazione del 30.5.2008 era una sospensione e che non vi fu risposta all'istanza del 2015, legittimando l'impugnazione del silenzio-rifiuto) e ha invece accolto il secondo motivo: la CTR non aveva valutato adeguatamente l'eccezione di compensazione sottesa alla sospensione, né la rilevanza dei crediti vantati dall'Erario verso la cedente. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione perché riesamini la controversia tenendo conto delle ragioni di compensazione e delle regole sulla opponibilità dei crediti dopo la notifica di cessione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione e all'ambito di cognizione delle commissioni tributarie; la CTR è stata ritenuta aver motivato sulla questione del silenzio-rifiuto.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. i)
La sospensione del rimborso è riconosciuta come atto impugnabile rientrante nella categoria residuale degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie; tuttavia l'impugnazione richiede anche l'allegazione dei fatti costitutivi del credito e l'onere dell'Amministrazione di dimostrare le ragioni ostative.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
L'art. 38-bis prevede la possibilità di richiesta di garanzia per il rimborso dell'IVA; la sospensione disposta dall'Ufficio è alternativa alla richiesta di garanzia quando ricorrono poteri di autotutela cautelare; non si è ravvisata l'ipotesi di sospensione prevista dal comma 3 (procedimento penale) nel caso concreto.
La cessione ha effetto nei confronti del ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata: principio richiamato per valutare l'opponibilità della cessione all'Amministrazione.
Codice Civile, art. 1248, comma 2
Stabilisce che la cessione notificata al debitore impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione; la Cassazione applica questa regola civilistica per valutare la possibilità di compensazione tra credito IVA ceduto e controcrediti dell'Erario.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis
Le norme (in combinato con il d.m. 384/1997) che rendono inopponibili al cessionario le cartelle per imposte dirette non sono applicabili all'IVA; quindi non si può trasferire automaticamente quella disciplina alla fattispecie IVA.
decreto ministeriale 384 del 1997, art. 1
Norma regolamentare che, con l'art. 43-bis DPR 602/1973, riguarda l'inopponibilità delle cartelle nel caso di cessioni relative a imposte dirette; la Corte ha confermato la non applicabilità a imposte indirette come l'IVA.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 23, comma 1
Richiamato come fonte normativa che legittima il potere di autotutela cautelare dell'Amministrazione (sospensione del rimborso) alternativo alla richiesta di garanzia.
r.d. n. 2440 del 1923, art. 69
Ulteriore riferimento storico-normativo citato a supporto del potere di autotutela cautelare esercitato dall'Ufficio.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Citato nel primo motivo come richiamo alle regole sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito una motivazione, seppur sintetica, sufficiente.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme invocate per i mezzi di censura in cassazione: il primo motivo (n.4) per vizio di motivazione è stato rigettato; il secondo (n.3, falsa applicazione della legge) è stato ritenuto ammissibile e fondato in parte.
Richiamato dall'Agenzia in relazione all'onere della prova sulle ragioni ostative al rimborso; la Corte ha valutato la corretta ripartizione degli oneri probatori.
Massime di principio
- La comunicazione amministrativa di sospensione del rimborso è impugnabile davanti alle commissioni tributarie (art.19 d.lgs. 546/1992) ma il ricorrente deve allegare i fatti costitutivi del proprio diritto e l'Amministrazione deve dimostrare le ragioni ostative.
- La sospensione disposta dall'Ufficio può configurarsi come esercizio di autotutela cautelare e rappresenta un'alternativa alla richiesta di garanzia ai sensi dell'art. 38-bis DPR 633/1972; va valutata la sussistenza delle ragioni di fatto che giustificano la sospensione.
- In materia di IVA non si applicano le regole di inopponibilità previste per le imposte dirette (art.43-bis DPR 602/1973 e DM 384/1997): la opponibilità della cessione e la possibile compensazione si valutano secondo le regole civilistiche (art.1264 e art.1248 c.c.).
- La notifica della cessione al debitore è cruciale: la cessione è opponibile dall'atto della notifica e può impedire la compensazione dei crediti sorti dopo tale notifica (art.1248 c.c.).
- In caso di sospensione per carichi pendenti, il giudice deve verificare se l'Amministrazione dispone di crediti effettivi e opponibili che giustifichino la sospensione e la mancata erogazione del rimborso; se tali crediti sussistono, possono prevalere sul diritto al rimborso del cessionario.
- La Corte di merito deve motivare specificamente sull'esistenza e sulla entità dei crediti erariali e sulla loro opponibilità al cessionario prima di riconoscere il rimborso.
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