Cassazione Civile, Sentenza n. 28493/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2005 per euro 724.187,00, risultante dalla dichiarazione UNICO 2006 e ceduto alla resistente dalla società Globalmedia. L'Agenzia delle Entrate ha opposto in compensazione presunti crediti a carico della cedente (Globalmedia) fatti valere in fase di riscossione da Equitalia/Concessionario, procedendo al pagamento parziale di euro 107.933,22. La cessionaria (International Factors) ha chiesto il rimborso del residuo; l'Agenzia ha eccepito la compensazione con i carichi della cedente e ha sostenuto che mancava il contraddittorio con il concessionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la cessione del credito IVA trasferisce al cessionario la posizione sostanziale del cedente e che le norme che rendono inopponibili alcune compensazioni (art. 43-bis DPR 602/1973 e art. 1 d.m. 384/1997) si applicano solo alle imposte dirette e non all'IVA. Per la verifica della compensazione va dunque applicato l'art. 1248, comma 2, c.c. (effetti della notificazione della cessione). La Corte ha inoltre stabilito che il concessionario della riscossione non è litisconsorte necessario quando il giudizio riguarda il rapporto tributario sostanziale e non atti della riscossione direttamente impugnati, per cui il contraddittorio sosteneva con l'Agenzia come parte esclusiva. Quanto ai poteri istruttori del giudice, la Corte ha ricordato che non possono supplire alle carenze probatorie delle parti. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla necessità del contraddittorio; la Corte però ha ritenuto che non sussisteva litisconsorzio necessario con il concessionario quando si discute del rapporto tributario sostanziale
art. 59 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 546/1992
Riferito dalla ricorrente in tema di chiamata in giudizio di terzi; la Corte ha stabilito che non era applicabile per imporre la presenza del concessionario nel giudizio sul rimborso IVA
art. 43-bis d.P.R. n. 602/1973
Prevede effetti della notificazione della cessione rispetto a cartelle esattoriali, ma la Corte ha chiarito che tale disposizione riguarda le imposte dirette e non l'IVA, perciò non è applicabile al caso di specie
Norma tecnica legata alla disciplina della notificazione dell'atto di cessione rispetto alla riscossione: anch'essa interpretata come riferita alle imposte dirette e non utilizzabile per escludere la compensazione sull'IVA
Principio applicato per valutare l'ammissibilità della compensazione: impedisce la compensazione dei crediti sorti a favore del debitore e nei suoi confronti "posteriormente alla notificazione" della cessione del credito; è la norma di riferimento per le compensazioni in materia di IVA
Stabilisce che il concessionario è parte del processo tributario quando sono impugnati atti da lui emanati o vizi direttamente a lui imputabili; la Corte l'ha usata per delimitare i casi in cui il concessionario debba essere chiamato
art. 7 comma 1 d.lgs. n. 546/1992
Attribuisce al giudice poteri istruttori d'ufficio; la Corte ha precisato che tali poteri non possono supplire alle carenze probatorie delle parti ma vanno esercitati solo in situazioni di oggettiva incertezza
art. 360 comma 1 n. 4 e n. 3 c.p.c.
Norme processuali richiamate dall'Agenzia come mezzi di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondati i motivi fondati su tali argomentazioni
Richiamati dall'Agenzia in tema di prova documentale e documentazione dei carichi della cedente; la Corte ha però ritenuto che l'onere probatorio spettasse all'Amministrazione che non aveva prodotto documentazione idonea
Richiamato in relazione ai poteri istruttori e alla prova; la Corte ha confermato i limiti dell'attività istruttoria del giudice tributario
Massime di principio
- La cessione di un credito IVA trasferisce al cessionario tutti i diritti sostanziali, compresa l'azione di rimborso; il cessionario può agire direttamente contro l'Agenzia per ottenere il rimborso.
- Le norme che rendono inopponibili le compensazioni operate dal concessionario (art. 43-bis DPR 602/1973 e art. 1 d.m. 384/1997) sono riferite alle imposte dirette e non sono operanti in materia di IVA; per l'IVA rileva l'art. 1248 c.c.
- Per verificare la possibilità di compensazione tra credito ceduto e controcrediti erariali occorre considerare la data di notificazione della cessione rispetto alla nascita dei crediti dell'Amministrazione (art. 1248, comma 2, c.c.): i crediti sorti dopo la notificazione non sono opponibili al cessionario.
- Il concessionario della riscossione non è litisconsorte necessario nei giudizi che vertono sul rapporto tributario sostanziale quando non sono impugnati atti di riscossione a lui imputabili; il contraddittorio principale è con l'Agenzia delle Entrate.
- Il giudice tributario ha poteri istruttori d'ufficio, ma non può sostituirsi alle parti nell'adempimento del relativo onere probatorio; tali poteri vanno esercitati solo per integrare elementi incertezza oggettiva.
- L'Amministrazione finanziaria deve produrre documentazione idonea a dimostrare l'esistenza e la natura dei crediti che intende compensare; la mancata produzione può portare al rigetto della eccezione di compensazione.
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