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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28528/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento n. 10801 emesso il 5.3.2003 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (recupero tributi e interessi) e del diniego, in data 22.8.2016, della richiesta di annullamento in autotutela dello stesso atto. Il ricorrente deduceva: omissione di pronuncia sulle norme del nuovo Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, artt. 22, 23, 44 e art. 15 del Regolamento Delegato 2015/2446) e sul diritto al rimedio efficace ex art. 47 Carta dei diritti fondamentali; violazione del principio ne bis in idem richiamando la giurisprudenza CEDU (Grande Stevens) per la presunta paralisi delle pretese amministrative dopo la chiusura del procedimento penale; violazione dell'art. 6 CEDU per eccessiva durata del procedimento; violazione del diritto di difesa e delle garanzie procedimentali (preavviso ex art. 22 par.6 del Reg. 952/2013) in relazione al diniego dell'istanza di autotutela.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il Codice Doganale dell'Unione (art. 43) esclude la possibilità di proporre ricorso per l'annullamento di un atto divenuto definitivo in conseguenza di una pronuncia giudiziaria, sicché non è possibile riesaminare l'atto tramite le garanzie del nuovo CDU; la tutela prevista dal diritto dell'Unione è stata ritenuta comunque salvaguardata perché era possibile impugnare la decisione doganale originaria. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la questione preclusa dal giudicato formatosi sulla pretesa tributaria e, comunque, infondata in quanto l'avviso di pagamento conteneva tributi e interessi e non sanzioni; pertanto il principio ne bis in idem e l'art. 6 CEDU (nonché la legge Pinto) non erano applicabili nel caso di specie. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato che le garanzie procedimentali richiamate non si applicano per contestare un diniego di autotutela su un atto già divenuto definitivo e che il ricorrente non ha fornito la cosiddetta prova di resistenza che dimostrerebbe che il mancato rispetto di tali garanzie avrebbe mutato l'esito. Conclusivamente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; è disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)

    L'art. 43 esclude il ricorso per l'annullamento di decisioni divenute definitive a seguito di pronuncia giudiziaria; le garanzie procedimentali degli artt. 22 e 23 non possono essere utilizzate per rimettere in discussione un atto ormai giudicato.

  • Regolamento Delegato (UE) 2015/2446

    Prevede il riesame di decisioni doganali, ma non può essere utilizzato per ottenere l'annullamento di atti già divenuti definitivi per effetto di giudicato, alla stregua di quanto disposto dall'art. 43 del CDU.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Il diritto a un rimedio effettivo non è ritenuto violato se è stata assicurata la possibilità di impugnare la decisione doganale originaria; non impone la riapertura di giudicati formatisi nel rispetto delle norme.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 6; Protocollo 7 art. 4 (ne bis in idem)

    Il principio ne bis in idem tutela dalla duplicazione delle sanzioni penali, ma non opera automaticamente per le pretese tributarie finalizzate al recupero di tributi; l'art. 6 e la legge Pinto non si applicano di regola ai giudizi tributari se non quando riguarda l'applicazione di sanzioni.

  • Art. 112 c.p.c.

    Citato rispetto alla presunta omissione di pronuncia: la Corte ricorda i principi di economia processuale e la possibilità, nei casi manifestamente infondati, di decidere il merito senza rinvio.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione all'omessa pronuncia; la Corte valuta la deduzione alla luce dei presupposti processuali e sostanziali e la dichiara infondata.

  • Art. 360 c.p.c.

    Richiamato come basi di cassazione per violazione di legge o omessa pronuncia; la Corte esamina i mezzi e li dichiara infondati o inammissibili.

  • d.P.R. n. 115/2002 e l. n. 228/2012

    art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012

    Normativa richiamata in tema di contributo unificato; la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo.

Massime di principio

  • Un atto impositivo divenuto definitivo in seguito a pronuncia giudiziaria non può essere riaperto né annullato in autotutela facendo leva sulle garanzie procedimentali del nuovo Codice Doganale dell'Unione; il giudicato ha efficacia preclusiva.
  • Le tutele previste dal diritto dell'Unione (ad es. diritto al ricorso e garanzie procedimentali) non impongono la disapplicazione delle regole interne che riconoscono autorità della cosa giudicata a decisioni definitive; va verificato se il rimedio era esercitabile contro la decisione originaria.
  • Il principio ne bis in idem nella giurisprudenza CEDU riguarda essenzialmente la ripetizione di sanzioni penali o di natura punitiva; il recupero di tributi e gli interessi, di regola, non costituiscono sanzioni penali e non sempre determinano la disapplicazione per duplicazione di procedimenti.
  • L'art. 6 CEDU e la legge Pinto sull'equa riparazione per durata irragionevole non si applicano normalmente ai giudizi tributari, salvo che la controversia abbia ad oggetto l'applicazione di sanzioni o vi sia una specifica violazione del diritto al giusto processo.
  • Gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento non vanno automaticamente qualificati come sanzioni: va valutata la loro natura risarcitoria o compensativa rispetto alla perdita di disponibilità del credito.
  • Per contestare efficacemente un atto divenuto definitivo occorre proporre i relativi mezzi nei termini e nelle sedi processuali appropriate; deduzioni sollevate solo dopo la formazione del giudicato sono in genere inammissibili o precluse.
  • Quando si invoca la violazione di garanzie procedimentali di fonte UE (es. mancato preavviso), è utile provare la cosiddetta prova di resistenza, ossia che il rispetto della procedura avrebbe potuto influire sull'esito del provvedimento.

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