Cassazione Civile, Sentenza n. 28519/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che ha respinto l'istanza di rimborso per l'anno 2014 delle ritenute operate in relazione all'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 D.L. 78/2010 sui compensi variabili (bonus/stock options) corrisposti da Lazard s.r.l. al ricorrente (dirigente). Il ricorrente deduceva: 1) formazione di giudicato esterno a suo favore in base a precedenti decisioni; 2) errata interpretazione dell'art. 33 sotto il profilo oggettivo (sarebbe necessario che la componente variabile eccedesse di almeno tre volte la parte fissa per far scattare l'addizionale); 3) assenza del requisito soggettivo (la società erogante non rientrerebbe nel "settore finanziario").
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno (perché le pronunce richiamate non erano tra le stesse parti e perché le mere interpretazioni giuridiche non producono giudicato esterno opponibile). Ha altresì confermato il corretto impianto interpretativo dell'art. 33: il concetto di "settore finanziario" va inteso in senso ampio e socio-economico (ricomprendendo anche società di consulenza finanziaria attive sulla scena finanziaria), non è richiesto un rinvio alla nozione del T.U.B.; non è necessario provare l'effettivo verificarsi di distorsioni di mercato; la novella del comma 2-bis va letta nella prospettiva indicata dalla Corte, con conseguente applicabilità dell'addizionale nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario e applicazione sull'ammontare eccedente la parte fissa. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
"sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario... ", "settore finanziario"
La disposizione va letta come clausola generale finalizzata a prevenire effetti distorsivi legati a compensi variabili nel settore finanziario: la nozione di "settore finanziario" è di derivazione socio-economica e va interpretata in senso ampio, non limitata al perimetro degli intermediari disciplinati dal T.U.B.
art. 23, comma 50-bis, D.L. 98/2011 (introduzione comma 2-bis)
"per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"
La norma individua la base imponibile applicabile per l'addizionale: la Corte interpreta l'operatività dell'addizionale in rapporto all'ammontare che eccede la parte fissa, contribuendo alla lettura per cui l'imposizione opera quando la componente variabile eccede la parte fissa.
Corte costituzionale, sent. n. 201/2014
La Consulta ha ritenuto legittima la norma; ha evidenziato che la categoria dei soggetti passivi riguarda chi, per professionalità e potere decisionale, può porre in essere attività speculative in grado di minacciare la stabilità finanziaria — elemento che la Cassazione richiama per sostenere la ratio della disciplina.
T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) - art. 106
La Corte esclude che la nozione di "settore finanziario" dell'art. 33 debba coincidere automaticamente con la nozione tecnica contenuta nel T.U.B.; non essendovi rinvio testuale al T.U.B., non è ammesso un recepimento meccanico della definizione ivi prevista.
Giurisprudenza della Cassazione sul giudicato esterno
Cass. n. 26704/2018; Cass. n. 13087/2021; Cass. Sez. U, 16/06/2006, n. 13916; Cass. 07/12/2021, n. 38950
Per l'efficacia del giudicato esterno è necessario che le cause siano tra le stesse parti e riguardino lo stesso petitum/rapporto; le mere interpretazioni giuridiche non possono da sole formare un giudicato esterno opponibile ad altre parti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamata in sede di dispositivo per attestare la sussistenza dei presupposti procedurali (menzionata come nota procedurale nella sentenza).
Massime di principio
- La nozione di "settore finanziario" ai fini fiscali dell'art. 33 D.L. 78/2010 va interpretata in senso ampio e socio-economico: rientrano anche soggetti non necessariamente vigilati dal T.U.B., come società di consulenza finanziaria, se attive sulla scena finanziaria e potenzialmente in grado di indurre torsioni di mercato tramite incentivi retributivi.
- La novella introdotta dal comma 2-bis (D.L. 98/2011) va letta come determinazione della base imponibile: l'addizionale è applicata sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, per i compensi ricompresi nella fattispecie dell'art. 33.
- Non è necessario dimostrare, ai fini dell'applicazione dell'addizionale, l'effettivo verificarsi di distorsioni del mercato: la norma ha funzione preventiva e dissuasiva e opera su una categoria di soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per la stabilità finanziaria.
- Per opporre l'eccezione di giudicato esterno occorre che le decisioni citate siano state pronunciate tra le stesse parti e riguardino lo stesso petitum: pronunce altrui o mere interpretazioni giuridiche non vincolano automaticamente il giudice successivo.
- In contenziosi analoghi il contribuente che richieda il rimborso ha l'onere di provare che la società erogante non rientra nel perimetro del "settore finanziario" così interpretato o che non ricorrono le condizioni di applicabilità previste dalla norma; l'assenza di un rinvio normativo al T.U.B. lascia spazio a un'interpretazione estesa.
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