Cassazione Civile, Sentenza n. 28502/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che ha respinto l'appello del contribuente (dirigente e amministratore della Lazard srl) avverso il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso delle ritenute operate dalla società in qualità di sostituto d'imposta relative all'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78/2010 (tassazione dei compensi variabili/bonus corrisposti nel 2014). Il ricorso in Cassazione era fondato su due motivi: (i) formazione di giudicato esterno richiamando sentenze della CTR Lombardia su identico petitum; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 33 D.L. 78/2010 per assenza dei requisiti soggettivo e oggettivo (sostenendo che l'addizionale si applica solo quando la componente variabile eccede di almeno tre volte la parte fissa, come interpretato dalla circolare 4/E/2011, mentre la CTR avrebbe applicato l'addizionale ogniqualvolta la componente variabile ecceda la parte fissa in virtù del comma 2-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo è stato stabilito che non sussiste giudicato esterno opponibile: le sentenze richiamate non erano tutte pronunciate tra le stesse parti e, inoltre, molte delle interpretazioni dedotte costituivano mera interpretazione giuridica della norma (non idonea a costituire giudicato autonomo) e non risultavano sopravvenute rispetto alla sentenza impugnata. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la corretta interpretazione dell'art. 33: la nozione di "settore finanziario" prevista dall'art. 33 va intesa in senso ampio e socio-economico (clausola generale) e non è automaticamente identica alla nozione contenuta nel T.U.B.; il comma 2-bis (introdotto dal d.l. n. 98/2011) ha modificato la base imponibile facendo riferimento all'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, sicché rientrano nell'ambito di applicazione anche società che, pur non essendo intermediari vigilati, svolgono attività finanziarie o di consulenza finanziaria capaci di incidere sul mercato. Non è necessario dimostrare concretamente che la società abbia prodotto effetti distorsivi del mercato. Sono state condannate le spese di giudizio a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 33 d.l. n. 78/2010 (conv. l. n. 122/2010)
“...sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento" (comma 1) e, per il comma 2-bis introdotto dal d.l. n. 98/2011, "per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"
La Corte ha ritenuto che la norma vada letta nella sua finalità preventiva e che il comma 2-bis abbia ristretto la base imponibile: l'addizionale si applica sulla parte che eccede la retribuzione fissa; la nozione di "settore finanziario" è da intendersi in senso ampio, socio-economico e non limitata per automatismo agli intermediari disciplinati dal T.U.B.
d.l. n. 98/2011, art. 23 comma 50-bis (conv. l. n. 111/2011)
introduzione del comma 2-bis nell'art. 33 del d.l. n. 78/2010
Ha modificato la disciplina chiarendo la base imponibile rilevante (eccedenza rispetto alla parte fissa) e quindi l'ambito applicativo dell'addizionale
Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993), art. 106
citato in relazione alla nozione di "settore finanziario"
La Corte esclude un automatico rinvio alla nozione di settore finanziario del T.U.B.; la norma tributaria non richiama espressamente il T.U.B. e quindi la nozione fiscale deve essere autonomamente interpretata in funzione della ratio dell'art. 33
Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014
richiamata in motivazione
La Corte Costituzionale aveva ritenuto legittima la norma, evidenziando che la categoria dei soggetti passivi è circoscritta a coloro che, per tasso di professionalità e potere decisionale, possono determinare attività speculative pregiudizievoli per la stabilità finanziaria; tale riferimento sostiene l'interpretazione ampia della nozione di settore finanziario
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate: es. Cass. n. 26704/2018, n. 13087/2021, Sez. U n. 13916/2006, ecc.)
riferimenti a principi sul giudicato esterno e sull'interpretazione normativa
Principio: il giudicato esterno richiede medesime parti e medesimo rapporto giuridico; le mere interpretazioni giuridiche non costituiscono giudicato opponibile se non collegate stabilmente a fatti concreti
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
citato in dispositivo relativamente alla sussistenza dei presupposti procedurali (testo integrale non riportato)
Richiamato a fini processuali nella determinazione degli effetti e delle formalità connesse alla condanna alle spese/presupposti
Massime di principio
- Il giudicato esterno è opponibile solo se le decisioni irrevocabili sono state pronunciate tra le stesse parti e concernono lo stesso rapporto giuridico; mere interpretazioni della norma, prive di collegamento durevole a fatti concreti, non formano giudicato opponibile
- La nozione di "settore finanziario" nell'art. 33 d.l. 78/2010 deve essere interpretata in senso ampio e socio-economico: non è limitata automaticamente agli intermediari vigilati dal T.U.B. ma include soggetti attivi sulla scena finanziaria (anche consulenti) che, tramite incentivi retributivi, possono incidere sul mercato
- Dopo l'intervento del comma 2-bis (d.l. 98/2011) la base imponibile per l'addizionale del 10% è l'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione: pertanto l'addizionale può trovare applicazione quando la componente variabile supera la parte fissa, senza dover richiedere dimostrazione di un'effettiva alterazione di mercato
- Per contestare l'applicazione dell'addizionale in casi analoghi conviene dimostrare fattualmente che l'attività del sostituto non rientra nella nozione socio-economica di settore finanziario o che le caratteristiche della retribuzione non rientrano nella fattispecie (ad es. natura diversa dei compensi), non limitandosi a riferimenti normativi formali
- Le interpretazioni amministrative (es. circolari) e le pronunce di merito non vincolano automaticamente altri giudicanti: in sede di appello e legittimità conta l'analisi testuale e teleologica della norma e la giurisprudenza di legittimità consolidata
- Sul piano procedurale, chi intende far valere il giudicato deve eccepirlo tempestivamente nei precedenti gradi e provare il coincidere delle parti e dell'oggetto; in Cassazione l'eccezione sopravvenuta e non allegata nei termini è spesso inammissibile
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