Cassazione Civile, Ordinanza n. 23260/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, quali soci di una società cessata, hanno impugnato le cartelle di pagamento emesse per il recupero pro quota di imposte IRES, IVA e IRAP già accertate nei confronti della società estinta, deducendo la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e motivazione, nonché la violazione degli artt. 112 c.p.c., 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973. Secondo la loro tesi, la notifica delle cartelle sarebbe stata illegittima perché effettuata nei loro confronti soltanto come soci della società cessata e non anche quale ultimi soci succeduti nelle posizioni debitorie della società, con omessa indicazione del titolo successorio che giustificava la loro responsabilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che non vi era omessa pronuncia da parte della CTR, la quale aveva esaminato espressamente le doglianze relative agli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973 e aveva ritenuto corretta la pretesa fiscale sulla base della liquidazione della società e della responsabilità dei soci. Ha inoltre affermato che le cartelle erano state emesse in materia di riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, sicché nel giudizio sulla cartella non potevano essere riesaminate questioni attinenti alla legittimazione passiva dei soci già devolute al giudizio sul titolo presupposto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e sono stati dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio dedotto in ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente/contraddittoria.
È evocato quale norma sul dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la sua violazione perché la CTR si è pronunciata sulle censure dedotte.
È richiamato per la responsabilità dei soci della società estinta nei limiti e nei modi previsti dalla norma; la Corte ritiene che la CTR ne abbia fatto corretta applicazione.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come base normativa della responsabilità/successione dei soci per i debiti tributari della società estinta; la Corte esclude che la CTR l'abbia trascurato.
art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992
È indicato come fondamento dell'emissione delle cartelle in regime di riscossione frazionata su titolo ancora sub iudice.
È citato per escludere la sospensione del giudizio sulla cartella in attesa della definizione del giudizio sul titolo presupposto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È menzionata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità per omessa pronuncia, non sussiste il vizio quando la sentenza impugnata abbia esaminato, anche sinteticamente, le questioni dedotte e abbia reso una statuizione incompatibile con la pretesa omissione.
- Quando la cartella di pagamento è emessa in esecuzione di un titolo ancora sub iudice, il giudizio sulla cartella non può essere utilizzato per rimettere in discussione questioni relative alla legittimazione passiva o alla fondatezza del titolo presupposto, dovendosi limitare alle questioni proprie della cartella stessa.
- In tema di riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, la cartella si fonda su un titolo diverso dall'atto impositivo impugnato e non ricorre un rapporto di pregiudizialità idoneo a imporre la sospensione del giudizio sulla cartella ex art. 295 c.p.c.
- La responsabilità dei soci di società estinta per i debiti residui della società può essere affermata nel rispetto del quadro normativo di cui agli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973, ove il giudice di merito ne accerti i presupposti in fatto.
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