Cassazione Civile, Ordinanza n. 21862/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione dovuta per un terreno di ampia estensione già incluso in un'area di lottizzazione e poi ricompreso dal PRG in zone F2 e F4. Dopo un primo giudizio di merito, una precedente pronuncia di cassazione aveva censurato la qualificazione urbanistica del bene e aveva rinviato alla Corte d'appello per una nuova liquidazione dell'indennità, imponendo di considerare le possibili utilizzazioni intermedie tra agricola ed edificatoria consentite dalla destinazione urbanistica. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha confermato un criterio di stima analitico-ricostruttivo, ha ritenuto inattendibile il criterio sintetico-comparativo per mancanza di validi comparabili e ha liquidato l'indennità valorizzando il 'costruito' e la percentuale del valore del suolo rispetto alle opere realizzate. Gli eredi del proprietario hanno impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione degli artt. 37 e 40 d.P.R. n. 327/2001 per avere la Corte scelto il criterio analitico nonostante la presenza di elementi comparativi; 2) nullità per motivazione apparente sulla mancata considerazione di alcuni elementi di confronto, incluso un piano urbano del commercio; 3) violazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, perché la stima sarebbe stata fatta sul valore delle opere concretamente realizzate dal Comune e non sulle ulteriori opere realizzabili in base alla normativa urbanistica. Il Comune, con ricorso incidentale, ha dedotto: 1) nullità della sentenza per la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario in una causa di unico grado dinanzi alla Corte d'appello; 2) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e della normativa urbanistica locale, sostenendo che la Corte d'appello aveva disatteso il vincolo del rinvio e aveva ritenuto utilizzazioni intermedie che, secondo gli strumenti urbanistici, sarebbero invece escluse; 3) motivazione apparente in relazione all'uso dei valori OMI e al contrasto tra CTU e consulenti di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; ha respinto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale; ha ritenuto assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova determinazione dell'indennità di esproprio attenendosi al principio di diritto già fissato: la stima deve considerare le obiettive caratteristiche dell'area in rapporto alle utilizzazioni intermedie tra agricola ed edificatoria che siano effettivamente autorizzate dalla destinazione urbanistica, e non il solo valore del costruito o delle opere già realizzate. La Corte di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha riunito i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
Il ricorso successivo, pur notificato dopo il primo, è stato ritenuto tempestivo e quindi qualificato come ricorso incidentale.
Nei giudizi con pluralità di parti le impugnazioni successive devono essere proposte nella forma incidentale.
Richiamato in relazione all'onere di proporre le impugnazioni successive nel medesimo procedimento.
art. 62, comma 2, d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013
La censura sulla partecipazione del giudice ausiliario è stata ritenuta infondata perché, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione, non opera il divieto richiamato dalla norma nel modo prospettato dal ricorrente.
art. 106 Cost.
La Corte lo richiama tramite la giurisprudenza costituzionale sulla magistratura onoraria e sulla temporanea tollerabilità dell'attuale assetto fino al completamento del riordino.
art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017
È richiamato quale termine di completamento del riordino della magistratura onoraria e come parametro della temporanea tollerabilità costituzionale.
Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, delimitato dal principio di diritto enunciato dalla cassazione.
Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la base formale di diversi motivi per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata la base formale dei motivi dedotti per nullità della sentenza o motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione che, se mancante o apparente, determina nullità.
art. 111 Cost.
Richiamato per il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
artt. 37 e 40 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamati per i criteri di stima dell'indennità di espropriazione e per la qualificazione del suolo ai fini indennitari.
artt. 32, 37, 39, 40 d.P.R. n. 327 del 2001
Nel precedente giudizio di cassazione erano stati richiamati per censurare natura dei vincoli e determinazione dell'indennità.
art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato nel motivo sulla nullità del collegio per la partecipazione del giudice ausiliario.
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato nel motivo incidentale sul rito e sulla composizione del collegio.
Richiamati come norme sulla nullità della costituzione del giudice e sulla conversione della nullità in motivo di impugnazione.
Richiamato nel motivo incidentale relativo alla composizione del collegio.
art. 17, comma 1, l.r. Puglia
Richiamato dal Comune in relazione alla disciplina urbanistica applicabile ai suoli F2.
Richiamato in relazione alla disciplina del PRG e delle destinazioni urbanistiche.
art. 2 del D.M. 2 aprile 1968
Richiamato dalla Corte per escludere la natura edificatoria di aree destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale.
art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001
Citato nel precedente giudizio in relazione all'indennizzo per reiterazione del vincolo.
art. 40 d.P.R. n. 327 del 2001
Citato nel precedente giudizio in relazione alla stima del terreno e alla sua destinazione urbanistica.
Massime di principio
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, la scelta tra criterio sintetico-comparativo e criterio analitico-ricostruttivo nella stima del valore del fondo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; l'adozione di un criterio rende superflua la verifica degli elementi propri dell'altro, senza che esista un rapporto di regola ed eccezione tra i due metodi.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sostituirlo con una diversa metodologia valutativa che, pur evocando formalmente il criterio indicato, in concreto si fondi su parametri diversi da quelli prescritti.
- Quando la cassazione ha imposto di stimare il bene in relazione alle possibilità di utilizzazione intermedia tra agricola ed edificatoria consentite dalla destinazione urbanistica, non è consentito fondare la liquidazione sul solo valore delle opere già realizzate o sul 'costruito' comunale, se tale parametro non coincide con le potenzialità edificatorie/di uso intermedio autorizzate dallo strumento urbanistico.
- Nel giudizio di rinvio, le parti conservano la posizione processuale già assunta, ma il processo ha natura 'chiusa': possono essere svolte solo le conclusioni rese necessarie dalla sentenza rescindente e il giudice deve attenersi all'oggetto delimitato dalla pronuncia di cassazione.
- La censura di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza espone, tramite la CTU fatta propria dal giudice, un percorso logico comprensibile e specifico sulle ragioni per cui determinati comparabili sono stati ritenuti non idonei; non basta contrapporre una diversa lettura degli stessi elementi di prova.
- Per qualificare il terreno ai fini dell'indennità espropriativa, occorre verificare la destinazione urbanistica effettivamente vigente al momento della vicenda ablativa e la concreta possibilità di utilizzazioni consentite al privato; la sola previsione di opere pubbliche o la loro realizzabilità anche da privati non trasforma automaticamente l'area in edificabile.
- Le classificazioni urbanistiche che destinano il suolo ad attrezzature o servizi pubblici determinano, di regola, un vincolo conformativo e la non edificabilità dell'area, anche se restano possibili usi intermedi autorizzati dallo strumento urbanistico.
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