Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione della società, recuperando a tassazione maggiori ricavi e una maggiore IVA, sulla base di incongruenze contabili ritenute sintomatiche di operazioni antieconomiche. In appello la contribuente aveva ottenuto solo un accoglimento parziale: la Commissione regionale aveva infatti ritenuto che l’antieconomicità potesse fondare il recupero dei maggiori redditi, ma non anche quello della maggiore IVA. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, in particolare sulla dedotta insussistenza dei fatti contestati e sull’indebita deduzione di costi; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui bonus e incentivi di fine anno, criteri di determinazione del costo del venduto, percentuale di ricarico, caparre/cauzioni dei clienti, perdite sulla vendita dell’usato e una nota di credito a parziale storno di una fattura; 4) violazione degli artt. 7 l. 212/2000 e 42 d.P.R. 600/1973 per carenza di motivazione dell’avviso, in ragione della mancata allegazione di una tabella richiamata; 5) ulteriore violazione delle medesime norme e dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000 per mancato riscontro delle osservazioni della contribuente al processo verbale di constatazione. L’Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la statuizione che escludeva la rilevanza dell’antieconomicità ai fini dell’IVA e invocando la possibilità di accertamento induttivo anche per tale imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo della contribuente; ha accolto il secondo motivo solo nei limiti dell’omessa pronuncia sulla parte dell’appello relativa all’indebita deduzione di costi; ha dichiarato in parte assorbito il terzo motivo e lo ha rigettato/inammissibile per il resto; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo per difetto di specificità e mancata dimostrazione che le questioni fossero state effettivamente devolute al giudice di appello. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, ritenendo erronea la decisione della Commissione regionale nella parte in cui aveva escluso che l’antieconomicità delle operazioni potesse essere indizio rilevante anche ai fini della maggiore IVA. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata come base del motivo di nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sulla motivazione e sulla pronuncia.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza di appello, benché sintetica, perché idonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.
La Corte ha accolto la censura nei limiti in cui la sentenza di merito non aveva deciso su uno specifico profilo devoluto con l’appello, relativo all’indebita deduzione di costi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi perché il ricorrente non aveva trascritto in modo sufficiente gli atti rilevanti né consentito di verificare che le questioni fossero state effettivamente oggetto di appello.
art. 7, primo comma, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato insieme all’art. 42 d.P.R. 600/1973 nel motivo relativo alla pretesa carenza di motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 12, settimo comma, l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per sostenere l’obbligo di riscontro delle osservazioni del contribuente nel procedimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 54, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte ha affermato che, in materia IVA, l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti anche valorizzando l’antieconomicità del comportamento del contribuente.
art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato insieme all’art. 54 d.P.R. 633/1972 a fondamento della possibilità di accertamento induttivo in presenza di contabilità intrinsecamente inattendibile per antieconomicità.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, consenta di individuare con chiarezza le ragioni decisorie e il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato su una domanda, eccezione o specifico motivo devoluto; non ricorre se la questione è stata assorbita o comunque esaminata, anche implicitamente, nella decisione.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di specificità e l’onere di autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente dove e come le questioni siano state dedotte nei gradi di merito, altrimenti i motivi sono inammissibili.
- In materia tributaria, l’antieconomicità manifesta dell’attività può costituire un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’accertamento induttivo, anche ai fini IVA, purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti e il contribuente non offra prova contraria.
- Quando la ripresa fiscale concerne profili diversi, il giudice deve distinguere tra maggiori ricavi e indebite deduzioni di costi, pronunciandosi specificamente su ciascuna contestazione devoluta.
- La contribuente che contesti l’accertamento fondato su indizi di antieconomicità ha l’onere di fornire una spiegazione plausibile e documentata delle incongruenze contabili rilevate dall’Ufficio.
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