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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28127/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2006, fondato su indagini bancarie e su un invito a produrre documentazione che il contribuente non aveva seguito, contestandogli un reddito d'impresa non dichiarato e rideterminando IVA, IRPEF, addizionali, IRAP, contributi previdenziali e sanzioni. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; in appello la CTR del Veneto aveva invece ritenuto in parte fondata la pretesa, attribuendo al contribuente l'esercizio di attività libero-professionale di amministratore condominiale e rideterminando il reddito non dichiarato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: omessa pronuncia e violazione del diritto di difesa per mancata considerazione del vizio di motivazione dell'avviso e del pregresso contraddittorio relativo a un precedente avviso annullato in autotutela; violazione delle norme sulle presunzioni e sulle indagini bancarie, sostenendo che la CTR avesse desunto in modo illogico l'esercizio dell'attività professionale e avesse applicato doppie presunzioni; omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione di molte giustificazioni ai movimenti bancari (vendite immobiliari, somme del fratello, rimborsi, pensione, pagamenti per terzi); nullità della sentenza per motivazione apparente; infine illegittimità della conferma delle sanzioni, perché le giustificazioni sarebbero state già fornite in sede amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi motivi, osservando che la CTR aveva comunque affrontato, anche implicitamente, le eccezioni preliminari e che il motivo sul difetto di motivazione dell'avviso era anche carente di autosufficienza, poiché non riproduceva compiutamente gli atti e confondeva il procedimento dell'avviso impugnato con quello del precedente avviso annullato in autotutela. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i motivi centrati sulla ricostruzione dei fatti e sulle presunzioni, rilevando che il ricorrente mirava a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione, e che la CTR aveva fondato la decisione su elementi specifici, tra cui la causale di otto bonifici per euro 2.950,00 indicante espressamente un compenso da un condominio, la denuncia di inizio attività come amministratore di beni immobili presentata l'anno precedente e il numero di rapporti bancari e finanziari intrattenuti. Ha inoltre richiamato il principio per cui, dopo la sentenza costituzionale n. 228/2014, i versamenti bancari sono utilizzabili nei confronti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti non lo sono più per i lavoratori autonomi. Ha poi rigettato la censura sulle sanzioni, perché nel procedimento sfociato nell'avviso oggetto di causa il contribuente non aveva partecipato al contraddittorio né prodotto documenti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha distinto tra censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ribadendo che in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    è stato escluso il vizio di omessa pronuncia perché la CTR aveva comunque disatteso, anche implicitamente, le eccezioni preliminari e le doglianze del contribuente.

  • artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamati in relazione al preteso difetto di motivazione/omessa pronuncia della decisione tributaria, ma la censura è stata respinta.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza anche per difetto di autosufficienza.

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle doglianze sul procedimento amministrativo e sul contraddittorio.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato dal ricorrente nelle censure sul procedimento e sulla motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 21-octies L. n. 241 del 1990

    richiamato dal ricorrente; la Corte non vi ha ravvisato profili decisivi.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte ha ribadito che la presunzione bancaria opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti hanno rilievo presuntivo solo per gli imprenditori; il contribuente può vincerla solo con prova analitica e specifica per singola operazione.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma parallela sulle indagini bancarie e sulla presunzione relativa di imponibilità delle movimentazioni; la Corte ne ha confermato l'applicazione al caso di specie.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per confermare che la presunzione sui versamenti bancari opera anche nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente nelle censure di violazione di legge, senza accoglimento.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente nelle censure di violazione di legge, senza accoglimento.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dal ricorrente nelle censure di violazione di legge, senza accoglimento.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dal ricorrente nelle censure di violazione di legge, senza accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che il contribuente deve offrire prova analitica e specifica per contrastare le presunzioni bancarie.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la Corte ha chiarito che la censura sulla presunzione semplice non era pertinente, poiché la prova bancaria opera come presunzione legale relativa e non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul difetto di motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o inesistente.

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    ha determinato l'illegittimità parziale dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, con eliminazione del valore presuntivo dei prelevamenti per i lavoratori autonomi, mantenendo invece quello dei versamenti per tutti i contribuenti.

  • L. n. 212 del 2000

    richiamata complessivamente quale Statuto del contribuente nelle doglianze sul procedimento e sulla motivazione dell'avviso.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, i versamenti sui conti correnti possono essere posti a base dell'accertamento di maggior reddito nei confronti di qualsiasi contribuente; i prelevamenti, invece, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, non sono più utilizzabili come presunzione nei confronti dei lavoratori autonomi.
  • La prova contraria alle presunzioni bancarie deve essere analitica e riferita a ciascuna operazione: non è sufficiente una ricostruzione generica, né il richiamo a circostanze alternative non specificamente documentate.
  • Il contribuente che contesta l'accertamento non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio: la critica è ammissibile solo se denuncia un errore di percezione del contenuto della prova o un vizio logico radicale della motivazione, non una mera diversa lettura dei fatti.
  • La causale di un bonifico o di un versamento bancario espressamente indicante un compenso professionale costituisce elemento probatorio significativo e può giustificare la ricostruzione della CTR circa l'esercizio dell'attività e la natura imponibile della somma.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur non esaminando separatamente ogni eccezione, risulti incompatibile con la tesi difensiva e quindi abbia implicitamente disatteso le censure proposte.
  • Nel giudizio tributario, la deduzione di invalidità dell'avviso per difetto di motivazione o per vizi del procedimento richiede specifica allegazione e autosufficienza, soprattutto quando si invochino atti o documenti di un diverso procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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