Cassazione Civile, Ordinanza n. 17171/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Un mutuatario aveva agito davanti al Tribunale per ottenere la restituzione dell'indebito oggettivo derivante, secondo la sua prospettazione, dall'applicazione di interessi usurari in un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2007 per euro 180.000 e della durata di 24 anni, chiedendo inoltre che il mutuo fosse qualificato come contratto a titolo gratuito. Sosteneva anche l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, richiamando una consulenza di parte. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, con decisione confermata in appello. In Cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., sostenendo che nel piano di ammortamento alla francese vi sarebbe anatocismo; 2) violazione della disciplina antiusura, assumendo che ai fini del superamento del tasso soglia dovessero sommarsi interessi corrispettivi e moratori; 3) ulteriore censura sulla mancata inclusione delle clausole penali nel TEG; 4) violazione dell'art. 117 TUB per asserita nullità dovuta alla difformità dell'ISC rispetto al TAEG e per carenza di trasparenza; 5) censura sulle spese di lite, ritenute conseguenza della riforma richiesta. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ma ha poi respinto tutti e cinque i motivi. Ha affermato, in sintesi, che il piano di ammortamento alla francese non integra anatocismo, perché non comporta interessi su interessi ma solo una diversa scansione della restituzione del capitale con maggiori interessi corrispettivi dovuti per il differimento del rimborso. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'usura, interessi corrispettivi e moratori non vanno sommati materialmente, avendo diversa funzione; il controllo del tasso soglia va compiuto separatamente. Ha poi escluso che le clausole penali rientrino nel TEG, poiché la penale ha funzione sanzionatoria e risarcitoria, e la sua eventuale eccessività è rimediabile ex art. 1384 c.c., non con la disciplina dell'usura. Quanto all'ISC, ha chiarito che si tratta di un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente funzione informativa, e non di una clausola la cui errata indicazione comporti nullità ex art. 117 TUB. Il quinto motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché non autonomamente censuratorio. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame, ma i motivi sono ritenuti infondati o inammissibili.
non si verifica anatocismo nel piano di ammortamento alla francese perché non vi è calcolo di interessi su interessi.
richiamato insieme all'art. 1283 c.c. per escludere l'anatocismo nel mutuo regolato con ammortamento alla francese.
ai fini dell'usura il tasso soglia va verificato senza cumulo materiale tra interessi corrispettivi e moratori, da calcolare separatamente.
richiamato nel contesto della disciplina antiusura per il confronto con il tasso soglia.
richiamato nel contesto dell'asserita usurarietà del mutuo.
art. 2, comma 4, l. n. 108/1996
per gli interessi corrispettivi si applicano le previsioni di tale norma nel calcolo del tasso soglia.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
l'errata indicazione o l'omessa indicazione dell'ISC nel documento di sintesi non comporta nullità, perché l'ISC ha funzione meramente informativa e non integra una condizione contrattuale tra quelle sanzionate dalla norma.
eventuale eccessività della clausola penale è tutelata tramite riduzione equitativa, non tramite la disciplina dell'usura.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese non si configura anatocismo solo perché la rata è costante e l'importo complessivo degli interessi corrisposti risulti superiore rispetto ad altri criteri di ammortamento: occorre che vi sia effettivo calcolo di interessi su interessi, non mera dilazione della restituzione del capitale.
- Ai fini della verifica dell'usura, interessi corrispettivi e interessi moratori non possono essere sommati automaticamente, poiché hanno funzione diversa; il controllo deve essere compiuto separatamente secondo i criteri previsti dalla disciplina di settore.
- La clausola penale non va computata nel TEG come se fosse un interesse: la sua eventuale eccessività è valutabile con gli strumenti propri dell'art. 1384 c.c., non con la normativa antiusura.
- L'ISC/TAEG, quando inserito nel documento di sintesi, ha natura informativa e non coincide con una pattuizione contrattuale essenziale; la sua inesattezza non determina di per sé la nullità del contratto ex art. 117 TUB.
- Una censura sulle spese di lite è inammissibile se non è proposta come autonoma doglianza, ma solo come conseguenza accessoria dell'eventuale accoglimento delle altre censure.
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