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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35121/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione, da parte della cassa professionale, di un contributo di solidarietà sulla pensione di un ex iscritto. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima la trattenuta e condannato la cassa a restituire le somme prelevate; la Corte d’appello, in parziale riforma, ha confermato l’illegittimità del contributo ma ha escluso la prescrizione breve, ritenendo applicabile quella decennale e facendo decorrere l’interruzione solo dalla notifica del ricorso introduttivo, con conseguente esclusione della maturazione della prescrizione. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando violazione delle norme che disciplinano l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, il principio del pro rata e la riserva di legge dell’art. 23 Cost., sostenendo di poter legittimamente introdurre il contributo di solidarietà per garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo; secondo, denunciando violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che si dovesse applicare il termine quinquennale dei ratei pensionistici e non quello ordinario decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui un contributo di solidarietà imposto con atto regolamentare su pensioni già liquidate costituisce una prestazione patrimoniale imposta, non può essere introdotto in assenza di base legale e non è giustificato dall’autonomia regolamentare della cassa né dal principio del pro rata. Ha altresì respinto il secondo motivo, confermando che l’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, perché non si tratta di semplici ratei pensionistici già liquidi ed esigibili, ma di un credito conseguente all’indebita trattenuta. La cassa è stata condannata alle spese e, in applicazione dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma in favore del resistente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509 del 1994

    richiamati per delimitare l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, che non consente deroghe a norme di rango primario.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995

    la Corte ribadisce che il principio del pro rata opera secondo la disciplina vigente e che il contributo di solidarietà su pensioni già liquidate è incompatibile con esso.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006

    ha modificato la disciplina del pro rata, ma non legittima atti regolamentari che impongano trattenute su trattamenti già determinati in violazione della legge.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013

    interpretazione autentica invocata dalla ricorrente; la Corte nega che possa sanare un contributo di solidarietà privo di base legale e provvisorio, riferendo la legittimazione solo agli atti conformi alla legge.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché relativo a un istituto diverso, di fonte legislativa e con presupposti propri.

  • artt. 2, 3, 23 Cost.

    la Corte valorizza in particolare la riserva di legge dell’art. 23 Cost., affermando che il prelievo patrimoniale può essere imposto solo dal legislatore.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi un rilievo decisivo.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21 del 1986

    richiamato nel secondo motivo in tema di prescrizione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati richiede liquidità ed esigibilità del credito; non si applica quando si controverte sull’ammontare del trattamento per effetto di una trattenuta illegittima.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970

    si applica ai ratei arretrati in ipotesi di riliquidazione della pensione, non al credito da indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima.

  • art. 2946 c.c.

    termine di prescrizione ordinaria applicabile all’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935

    richiamato come norma che, in materia previdenziale, presuppone liquidità ed esigibilità del credito ai fini della prescrizione breve.

  • art. 380-bis c.p.c.

    secondo comma; ultimo comma

    richiamato per la definizione accelerata e per le conseguenze sanzionatorie e di condanna ex art. 96 c.p.c. in caso di mancata adesione alla proposta seguita dal rigetto del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica la condanna per lite temeraria/defatigatoria, ritenendo integrati i presupposti in presenza di ricorso definito in conformità alla proposta non accettata.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, quindi soggetta a riserva di legge.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamenti o delibere interne, introdurre contributi di solidarietà su pensioni già liquidate quando tali prelievi non trovino una base legale espressa: l’autonomia regolamentare non è idonea a derogare alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
  • Un prelievo che incide direttamente su trattamenti pensionistici già determinati e attribuiti non integra un mero correttivo del metodo di calcolo della pensione, ma una prestazione patrimoniale autonoma; come tale, è legittimo solo se previsto dal legislatore.
  • Il principio del pro rata e le norme sull’equilibrio finanziario di lungo periodo delle casse professionali non consentono di sanare ex post una trattenuta regolamentare illegittima su pensioni già in pagamento.
  • In materia previdenziale, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati presuppone che il credito sia liquido ed esigibile e che i ratei siano già posti a disposizione dell’assicurato; quando si controverte sull’indebita trattenuta che ha alterato l’ammontare della pensione, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • L’art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970 riguarda le ipotesi di riliquidazione dei trattamenti pensionistici e non si estende all’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute per effetto di un prelievo patrimoniale illegittimo.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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