Cassazione Civile, Ordinanza n. 35982/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su indagini finanziarie e conseguenti riprese a tassazione per maggiori imposte, interessi e sanzioni. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso rideterminando la pretesa, e la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio confermando la decisione di primo grado. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità/invalidità della sentenza d'appello per difetto di motivazione, invocando l'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 32, comma 2, e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non aveva esaminato analiticamente, operazione per operazione, le giustificazioni documentali del contribuente rispetto alle movimentazioni bancarie contestate dall'Ufficio, limitandosi a un generico richiamo alla 'copiosa documentazione'.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque esposto le ragioni della decisione e che non ricorresse un vizio motivazionale riconducibile al solo 'minimo costituzionale' della motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di accertamenti bancari, la presunzione legale posta dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 può essere vinta dal contribuente solo con prova analitica e specifica riferita a ciascuna movimentazione; di conseguenza il giudice di merito deve verificare rigorosamente tali giustificazioni e darne espressamente conto in sentenza, senza limitarsi a un rinvio generico alla documentazione prodotta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché la CTR aveva comunque reso percepibili le ragioni della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; nel caso concreto non è stato ravvisato un vizio tale da determinare nullità.
Richiamato a sostegno dell'eccezione di difetto di motivazione, ma la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del ricorso per violazione di legge, ritenuto ammissibile per il secondo motivo perché poneva una questione di diritto sull'onere di valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il mancato rispetto del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Parametro del minimo costituzionale della motivazione: il vizio sussiste solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, inconciliabile, perplessa o incomprensibile.
art. 32, comma 2, d.P.R. 600/1973
Prevede, in tema di accertamenti bancari, una presunzione legale a favore dell'erario sulle movimentazioni non giustificate, superabile dal contribuente con prova analitica.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato insieme alla disciplina degli accertamenti bancari come base della ripresa a tassazione.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova: al contribuente spetta fornire prova analitica idonea a vincere la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie.
In materia IVA, come l'art. 32 del d.P.R. 600/1973, attribuisce efficacia presuntiva alle risultanze delle indagini finanziarie.
Richiamato per precisare che la presunzione legale degli accertamenti bancari non richiede i requisiti delle presunzioni semplici.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni sui conti superano la soglia delle presunzioni semplici e non richiedono gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo offrendo una prova analitica e specifica per ciascuna operazione, idonea a dimostrare che i movimenti non sono riferibili a operazioni imponibili.
- Il giudice di merito, quando sono contestate movimentazioni bancarie, deve esaminare in modo puntuale e operazione per operazione le giustificazioni offerte, dando conto in sentenza delle ragioni dell'eventuale accoglimento o rigetto delle stesse.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più deducibili mere carenze di sufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante o solo apparente.
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