Cassazione Civile, Ordinanza n. 39980/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di cartelle di pagamento emesse per IRPEF, IRAP e altri tributi relativi agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittimi gli atti di riscossione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la motivazione della sentenza fosse così carente da non consentire di comprendere con precisione le ragioni di fatto e di diritto della decisione; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini dell'obbligo motivazionale della cartella, il solo richiamo al numero della sentenza definitiva posta a base della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura, formulata come vizio di motivazione nel previgente paradigma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non era più proponibile dopo la riforma operata dal d.l. n. 83 del 2012, essendo oggi denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: quando la cartella di pagamento consegue a una decisione già conosciuta dal contribuente, perché parte del giudizio presupposto, l'indicazione degli estremi dell'atto presupposto può bastare a soddisfare l'obbligo di motivazione, se il destinatario dimostra di conoscere pienamente i presupposti della pretesa avendoli contestati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato come parametro di deduzione del vizio processuale relativo alla motivazione/validità della sentenza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte afferma che, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non il difetto di sufficienza della motivazione.
art. 36 d.lgs. 546/1992, comma 2
La doglianza di violazione della norma è stata ritenuta inammissibile perché veicolava in realtà una censura sul difetto di motivazione non più proponibile nei termini prospettati.
Invocato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene sufficiente, in concreto, il richiamo all'atto presupposto noto al contribuente.
Richiamato dal ricorrente a tutela del contraddittorio e della difesa; la Corte valorizza la concreta conoscenza dei presupposti della pretesa da parte del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Indicato come disposizione che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Usato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al c.d. minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Una censura formulata come difetto di sufficienza o di completezza della motivazione, secondo il previgente assetto dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è inammissibile se la sentenza impugnata è soggetta al nuovo testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012.
- In materia tributaria, la cartella di pagamento che si fondi su un atto o su una decisione già conosciuti dal contribuente può essere sufficientemente motivata mediante il richiamo agli estremi dell'atto presupposto, quando il destinatario dimostri di avere piena conoscenza dei presupposti sostanziali della pretesa, anche per avere già contestato quelli stessi presupposti in giudizio.
- L'obbligo di motivazione dell'atto tributario va letto in funzione della tutela del diritto di difesa e del contraddittorio del contribuente: esso non richiede formule sacramentali, ma un livello di specificità adeguato alla concreta conoscenza del fondamento della pretesa.
- Se il ricorrente critica in sostanza il contenuto dell'atto amministrativo o fiscale e non la ratio decidendi della sentenza impugnata, la censura può porsi ai limiti dell'ammissibilità o risultare impropria rispetto al sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39778/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39779/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39781/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39783/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39787/2021 del 14/12/2021
- ordinanza_civile · 14 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39799/2021 del 14/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →