Cassazione Civile, Ordinanza n. 16581/2025 del 20/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione a un decreto prefettizio di espulsione. Il ricorrente riferiva di essere entrato in Italia anni prima, di avere presentato una prima domanda di protezione internazionale respinta e di averne poi proposta una nuova nel 2023; la decisione di rigetto della Commissione territoriale gli era stata notificata lo stesso giorno in cui si era presentato in Questura e, poche ore dopo, gli era stato notificato anche il decreto di espulsione con ordine di accompagnamento immediato alla frontiera e intimazione a lasciare il territorio entro sette giorni. Con il primo motivo deduceva nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. Con il secondo lamentava violazione della disciplina sull'espulsione e sulla protezione internazionale, sostenendo che il giudice di pace avrebbe dovuto annullare il provvedimento perché emesso prima della scadenza del termine per impugnare il rigetto della domanda reiterata di protezione, in violazione anche del diritto di difesa e delle norme sovranazionali richiamate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, quando opera l'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale sorge solo alla scadenza del termine per impugnare la decisione di rigetto della domanda di protezione e che, fino a quel momento, è vietata l'espulsione, salvo le ipotesi tassative di esclusione previste dalla legge. Nel caso concreto tali eccezioni non ricorrevano, perché il decreto di espulsione era stato adottato lo stesso giorno della notifica del rigetto e prima che tale decisione divenisse definitiva. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha annullato il decreto di espulsione. Le spese sono state demandate al giudice di merito in ragione del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato ai fini della dedotta nullità per difetto di motivazione.
Richiamato quale disciplina del decreto di espulsione e dei relativi presupposti.
Richiamato come norma sulle cause impeditive all'espulsione.
art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008
"L'obbligo di lasciare il territorio nazionale" sorge "alla scadenza del termine per l'impugnazione"; l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio "tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa"; salvi gli effetti dell'art. 35-bis.
La Corte lo interpreta nel senso che l'espulsione non può essere disposta prima della scadenza del termine per impugnare il rigetto della domanda di protezione, salvo specifiche eccezioni legislative.
art. 35-bis, comma 5, d.lgs. 25/2008
La Corte esclude che tale disposizione deroghi al differimento dell'obbligo di rimpatrio nel caso concreto, perché opera solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma.
art. 35, comma 1, d.lgs. 25/2008
Richiamato per l'impugnazione unitaria del provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio.
artt. 18 e 19, comma 4, d.lgs. 150/2011
Richiamati dal ricorrente nel quadro delle norme processuali sull'impugnazione, senza diversa autonoma elaborazione nella decisione.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a sostegno della garanzia del diritto di difesa e del giusto processo.
artt. 7, 10, comma 5, e 35 d.lgs. 25/2008
Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina della protezione internazionale.
Richiamato in relazione alle modifiche alla disciplina della protezione internazionale.
art. 9 direttiva 2013/32/CE
Richiamato dal ricorrente quale parametro europeo in tema di tutela effettiva contro la decisione di rigetto.
art. 33 Convenzione di Ginevra
Richiamato dal ricorrente a tutela del divieto di allontanamento prima della definizione dei rimedi contro il diniego di protezione.
Massime di principio
- Quando il rigetto di una domanda di protezione internazionale è ancora impugnabile, il richiedente non può essere espulso prima della scadenza del termine per proporre ricorso, salvo che ricorrano espressamente le ipotesi derogatorie previste dalla legge.
- L'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008 stabilisce un effetto differito dell'obbligo di lasciare il territorio nazionale: l'ordine di rimpatrio opera solo dopo il decorso del termine per l'impugnazione della decisione della Commissione territoriale.
- L'art. 35-bis, comma 5, d.lgs. 25/2008 non può essere utilizzato per anticipare l'espulsione oltre i casi tipizzati dalla norma; fuori da tali casi, resta fermo il differimento legale connesso alla pendenza del termine di impugnazione.
- Se il giudice di legittimità accerta la violazione della disciplina che impedisce l'espulsione prima della definitività del diniego di protezione, può cassare il provvedimento impugnato e decidere nel merito annullando direttamente il decreto di espulsione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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