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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19550/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, con cui a un socio persona fisica venivano imputati redditi da partecipazione, nella misura del 50%, in una società a ristretta base partecipativa, destinataria a sua volta di autonomo avviso con recupero a tassazione di utili extra-contabili. Il contribuente aveva impugnato l'atto eccependo in via preliminare la nullità dell'accertamento per omessa notifica dell'avviso presupposto emesso nei confronti della società, e in subordine contestandone il merito. I giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo che l'annullamento dell'accertamento societario si riflettesse automaticamente su quello del socio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 5 del TUIR, deducendo che la decisione sul socio non poteva fondarsi su una sentenza relativa alla società non ancora passata in giudicato; 2) violazione degli artt. 2909 c.c., 100 e 324 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c., 38 del D.P.R. 600/1973 e 47 TUIR, sostenendo che, in mancanza di giudicato sulla lite societaria, non operava alcun vincolo di pregiudizialità tale da impedire una valutazione autonoma della pretesa verso il socio; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 5, comma 1, TUIR, lamentando la mancata sospensione del giudizio sul socio in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale sulla società; 4) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per apparenza della motivazione, poiché la CTR si era limitata a richiamare apoditticamente la decisione resa nel parallelo giudizio societario senza esporre le ragioni del rigetto dell'appello. La Cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo, affermando che la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiamata abbia efficacia di giudicato tra le parti oppure se i contenuti richiamati siano autonomamente recepiti e vagliati in modo autosufficiente; nel processo tributario, la motivazione per relationem a una sentenza non ancora passata in giudicato è ammessa solo se la decisione sia comunque autosufficiente e consenta il controllo logico-giuridico del ragionamento, altrimenti la sentenza è nulla per motivazione apparente. Nel caso concreto la CTR si era limitata a un richiamo meramente assertivo alla decisione sul giudizio societario, senza svolgere un'autonoma valutazione critica; inoltre, la Corte ha osservato che non si poneva neppure un problema di giudicato in senso proprio, poiché la sentenza sulla società non risultava definitivamente passata in giudicato. Sono stati quindi accolti il quarto motivo e assorbiti gli altri; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il primo, il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR della Campania e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame con motivazione autonoma e verificabile e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata per nullità della motivazione apparente, senza un vaglio definitivo sulla fondatezza sostanziale della pretesa fiscale verso il socio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se il provvedimento richiamato è già coperto da giudicato tra le parti, oppure se il giudice recepisce e vaglia autonomamente i contenuti richiamati in modo da rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito.
  • La mera indicazione di una sentenza parallela, senza autonoma esplicitazione delle ragioni della decisione, integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • In controversie relative a redditi imputati al socio per trasparenza, il giudizio sulla pretesa verso il socio non può fondarsi automaticamente su una decisione riguardante la società se tale decisione non è definitiva o comunque non è stata autonomamente scrutinata dal giudice.
  • La pregiudizialità tra accertamento societario e accertamento del socio non esonera il giudice dall'obbligo di motivare in modo autonomo la decisione sul rapporto dedotto in giudizio, specie quando si tratti di atti distinti e di giudizi diversi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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