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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21171/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA 2005, poi parzialmente sgravata in autotutela nel corso del primo grado. Residua la sola pretesa sanzionatoria per tardivo versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio 2005. La contribuente aveva scelto il regime di contabilità presso terzi e aveva versato l'imposta il 16.3.2005; la CTP aveva ritenuto tardivo il pagamento rispetto al termine del 16.2.2005. In appello la CTR ha accolto la tesi della società, ritenendo che il regime di contabilità presso terzi consentisse il riferimento alle registrazioni del secondo mese precedente e comportasse, in sostanza, uno spostamento del termine di versamento; ha inoltre ritenuto sussistente un'incertezza interpretativa idonea a escludere le sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 3, d.P.R. 100/1998, sostenendo che tale norma incide solo sul mese di riferimento per il calcolo dell'IVA, senza modificare il termine di versamento fissato al giorno 16 del mese successivo dal comma 1; 2) violazione degli artt. 8 e 57 d.lgs. 546/1992, deducendo che la CTR non avrebbe rilevato l'inammissibilità della questione sull'oggettiva incertezza normativa, perché proposta per la prima volta in appello, e comunque l'assenza dei presupposti per l'esimente sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che il regime di contabilità presso terzi previsto dall'art. 1, comma 3, d.P.R. 100/1998 consente soltanto di fare riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente ai fini del calcolo della liquidazione, ma non sposta il termine di versamento, che resta quello ordinario del giorno 16 del mese successivo. Ha inoltre ribadito che l'esimente dell'oggettiva incertezza interpretativa in materia di sanzioni tributarie può essere fatta valere solo se la relativa domanda sia stata ritualmente proposta nei gradi di merito e non per la prima volta in appello o in cassazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando la domanda della contribuente relativa all'annullamento delle sanzioni. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998

    "può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente"

    La norma modifica il mese di riferimento per la liquidazione dell'IVA nella contabilità presso terzi, ma non altera il termine di versamento periodico, che resta fissato al giorno 16 del mese successivo.

  • art. 1, comma 4, d.P.R. n. 100/1998

    "la liquidazione IVA debba essere effettuata entro il termine previsto dal comma 1 (il giorno 16 di ciascun mese seguente)"

    Il termine di versamento resta invariato anche nell'ipotesi di contabilità presso terzi.

  • art. 3, comma 136, L. n. 662/1996

    È richiamato come base normativa di attuazione del regime di cui al d.P.R. 100/1998.

  • art. 27, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come disciplina previgente abrogata dal d.P.R. 100/1998 con decorrenza dal 1.5.1998.

  • art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973

    Fondamento del controllo automatizzato sulla dichiarazione oggetto di cartella.

  • art. 54-bis, d.P.R. n. 633/1972

    Fondamento del controllo automatizzato in materia IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 8, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione all'esimente per obiettiva incertezza normativa in materia tributaria e sanzionatoria.

  • art. 57, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il divieto di nuove domande/eccezioni in appello nel processo tributario.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato per affermare che non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto per la decisione nel merito.

Massime di principio

  • Nel regime di contabilità presso terzi, la deroga riguarda esclusivamente il criterio di calcolo della liquidazione IVA, non anche il termine di versamento, che rimane quello ordinario del giorno 16 del mese successivo.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia di sanzioni tributarie presuppone una specifica domanda del contribuente ritualmente proposta nei gradi di merito; non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione.
  • Quando la questione di diritto è risolvibile sulla base del quadro normativo e degli accertamenti già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
  • In tema di sanzioni fiscali, l'erronea interpretazione della disciplina da parte del giudice di merito è censurabile per violazione di legge se la norma, correttamente letta, non consente la soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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