Cassazione Civile, Ordinanza n. 19950/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le originarie creditrici avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso residuo relativo alla redazione del piano regionale di bonifica delle acque inquinate. La Regione aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, la devoluzione della controversia ad arbitri in base alla convenzione e contestando il credito. Dopo una prima fase di legittimità, la causa era tornata in rinvio. In tale sede la Corte d'appello aveva ritenuto sanata/ritualmente ratificata la rappresentanza processuale della Regione, aveva ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza arbitrale e, nel merito, aveva rigettato la domanda di pagamento per inadempimento delle progettiste, dichiarando invece inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa perché nuova nel giudizio di opposizione. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno censurato: 1) la tardiva produzione della delibera regionale di ratifica e la validità della rappresentanza/autorizzazione dell'ente, assumendo l'assenza o l'inesistenza del potere del dirigente dell'Avvocatura regionale; 2) la decisione di merito sull'eccezione di inadempimento, deducendo che il giudice avrebbe dovuto valutare comparativamente gli inadempimenti reciproci, la proporzionalità della mancata consegna e l'utilizzazione del progetto da parte della Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure sulla legittimazione processuale della Regione e sulla validità della ratifica della delibera di Giunta, osservando tra l'altro che la questione era ormai preclusa nel giudizio di rinvio per effetto del precedente giudicato implicito e, comunque, che la successiva delibera regionale del 2004 poteva valere come ratifica dell'operato del dirigente privo di potere al momento della nomina del legale. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sul merito dell'eccezione di inadempimento, perché non coglievano la ratio decidendi, che si fondava sulla mancata prova dell'adempimento tempestivo delle ricorrenti; ha ribadito che, quando il debitore convenuto in adempimento solleva exceptio inadimpleti contractus, il creditore agente deve provare il proprio adempimento o la non scadenza dell'obbligazione. Il ricorso incidentale della Regione, subordinato all'accoglimento del principale e relativo alla pretesa tardività dell'eccezione di incompetenza arbitrale, è stato dichiarato assorbito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al doppio contributo unificato.
Norme richiamate
La procura speciale non richiede, in caso di pluralità di conferenti, tanti fogli quante sono le parti, purché l'atto consenta di manifestare chiaramente la volontà di conferire il mandato difensivo e raggiunga lo scopo.
La deduzione di tardività della produzione documentale è stata esaminata nel quadro delle preclusioni di appello, ma ritenuta comunque superata dalla questione di legittimazione processuale e, nel merito, infondata in ragione della sanatoria/ratifica.
La nuova disciplina regionale non è stata ritenuta applicabile in modo retroattivo per attribuire ex post un potere non esistente; rileva invece la ratifica dell'organo competente sulla base del potere già esistente in capo alla Giunta.
art. 27, lett. f), Statuto Regione Calabria
La Regione può promuovere o resistere in giudizio previa autorizzazione della Giunta regionale.
art. 29 Statuto Regione Calabria
Richiamato insieme alle norme sul potere di autorizzazione/ratifica della Giunta in materia di liti.
art. 10 L.R. Calabria n. 7 del 1996
Nel testo viene richiamato per sostenere i limiti originari dei poteri dirigenziali in materia di costituzione in giudizio.
art. 1, commi 9 e 10, L.R. Calabria n. 12 del 2005
La Corte osserva che la successiva modifica normativa non era decisiva, poiché la ratifica successiva della Giunta era sufficiente a sanare l'attività compiuta dal dirigente privo di potere.
art. 1, commi 10 e 11, L.R. Calabria n. 18 del 2004
Richiamata per la successione normativa concernente i poteri della dirigenza regionale e la delega preventiva in materia di liti.
La legitimatio ad causam si collega al principio secondo cui nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio se non nei casi previsti dalla legge.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità per escludere la necessità del regolamento di competenza nella controversia deferibile ad arbitri, prima della riforma del 2006.
Non applicabile ratione temporis alla controversia, perché la sentenza impugnata aveva deciso sulla deferibilità agli arbitri senza che fosse stato iniziato alcun procedimento arbitrale.
L'eccezione di inadempimento comporta l'inversione dei ruoli probatori: il debitore convenuto deve allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore che agisce per l'adempimento deve provare il proprio adempimento o la non scadenza dell'obbligazione.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la Regione ha potuto sollevare l'eccezione di inadempimento rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Il motivo è inammissibile se non indica puntualmente le norme asseritamente violate e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non può tradursi in una nuova valutazione del materiale istruttorio o in una contestazione meramente fattuale non tempestivamente dedotta.
Richiamato nel ricorso incidentale della Regione in tema di governo delle prove e delle allegazioni processuali.
Richiamato nel ricorso incidentale della Regione con riferimento alla scansione dell'udienza di trattazione.
Richiamato nel ricorso incidentale della Regione.
Richiamato nel ricorso incidentale della Regione.
Richiamato nel ricorso incidentale della Regione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al perimetro tracciato dalla precedente decisione di legittimità e non può riesaminare questioni già coperte da giudicato implicito o i loro antecedenti logico-giuridici.
- La legittimazione processuale e la regolare rappresentanza dell'ente pubblico attengono alla valida instaurazione del contraddittorio; l'autorizzazione dell'organo competente può intervenire anche successivamente e sanare retroattivamente l'irregolarità, salvo che sulla questione non si sia formato giudicato.
- In materia di rappresentanza in giudizio della Regione, la Giunta può autorizzare o ratificare l'operato del dirigente privo di potere al momento del conferimento dell'incarico, con effetto di conservazione degli atti già compiuti.
- Quando il debitore convenuto eccepisce l'inadempimento ex art. 1460 c.c., l'onere della prova si ripartisce nel senso che il creditore che agisce per l'adempimento deve dimostrare il proprio esatto adempimento o la mancata scadenza della prestazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure che prospettano questioni di merito o di fatto senza incidere sulla ragione decisiva della decisione.
- Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito mediante una nuova valutazione delle prove o dei fatti non tempestivamente allegati nel giudizio di merito.
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