L.R. Calabria 12/2005
Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Calabria, la decadenza e il rinnovo di molte nomine e incarichi apicali in prossimità delle elezioni regionali, introduce regole transitorie e obblighi di comunicazione, modifica norme su struttura del Consiglio, avvocatura regionale e settore sanitario. Prevede anche verifiche trimestrali sull’equilibrio economico-finanziario delle ASL e delle aziende ospedaliere, con possibili decadenze e blocchi gestionali.
Norme regionali su nomine, incarichi apicali, avvocatura e verifiche economico-finanziarie nel settore sanitario
Norme regionali su nomine, incarichi apicali e controlli finanziari
La legge disciplina, per la Regione Calabria, il regime delle nomine e degli incarichi apicali in relazione al rinnovo degli organi politici regionali, interviene sull’avvocatura regionale e sul personale consiliare, e introduce un controllo periodico sull’equilibrio economico-finanziario delle aziende sanitarie e ospedaliere.
Ambito delle nomine soggette a decadenza e rinnovo
Le nomine degli organi di vertice e dei componenti o rappresentanti della Regione in enti pubblici, enti pubblici economici, aziende sanitarie, ospedaliere e assimilabili, consorzi, società controllate o partecipate, agenzie, ambiti territoriali ottimali, fondazioni e altri organismi, comunque denominati, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e organismi regionali o interregionali, se conferite, rinnovate o rese operative nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni regionali o successivamente fino all’insediamento dei nuovi organi politici, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale.
La disciplina si applica anche alle nomine disposte dagli organi di indirizzo politico regionale, dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta e dai dirigenti di dipartimento. I rapporti patrimoniali connessi cessano di diritto.
La portata della norma è stata però limitata dalla giurisprudenza costituzionale: restano esclusi, nei limiti dichiarati incostituzionali, i direttori generali delle Aziende sanitarie locali, il direttore generale dell’ARPACAL e il Presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa.
Rinnovo delle nomine e regime transitorio
Entro 60 giorni dalla proclamazione del Presidente della Giunta regionale le autorità competenti devono conferire le nuove nomine a favore dei soggetti aventi titolo, applicando le norme di settore. Fino a tale momento continua ad applicarsi l’art. 6 della l.r. 39/1995 e il termine di proroga previsto è esteso fino a 60 giorni.
Gli atti adottati in violazione di tali regole o oltre il termine sono nulli e comunque non opponibili alla Regione e ai terzi interessati.
Le stesse disposizioni si applicano anche alle nomine conferite dal Presidente e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nell’esercizio di poteri sostitutivi dell’Assemblea e dai dirigenti dei dipartimenti consiliari, ma il termine decorre dalla proclamazione del nuovo Presidente del Consiglio regionale.
È prevista inoltre una disciplina transitoria per le nomine conferite, rinnovate o rese operative nei nove mesi anteriori al 3 aprile 2005 o successivamente fino all’insediamento dei nuovi organi politici regionali, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti patrimoniali.
Obblighi di comunicazione sulle posizioni interessate
Il legale rappresentante e il dirigente o funzionario più elevato in grado della struttura interessata devono comunicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, il nominativo e la carica delle persone che versano nella situazione regolata dalla disciplina transitoria, al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale. L’omissione comporta responsabilità personale.
Decadenza degli incarichi apicali regionali
In attuazione dello Statuto regionale, tutti gli incarichi apicali delle strutture amministrative della Regione Calabria decadono di diritto alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale e, per le strutture consiliari, alla data di insediamento degli organi previsti dallo Statuto. I contratti a tempo determinato relativi a tali incarichi cessano di avere efficacia.
I nuovi incarichi devono essere conferiti formalmente entro 60 giorni dalla scadenza dei precedenti. Nel periodo intermedio si applica ancora l’art. 6 della l.r. 39/1995 e il termine di proroga è esteso fino a 60 giorni. La disciplina si estende anche agli incarichi dirigenziali in essere alla data di proclamazione del Presidente della Giunta in carica.
Modifiche alla disciplina delle strutture speciali consiliari
La legge modifica la l.r. 8/1997 prevedendo che, se un consigliere ricopre più di una carica tra quelle contemplate o equiparate, gli spetti una sola struttura speciale, con diritto di scelta della struttura ritenuta più adeguata.
Avvocatura regionale e difesa in giudizio
Viene riscritto il regime delle decisioni sulla costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive. Il dirigente dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità di costituirsi in giudizio previa consultazione con il dirigente della struttura interessata e adotta le determinazioni con decreto. La preventiva autorizzazione della Giunta è necessaria solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, e può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.
Gli atti dei dirigenti pro tempore dell’Avvocatura regionale che abbiano già autorizzato la costituzione in giudizio della Regione in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge producono gli effetti del decreto previsto dalla nuova disciplina.
Verifiche economico-finanziarie delle aziende sanitarie e ospedaliere
Il Dipartimento dell’Assessorato alla Sanità deve verificare trimestralmente, in contraddittorio con gli organi di controllo delle Aziende sanitarie e ospedaliere, l’andamento dell’equilibrio economico-finanziario, sia in sede di preventivo annuale sia di conto consuntivo, a partire dal primo trimestre dell’anno in corso.
In prima applicazione la verifica deve essere avviata entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge. Se viene certificata la non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, scattano la decadenza dei direttori generali, il blocco delle assunzioni, il blocco degli incarichi esterni di consulenza non sanitaria e l’obbligo di adottare misure per il riequilibrio della gestione.
Disposizioni finali e vigore
La legge contiene una clausola di abrogazione delle norme in contrasto con il nuovo regolamento interno del Consiglio regionale, in attesa dell’armonizzazione delle leggi regionali al nuovo Statuto. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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