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Sentenza

Sentenza del 06/05/2020 n. 13660 - Corte di Cassazione

Reati tributari - Frode fiscale - Somme giacenti sul fondo pensione - Sequestrabilita'.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del sequestro preventivo disposto sul patrimonio dell'indagato nell'ambito di un'indagine per reati tributari (uso di fatture per operazioni inesistenti) relativo a Euro 3.829,30 giacenti presso un fondo pensione, posto a vincolo fino alla concorrenza di Euro 313.094,00. Il ricorrente ha dedotto (i) vizio di motivazione rispetto alla sussistenza del fumus commissi delicti e (ii) illegittimità del sequestro perché le somme accantonate in un fondo pensione sarebbero intangibili nella fase di accumulo ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005, art. 11, comma 10, e analoghe alle pensioni/stipendi protette dall'art. 545 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo (vizio di motivazione) è stato dichiarato inammissibile perché in cassazione, con riferimento a provvedimenti di riesame, è consentito ricorrere per violazione di legge e non per censure meramente sulla concludenza della motivazione; inoltre il ricorrente non ha prospettato in termini chiari l'assenza sostanziale della motivazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha stabilito che le somme versate in fondi pensione in fase di accumulo non sono immediatamente riconducibili a corrispettivi di rapporto di lavoro tutelati dall'art. 545 c.p.c.; i fondi pensione sono assimilabili alle assicurazioni sulla vita e, pertanto, le somme in essi confluite possono essere assoggettate alla disciplina penale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (per equivalente). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    La Corte richiama il limite della cassazione avverso ordinanze di riesame (art. 325 c.p.p.), intendendo la 'violazione di legge' anche come vizi gravi della motivazione solo se tali da costituire una vera e propria mancanza o carenza del paradigma argomentativo; il ricorso del L. non è ricaduto in tale fattispecie.

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Richiama l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte osserva che il ricorrente non ha contestato in modo chiaro l'assenza formale o sostanziale della motivazione, ma solo la sua concludenza.

  • art. 545 c.p.c.

    Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e comma 5 nonchè dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e comma 7, nonchè dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.

    La Corte precisa che l'art. 545 c.p.c. tutela specificamente crediti retributivi e pensionistici; tuttavia tale tutela non può essere estesa automaticamente alle somme in fondi pensione in fase di accumulo: le somme versate ai fondi pensione non sono sempre riconducibili a corrispettivi di lavoro e dunque l'art. 545 non trova diretto applicazione alle somme accantonate nei fondi pensione.

  • D.Lgs. n. 252/2005, art. 11, comma 10

    "Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lett. a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dal Regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1935, n. 1155, e dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2 e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lett. b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità."

    Pur richiamando l'intangibilità delle posizioni nella fase di accumulo, la norma collega pignorabilità/sequestrabilità delle prestazioni (in capitale o rendita) ai limiti vigenti per le pensioni obbligatorie e lascia prive di vincolo alcune ipotesi di riscatto/anticipazione. La Corte interpreta la disciplina come non preclusiva della misura cautelare penale sui fondi pensione: tali strumenti possono essere assimilati alle assicurazioni sulla vita e, nell'ambito della responsabilità penale (sequestro preventivo per equivalente), soggetti a vincolo qualora ricorrano i presupposti.

  • art. 1923 c.c.

    "Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni."

    Regola civilistica che protegge le somme dovute dall'assicuratore in sede esecutiva/cautelare; la Corte evidenzia però che tale tutela è propria del diritto civile e non impedisce l'applicazione degli istituti penali (sequestro preventivo) che hanno finalità differente. Pertanto l'impignorabilità civile non equivale a insuscettibilità di sequestro penale.

  • D.L. n. 306/1992, art. 12-sexies (oggi art. 240-bis c.p.)

    Richiamata per spiegare i presupposti del sequestro preventivo volto alla confisca per equivalente: il fumus commissi delicti e il periculum in mora (sproporzione valore beni vs reddito, mancata giustificazione della lecita provenienza) possono giustificare il sequestro anche su strumenti con regimi particolari (es. polizze vita), orientamento già consolidato nella giurisprudenza citata.

Massime di principio

  • Le somme accantonate in fondi pensione in fase di accumulo non sono automaticamente protette dalla disciplina di impignorabilità prevista per stipendi e pensioni dall'art. 545 c.p.c.; vanno valutate secondo la natura del credito e la normativa specifica del fondo.
  • I fondi pensione e le polizze vita sono, in ambito penale, assimilati da questa giurisprudenza: possono essere assoggettati a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente quando ricorrono fumus e periculum, nonostante le tutele civilistiche in materia di esecuzione.
  • La non pignorabilità civilistica (es. art. 1923 c.c.) non esclude di per sé la possibilità di misure cautelari penali; la diversa finalità della tutela penale giustifica una diversa disciplina.
  • In impugnazioni avverso provvedimenti di riesame il ricorso in Cassazione è limitato alle violazioni di legge (art. 325 c.p.p.); censure meramente sulla concludenza della motivazione sono spesso inammissibili se non è prospettata la totale assenza o radicale insufficienza della motivazione.
  • Per ottenere la rilascio di somme vincolate in un fondo pensione è strategico documentare in modo chiaro l'origine lecita e la qualificazione giuridica della somma (es. dimostrare che si tratti di pensione obbligatoria o di accredito riconducibile a retribuzione protetta), nonché coinvolgere strumenti processuali (istanze al giudice, mezzi incidentali) volti a dimostrare l'inapplicabilità del sequestro.
  • Nel dubbio, la giurisprudenza tende a bilanciare la tutela degli interessi fondamentali della persona (minimo vitale) con l'esigenza di finalità persecutoria del sequestro penale; quindi ogni caso richiede valutazione concreta della riconducibilità delle somme al rapporto di lavoro, della loro destinazione e della consistenza dell'elemento indiziario.

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