Sentenza del 07/05/2020 n. 8584 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e di pagamento notificato il 24.10.2012 per il recupero dell'IVA su merci extracomunitarie importate nel 2008 e 2009; la società era stata contestata per aver indebitamente utilizzato la qualifica di "esportatrice abituale" ed omesso il versamento dell'imposta. Questioni principali: se la condotta integri il delitto di contrabbando aggravato o un mero illecito amministrativo e se la pretesa tributaria fosse prescritta. La ricorrente ha inoltre censurato l'esclusione della qualifica di esportatrice abituale e la decorrenza del termine di prescrizione in relazione alla mancata promozione dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha dichiarato inammissibili vari motivi per cassazione perché introduttivi di fatti nuovi non oggetto di contraddittorio e per essere questioni di merito ormai irripetibili in cassazione ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. Ha confermato che, quando la mancata determinazione del dazio è dovuta a un atto perseguibile penalmente e la notitia criminis è stata trasmessa entro il termine originario di prescrizione, l'azione di recupero può essere avviata anche dopo la scadenza del termine triennale. Il ricorso è stato integralmente respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8
Riferita alla qualifica di "esportatore abituale"; la valutazione della sussistenza della qualifica è questione di fatto svolta dal giudice del merito e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione come fatto nuovo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70
Richiamato nella doglianza sulla natura dell'illecito; la Corte non ha accolto la tesi secondo cui il mancato versamento dell'IVA all'importazione costituirebbe solo illecito amministrativo escludendo fattispecie penalmente rilevanti quando sussistono elementi fraudolenti.
TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali)
L'art. 303 TULD punisce le frodi mediante dichiarazioni sulla "qualità, quantità e valore delle merci". La Corte ricorda che condotte doganali fraudolente possono integrare reato e incidere sulla decorrenza della prescrizione del recupero tributario.
TULD
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla decorrenza dei termini; la Corte ritiene irrilevante l'esito dell'azione penale (condanna, assoluzione o archiviazione) qualora la notitia criminis sia stata tempestivamente trasmessa.
Regolamento CEE 2913/1992
Richiamato a sostegno delle censure sulla disciplina doganale; la Corte conferma che la rilevanza penale delle condotte doganali può incidere sulla validità e tempestività dell'azione di recupero tributario.
Citato nel quarto motivo in relazione all'avvio dell'azione penale; la Corte precisa che l'assenza di un comprovato promovimento dell'azione penale non impedisce il recupero tributario se la notitia criminis è stata trasmessa nel termine originario.
art. 366 nn. 4 e 6; art. 348 ter, ult. co.; art. 360 n. 5
Art. 366: principio di specificità del ricorso e obbligo di riprodurre documenti decisivi. Art. 348 ter: limiti al sindacato in cassazione su questioni di fatto già decise dal merito. Art. 360 n. 5: motivi di fatto non più proponibili in cassazione se rientrano nelle limitazioni previste.
Massime di principio
- Non introdurre in cassazione fatti nuovi o questioni di fatto non svolte nei gradi di merito: tali aspetti saranno dichiarati inammissibili.
- La qualificazione della condotta doganale come illecito amministrativo o reato penale è una valutazione di merito: se il giudice del merito la considera penalmente rilevante, la Cassazione limita il proprio sindacato.
- Se la mancata determinazione del dazio o dell'IVA è dovuta a un atto perseguibile penalmente e la notitia criminis è trasmessa entro il termine originario di prescrizione, l'amministrazione può avviare il recupero anche dopo il decorso del termine triennale, indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
- In ricorso per cassazione è necessario riprodurre o allegare i documenti decisivi (es. avviso di pagamento, comunicazione di reato) per permettere alla Corte di verificare le doglianze; la loro mancata produzione può determinare l'inammissibilità della censura.
- La distinzione tra mera omissione del versamento IVA e frode doganale dipende da elementi fattuali quali simulazione della qualifica di esportatore abituale, utilizzo di plafond inesistenti o dichiarazioni false su qualità/quantità/valore delle merci: tali elementi, se provati, comportano conseguenze più gravi (anche penali) e influenzano la decorrenza della prescrizione.
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