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Sentenza

Sentenza del 05/05/2020 n. 13616 - Corte di Cassazione

Reati tributari - Distruzione di fatture false - Particolare tenuita' del fatto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per emissione di fatture per operazioni inesistenti e per distruzione di scritture contabili (D.Lgs. 74/2000, art. 8 comma 3 e art. 10). Ha impugnato per prescrizione della emissione della fattura, per mancata prova dell'attribuzione della fattura e della sua distruzione a suo carico, per errata esclusione della causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto ex art. 131-bis c.p., e per mancata concessione di circostanze attenuanti e sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna quanto al reato di emissione di fattura per operazioni inesistenti (capo a) perché estinto per prescrizione; ha invece ritenuto non prescritta la contestazione relativa alla distruzione della fattura (capo b) e ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla valutazione della applicabilita della causa di non punibilita ex art. 131-bis c.p., disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuova motivazione e valutazione del trattamento sanzionatorio. Altri motivi di censura relativi alla prova nel merito sono stati qualificati come fattuali e non rilevabili in cassazione.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 74/2000, articolo 8 comma 3

    Norma incriminatrice relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che il fatto di emissione, contestato con data 07/04/2010, si è estinto per prescrizione.

  • Decreto Legislativo n. 74/2000, articolo 10

    Norma che punisce l'ocultamento o distruzione di scritture contabili; la Corte ha confermato che il reato è istantaneo e, nella fattispecie, la sua consumazione è stata ritenuta nel 2014, quindi non prescritta.

  • articolo 131-bis c.p.

    Causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto: la Corte ha stabilito che tale causa può essere valutata anche per il reato di distruzione/occultamento di scritture contabili e che non può essere automaticamente esclusa con la sola valorizzazione dell'accordo fraudolento, posto che l'accordo costituisce spesso l'elemento costitutivo del reato stesso; la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso l'applicabilita valorizzando elementi intrinseci al reato.

  • articolo 157 c.p.

    Riferimento alla prescrizione: la Corte ha ritenuto fondato il motivo sul presunto decorso del termine prescrizionale per il reato di emissione della fattura, con maturazione della prescrizione il 07/10/2017, e ha annullato la condanna per quel capo.

  • articolo 192 c.p.p., comma 2

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte illegittimita probatorie; la Corte ha ritenuto tali censure prevalentemente di merito e non decisive in cassazione rispetto ai riscontri fiscali prodotti.

  • articolo 533 c.p.p.

    Norma processuale relativa ai motivi di impugnazione; richiamata dal ricorrente ma le questioni di fatto sono state ritenute non sindacabili in Cassazione se non adeguatamente documentate.

  • articolo 129 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla possibile pronuncia di proscioglimento; la Corte ha rilevato l'assenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito per il capo non estinto.

  • articoli 62-bis e 163 c.p.

    Richiamati in relazione alla concessione di attenuanti e alla determinazione della pena. La Corte ha valutato che la questione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale é di merito e va valutata in sede di rinvio.

Massime di principio

  • La causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto (art. 131-bis c.p.) può essere applicata anche ai reati tributari quali l'occultamento o la distruzione di scritture contabili; non va esclusa automaticamente solo perché l'evento si inserisce in un accordo fraudolento, salvo che l'accordo costituisca, in concreto, elemento che esclude la particolare tenuita.
  • La prescrizione va valutata sulla base della data di consumazione effettiva del reato: il ricorrente che in Cassazione asserisca una diversa data di consumazione ha l'onere di indicare atti e elementi documentali che supportino tale tesi, essendo precluso al giudice di legittimità di fare nuovi accertamenti di merito.
  • Le questioni aventi rilievo esclusivamente probatorio o di merito (attribuzione di atti all'imputato, valutazione delle prove fiscali) non sono normalmente decise in sede di cassazione se non sorrette da specifici profili di illegittimità o da documentazione che consenta il sindacato.
  • Quando la Corte di merito esclude l'applicabilita di una causa di non punibilita basandosi su elementi che costituiscono in effetti il nucleo del reato, la decisione può essere annullata e rinviata per nuova motivazione: il giudice deve distinguere tra elementi che integrano il reato e fattori che effettivamente precludono la particolare tenuita.
  • In caso di annullamento parziale per prescrizione e di rinvio su questioni rilevanti come l'applicazione dell'art. 131-bis, il giudice di merito chiamato a nuovo esame dovrà riesaminare sia la sussistenza della particolare tenuita sia le conseguenti determinazioni sanzionatorie e applicazione di attenuanti o sospensione condizionale.
  • La puntualità nell'indicare prove e atti nelle impugnazioni è cruciale: eccezioni nuove introdotte in Cassazione senza indicazione degli elementi di riscontro sono destinate a essere respinte.

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