Sentenza del 07/05/2020 n. 8582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento di accise per ammanco di litri anidri di prodotto sfuso (liquori e distillati) ritenuto superiore al calo forfetario. La CTR aveva escluso l'abbuono per calo tecnico perché le "operazioni semplici" di imbottigliamento non sarebbero state preventivamente e singolarmente segnalate e registrate secondo le istruzioni amministrative (telescritto n. 297/8), come richiesto dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto che il quadro normativo (D.M. n. 55/2000 e D.M. n.153/2001) non imponeva l\'obbligo di preventiva segnalazione "volta per volta" delle operazioni semplici ai fini del riconoscimento del calo tecnico entro i limiti forfetari. Ha inoltre affermato che le circolari e i telescritti dell\'Agenzia non hanno valore vincolante per modificare la normativa e non possono imporre un onere non previsto dalla legge. Perciò la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
per le perdite dei prodotti in regime sospensivo avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione, l'abbuono dell'imposta è concesso "nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle Finanze con proprio decreto" (comma 2)
Stabilisce la possibilità dell\'abbuono per perdite durante la lavorazione entro limiti stabiliti da decreto ministeriale; criterio di riferimento per il riconoscimento dei cali.
D.M. Finanze 13 gennaio 2000, n. 55 (art. 1, 2, 3)
art. 1: distinzione tra "cali naturali" e "cali tecnici"; art. 2: "a richiesta dell'interessato, i cali naturali e tecnici sono riconosciuti entro la misura indicata nelle tabelle A e B allegate"; art. 3 comma 1: "I cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantità di merce risultante al momento dell'assoggettamento al vincolo doganale..."; art. 3 comma 2: "I cali riconosciuti sono annotati nei documenti... e nei prescritti registri"
Regolamento che disciplina i cali forfetari: riconoscimento "a richiesta" entro tabelle allegate; non impone, di per sé, obbligo di preventiva segnalazione per ciascuna operazione semplice oltre agli obblighi di annotazione previsti.
D.M. n. 153/2001, art. 5 comma 3
"almeno cinque giorni prima del loro inizio, il depositario invia apposita comunicazione di lavorazione mensile..."; la comunicazione può avere cadenza trimestrale se le indicazioni restano invariate
Prevede la comunicazione preventiva generale delle lavorazioni (mensile o trimestrale), che la Corte ha ritenuto sufficiente ai fini della conoscibilità delle operazioni e compatibile con il riconoscimento del calo tecnico forfetario.
Regolamento CEE (cit.) art. 864/2454 o 2453 (richiamati)
richiami ai criteri comunitari per i tassi forfetari di perdita irrimediabile e alla regola secondo cui le disposizioni nazionali si applicano "quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore"
Principio comunitario: i tassi forfettari si applicano salvo prova contraria fornita dall'interessato; conferma l\'onere probatorio del contribuente quando si dichiara un ammanco diverso dal forfettario.
Circolare Agenzia delle Dogane 86/D (4.4.2000), telescritto n. 297/8 (2.6.1993) e altri atti amministrativi
la circolare afferma che "la richiesta di riconoscimento... e' insita nella procedura prevista dal telescritto n. 297/8" e il telescritto richiede la preventiva e singola segnalazione e l'allibramento in appositi registri
I documenti amministrativi delineano procedure più rigide (segnalazione preventiva e registrazione per singola operazione), ma la Corte ha affermato che tali istruzioni non possono sostituire o ampliare i requisiti stabiliti dalla normativa primaria e regolamentare.
Giurisprudenza di principio (Cass. sez. un. n. 23031/2007 e Cass. n. 6699/2014)
Principio consolidato che le circolari e le istruzioni amministrative non sono vincolanti e non modificano il testo normativo; il giudice interpreta la legge indipendentemente dalle istruzioni dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento del calo tecnico entro i limiti forfetari disciplinati dal D.M. n.55/2000 non richiede necessariamente una segnalazione preventiva "volta per volta" delle operazioni semplici se le operazioni sono comunicate secondo le forme previste (es. art.5 comma 3 del D.M. n.153/2001) e il calo risulta nei limiti tabellari.
- Le circolari, telescritti e altri atti amministrativi dell\'Agenzia possono stabilire procedure operative ma non possono imporre oneri non previsti dalla normativa primaria o regolamentare; non vincolano il contribuente né il giudice.
- Se il contribuente invoca il calo tecnico superiore o diverso dal forfettario, grava su di lui la prova che la perdita effettiva supera quanto calcolato applicando il tasso forfetario (principio comunitario richiamato).
- Una comunicazione periodica delle lavorazioni (mensile o trimestrale) prevista dalla normativa di settore può essere considerata idonea a garantire la conoscibilità dell\'attività al fine dei controlli e del riconoscimento dei cali forfetari.
- Il comportamento precedente dell\'Ufficio (es. ratifiche o omissioni di contestazioni analoghe) non è decisivo per creare un irrevocabile diritto dell\'interessato, ma può avere rilievo probatorio nel caso concreto; tuttavia, l\'accoglimento della domanda dipende sempre dall\'interpretazione normativa e dall\'ammontare dimostrato dell\'ammanco.
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