Sentenza del 07/05/2020 n. 350 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla nozione di stabile organizzazione riferita a una società controllata di una società di uno Stato terzo localizzata in uno Stato membro. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 44 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articolo 11, paragrafo 1 - Prestazione di servizi - Luogo di riferimento fiscale - Nozione di "stabile organizzazione" - Soggetto passivo dell'IVA - Società controllata di una società di uno Stato terzo localizzata in uno Stato membro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'imposizione IVA relativa a servizi di assemblaggio di PCB: l'amministrazione tributaria ha ritenuto che i servizi fossero imponibili in Polonia perché la società coreana committente (LG Korea) avrebbe avuto una stabile organizzazione in Polonia costituita dalla sua controllata LG Display Polska. La questione giuridica verteva sull'interpretazione della nozione di "stabile organizzazione" ai fini dell'art. 44 della direttiva IVA e sull'eventuale obbligo del prestatore di servizi di verificare i rapporti contrattuali tra la controllante (stabilita in uno Stato terzo) e la sua controllata in uno Stato membro.
La decisione
La Corte di Giustizia ha stabilito che, ai sensi dell'art. 44 della direttiva 2006/112/CE e degli artt. 11(1) e 22(1) del regolamento (UE) n. 282/2011, l'esistenza di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo nel territorio di uno Stato membro non può essere desunta dal solo fatto che la società possieda una controllata in detto Stato membro. Inoltre il prestatore di servizi non è tenuto a prendere informazioni sui rapporti contrattuali tra la controllante e la controllata per valutare l'esistenza di tale stabile organizzazione: il prestatore deve applicare i criteri di cui all'art. 22 (esame della natura e dell'utilizzazione del servizio, verifiche su contratto/ordinativo/n. IVA e chi paga), ma non può essere obbligato a indagare rapporti contrattuali interni tra committente estero e la sua controllata, che spesso non sono accessibili. Conseguenza pratica: il fornitore poteva legittimamente considerare il luogo delle prestazioni come quello della sede dell'attività economica del committente, e non quello della controllata, salvo elementi oggettivi che identifichino la stabile organizzazione come destinataria effettiva.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE
Stabilisce il criterio generale del luogo delle prestazioni di servizi al soggetto passivo (sede dell'attività economica) e la deroga se i servizi sono forniti a una stabile organizzazione ubicata altrove; la Corte interpreta che la qualificazione come stabile organizzazione richiede valutazione di fatti e non può essere dedotta solo dal possesso di una controllata.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
Articolo 11, paragrafo 1; Articolo 22, paragrafo 1
Art. 11 definisce i requisiti materiali di una stabile organizzazione (permanenza, struttura, mezzi umani e tecnici). Art. 22 indica i criteri che il prestatore deve esaminare (natura e utilizzazione del servizio; contratto/ordinativo/n. IVA e chi paga), ma non impone al prestatore l'obbligo di investigare rapporti contrattuali tra committente in Stato terzo e sua controllata nello Stato membro.
Legge polacca sull'IVA (ustawa o podatku od towarów i usług)
Articolo 28b (paragrafi 1 e 3)
Norma di recepimento nazionale del criterio di luogo delle prestazioni per soggetti passivi; la Corte afferma che l'interpretazione di tale norma nazionale deve essere conforme alla direttiva e al regolamento UE, quindi non può imporre al prestatore obblighi più gravosi rispetto al diritto dell'Unione.
Accordo di libero scambio UE - Corea
Allegato 7-A-2 (riserva PL su tipi di stabilimento)
La riserva polacca che limita le forme giuridiche tramite cui imprese coreane possono operare in Polonia non impedisce che, in concreto, una controllata possa costituire la stabile organizzazione di una controllante coreana; la riserva non modifica i criteri sostanziali per la qualificazione della stabile organizzazione ai fini IVA.
Massime di principio
- La mera esistenza di una controllata in uno Stato membro non basta, di per sé, a qualificare tale controllata come stabile organizzazione della controllante estera ai fini IVA.
- Il prestatore di servizi deve applicare i criteri di identificazione previsti dall'art. 22 del regolamento (natura e utilizzazione del servizio; contratto/ordinativo; numero IVA comunicato; chi paga), ma non è obbligato a investigare rapporti contrattuali interni tra committente e sua controllata quando tali informazioni non sono accessibili.
- Se dai criteri previsti non emerge chiaramente una stabile organizzazione destinataria del servizio, il prestatore può legittimamente considerare il luogo delle prestazioni come quello della sede dell'attività economica del destinatario (evitando così un onere investigativo eccessivo).
- In caso di contestazione da parte dell'amministrazione fiscale, è compito delle autorità accertare e provare, con elementi concreti, l'esistenza di una stabile organizzazione sulla base dei requisiti materiali (permanenza, struttura, mezzi umani e tecnici) e della realtà economica e commerciale.
- Il principio di sostanza economica prevale sulla forma giuridica: la qualificazione di stabile organizzazione richiede esame fattuale e non può basarsi su presunzioni automatiche legate al gruppo societario.
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