Sentenza del 05/05/2020 n. 13628 - Corte di Cassazione
Accertamento - Concordato preventivo - Poteri amministratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È contestato a F. l'omesso versamento delle ritenute come sostituto d'imposta per l'anno 2017 per un importo di Euro 1.088.589,54. La questione giuridica centrale riguarda se la presentazione di una domanda di concordato preventivo "con riserva" (concordato in bianco) ai sensi dell'art. 161 L. Fall. limiti i poteri dell'amministratore al punto da impedire il pagamento dei debiti tributari scaduti successivamente alla domanda e, in caso di omissione, se sussista la scriminante ex art. 51 c.p. per esecuzione di un ordine legittimo (ossia un provvedimento del tribunale che vieti o non autorizzi i pagamenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore; ha stabilito che la mera presentazione della domanda di concordato preventivo, anche con riserva ex art. 161, comma 6 L. Fall., non impedisce automaticamente il pagamento dei debiti tributari la cui scadenza avviene dopo la presentazione della domanda. Solo un provvedimento giudiziale che vieti o non autorizzi il pagamento (ovvero neghi l'autorizzazione) può configurare una causa di giustificazione ex art. 51 c.p. per l'omissione. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Lecco per nuovo esame alla luce dei principi espressi.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 - legge fallimentare (L. Fall.)
art. 161, commi 1,2,3,6,7; art. 163; art. 167; art. 168; art. 184; art. 188
La presentazione della domanda di concordato (anche con riserva) inserisce il debitore in una procedura unica caratterizzata da "spossessamento attenuato": l'imprenditore mantiene l'amministrazione ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione del tribunale. Il pagamento di debiti tributari può essere qualificato come atto di straordinaria amministrazione nella procedura concorsuale; tuttavia la mera domanda non vieta in sé il pagamento delle imposte scadute successivamente alla domanda, salvo che il tribunale non abbia espressamente vietato o non autorizzato il pagamento.
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale che punisce l'omesso versamento delle ritenute operate come sostituto d'imposta; nella fattispecie è il reato contestato (momento consumativo coincidente con la scadenza del versamento).
Prevede la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità. La Corte ha chiarito che tale scriminante può operare solo se è intervenuto un provvedimento che abbia effettivamente vietato o non autorizzato il pagamento dei crediti anteriori rispetto alla scadenza del debito.
Richiamati in relazione alla limitazione della censura sul vizio di motivazione avverso provvedimenti cautelari reali: il vizio di motivazione è inammissibile nei termini previsti da tali norme.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di concordato preventivo (anche in bianco ai sensi dell'art.161, comma 6 L. Fall.) non sospende automaticamente l'obbligo di versamento dei debiti tributari la cui scadenza avviene dopo la presentazione della domanda.
- Solo un provvedimento del tribunale che vieti espressamente o non autorizzi il pagamento dei crediti anteriori può giustificare, ai sensi dell'art.51 c.p., l'omissione del versamento e scriminare la condotta penalmente rilevante.
- L'efficacia retroattiva degli effetti della procedura verso terzi non può essere invocata per determinare la scriminante penale rispetto a un reato già perfezionatosi prima di un provvedimento che limiti i pagamenti.
- Nella fase tra deposito della domanda (anche con riserva) e decreto di ammissione vige uno spossessamento attenuato: l'imprenditore conserva poteri gestori, ma gli atti idonei a pregiudicare l'integrità dell'attivo (compresi taluni pagamenti) possono essere qualificati come straordinari e sottoposti ad autorizzazione.
- Chi amministra un'impresa in crisi deve valutare preventivamente il rischio penale connesso alla mancata esecuzione dei versamenti tributari scadenti: la procedura concorsuale non costituisce di per sé mezzo per eludere responsabilità penali e la scelta di avviare il concordato non autorizza automaticamente omissioni di pagamento.
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