Cassazione Civile, Ordinanza n. 00695/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda nasce da un accesso fiscale eseguito presso la società di capitali di cui il contribuente era amministratore. L'Ufficio, rinvenuto un atto di transazione del 20 gennaio 2009, ha rilevato che la società aveva corrisposto nel 2009 la somma di euro 216.000,00 per retribuzioni maturate dal 2001 al 2009 in favore dell'amministratore, somma non dichiarata e senza ritenuta d'acconto. È stato quindi notificato al contribuente avviso di accertamento Irpef per l'anno 2009. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto; in appello la CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento quanto al procedimento, ma ha annullato l'atto ritenendo applicabile la tassazione separata ex art. 17 TUIR. In cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 2475-bis c.c., al titolo I del libro I c.c. e agli artt. 7 e 12 della L. 212/2000, sostenendo che l'avviso era invalido perché emesso senza contraddittorio preventivo con lui persona fisica; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale lamentando violazione dell'art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986, perché la CTR aveva applicato la tassazione separata senza verificare se il ritardo fosse fisiologico o dipendesse invece da una libera scelta transattiva delle parti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente e accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha escluso la necessità del contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 nei confronti del contribuente persona fisica, perché l'accesso era stato svolto presso la società, soggetto distinto, nell'ambito di una verifica nei confronti di quest'ultima; inoltre il contribuente aveva comunque partecipato alle operazioni e potuto difendersi. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse applicato in modo apodittico la tassazione separata ex art. 17 TUIR, senza accertare gli elementi necessari: natura delle prestazioni reddituali arretrate, titolo da cui derivavano, termine originario di adempimento e natura fisiologica o meno del ritardo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È la norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata dai ricorsi come parametro formale delle censure.
Richiamato dal contribuente a sostegno della censura sul contraddittorio e sui poteri dell'amministratore, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza procedurale.
artt. 7 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è stato ritenuto applicabile alla persona fisica ricorrente, poiché l'accesso è avvenuto presso la società, soggetto distinto, e comunque il contribuente aveva partecipato alla verifica.
art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
La tassazione separata richiede il ricorrere delle condizioni tassative previste dalla norma; non basta il mero fatto che le somme siano arretrate o che il pagamento sia avvenuto a seguito di transazione, occorrendo verificare la natura del reddito, il titolo di maturazione, il termine originario di adempimento e la fisiologia del ritardo.
art. 50 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come disposizione di coordinamento nel perimetro dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente compresi nella disciplina della tassazione separata.
art. 49 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come norma di coordinamento nel rinvio dell'art. 17 TUIR ai redditi interessati dalla tassazione separata.
È richiamato come criterio surrogatorio del giudice per individuare, in assenza di indicazioni legali o contrattuali, il termine originario di adempimento ai fini della verifica del ritardo fisiologico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non è automaticamente dovuto nei confronti della persona fisica quando l'accesso e la verifica riguardano una società distinta, anche se la persona fisica è amministratore o legale rappresentante di essa.
- La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica e la concreta possibilità di interloquire sui rilievi possono escludere la lesione del diritto al contraddittorio, quando sia comunque garantito un effettivo confronto procedimentale prima dell'atto impositivo.
- La tassazione separata degli emolumenti arretrati ex art. 17, comma 1, lett. b), TUIR presuppone un accertamento puntuale della natura delle somme, del titolo originario, del termine di maturazione e della causa del ritardo; non può essere applicata in modo automatico sulla sola base dell'arretratezza del pagamento.
- Il mero fatto che il pagamento di somme pregresse derivi da un accordo transattivo non esclude di per sé la tassazione separata, ma impone di verificare se il ritardo sia fisiologico rispetto al rapporto o se, invece, le somme vadano assoggettate a tassazione ordinaria.
- Quando la legge collega un regime fiscale di favore a presupposti tassativi, il giudice di merito deve motivare sulla ricorrenza di ciascun elemento costitutivo del regime, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche.
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