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Sentenza

Sentenza del 06/06/2019 n. 15324 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che l'avviso di accertamento fosse stato legittimamente notificato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. L'Ufficio aveva giustificato l'urgenza con l'imminente scadenza, il 31 dicembre 2008, del termine per l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2003. In via subordinata, l'Agenzia contestava anche la valutazione di merito sulle fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e sul diritto alla detrazione dell'IVA e alla deduzione dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che la mera prossimità della scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non costituisce, di per sé, un caso di particolare e motivata urgenza idoneo a derogare al termine di sessanta giorni concesso al contribuente per presentare osservazioni e richieste dopo la consegna del processo verbale di constatazione. L'Ufficio avrebbe dovuto indicare e dimostrare fatti concreti, precisi e non imputabili alla propria organizzazione, tali da aver reso inevitabile l'emissione anticipata dell'avviso. La violazione del termine comporta l'illegittimità dell'avviso senza necessità che il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio difensivo, poiché il termine tutela il contraddittorio procedimentale. Gli ulteriori motivi, riguardanti il merito della detrazione IVA e della deduzione dei costi, sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Dopo la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente deve poter disporre di sessanta giorni per presentare osservazioni e richieste. L'emissione anticipata dell'avviso è ammessa solo in presenza di una particolare urgenza concreta, specifica e adeguatamente motivata.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi per i quali una sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di fatti decisivi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. Nel giudizio concreto la questione è rimasta assorbita, poiché la cassazione ha confermato l'illegittimità dell'avviso per violazione del termine procedimentale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75

    Riguarda la deducibilità dei componenti negativi di reddito. Anche questa questione di merito non è stata esaminata definitivamente, essendo stata assorbita dal rigetto del ricorso.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce le regole generali sull'onere della prova. I relativi motivi sono rimasti assorbiti per la prevalenza della questione procedimentale.

Massime di principio

  • La scadenza imminente del termine decadenziale dell'Amministrazione non basta, da sola, a giustificare l'emissione dell'avviso prima dei sessanta giorni previsti dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
  • Per derogare al termine dilatorio devono essere indicati nell'avviso fatti concreti, precisi e non imputabili all'Ufficio, che rendano effettivamente inevitabile l'azione immediata.
  • Il termine di sessanta giorni tutela il contraddittorio e la collaborazione tra contribuente e Amministrazione; la sua violazione può comportare l'illegittimità o nullità dell'atto anche senza una prova specifica del danno difensivo subito.
  • Quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'impresa, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale è valutato in via preventiva e l'atto emesso ante tempus è normalmente sanzionato, salvo un'urgenza realmente qualificata.
  • Le questioni sostanziali, come la detraibilità dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti o la deducibilità dei costi, possono non essere esaminate se l'avviso è già viziato per una violazione procedimentale assorbente.

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