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Sentenza

Sentenza del 06/06/2019 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deduzione fiscale di una perdita su crediti pari a 36.205,00 euro, riferita a un credito vantato dal contribuente nei confronti di un Comune per lavori eseguiti nel 1994. Il contribuente sosteneva che una sentenza del Tribunale, che aveva negato l'esistenza del credito e respinto la pretesa nei confronti del Comune, costituisse un elemento certo e preciso ai sensi dell'art. 101, comma 5, T.U.I.R., idoneo a giustificarne la deduzione come perdita. I giudici hanno invece ritenuto che, prima di poter dedurre la perdita, fosse necessario dimostrare l'effettiva esistenza del credito: non può configurarsi una perdita fiscale di un credito mai esistito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento. Ha precisato che la sentenza civile non costituiva semplicemente la prova certa e precisa della perdita del credito, ma aveva escluso alla radice l'esistenza del credito stesso, poiché fondato su documentazione unilaterale, priva di data e sottoscrizione, non approvata né ricevuta dal Comune e relativa a lavori ulteriori non adeguatamente comprovati e non regolati da un valido atto contrattuale scritto. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento di 800,00 euro per compensi in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 101, comma 5, del T.U.I.R.

    La deduzione delle perdite su crediti è ammessa in presenza di elementi certi e precisi ovvero quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

    La norma presuppone l'esistenza effettiva del credito. Gli elementi certi e precisi devono dimostrare la perdita di un credito realmente esistente; non possono giustificare la deduzione di una pretesa che una pronuncia giudiziale abbia escluso alla radice.

Massime di principio

  • La perdita su crediti è fiscalmente deducibile solo se il credito era effettivamente esistente e adeguatamente documentato.
  • Una sentenza che respinge la pretesa creditoria perché il credito non è mai sorto non dimostra una perdita deducibile, ma l'inesistenza del presupposto patrimoniale.
  • La contabilizzazione di un credito o l'emissione di una fattura non sono sufficienti, da sole, a provarne l'esistenza ai fini fiscali.
  • Per dimostrare un credito verso una pubblica amministrazione occorre conservare idonea documentazione contrattuale e probatoria, inclusi contratto, ordine, autorizzazioni, stati di avanzamento, lavori eseguiti e accettazione dell'ente.
  • La deduzione della perdita richiede una distinzione netta tra credito esistente ma divenuto inesigibile e credito originariamente inesistente: solo il primo può generare una perdita fiscalmente rilevante.
  • Se il contribuente non contesta adeguatamente la motivazione centrale della sentenza di primo grado, l'appello può essere dichiarato inammissibile oltre che infondato.

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