Sentenza del 06/06/2019 n. 727 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Requisiti degli atti processuali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento IRES/altro, di valore pari a 39.261 euro, contestando la riqualificazione di versamenti periodici effettuati dalla socia come ricavi non dichiarati, l'utilizzo dell'accertamento induttivo, la qualificazione del saldo di cassa negativo come ricavo in nero, il calcolo dell'IVA e delle imposte IRES/IRAP e il mancato scomputo dell'adeguamento agli studi di settore. In via preliminare sosteneva l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, depositato telematicamente dopo una notificazione effettuata in forma cartacea. L'Agenzia eccepiva invece che, una volta scelto il deposito telematico, non fosse possibile depositare tramite il sistema informatico la scansione del ricorso analogico notificato per posta.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per irregolarità del deposito telematico e aveva liquidato 7.000 euro di spese. La società proponeva appello, ma la Commissione Tributaria Regionale confermava integralmente la decisione di primo grado. Riteneva applicabile l'art. 10 del D.M. 163/2013, secondo cui non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico dell'atto analogico notificato, mentre la scansione è consentita soltanto per i documenti allegati. La violazione era qualificata come inosservanza delle specifiche tecniche degli atti notificati via PEC, non sanabile mediante la giurisprudenza sui vizi formali. L'appello veniva quindi respinto e le spese del grado d'appello venivano liquidate in 4.000 euro a carico della società.
Norme richiamate
Art. 10 D.M. n. 163/2013
«non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico»; per i documenti allegati è ammessa «la scansione in formato immagine di documenti analogici»
La Commissione interpreta la norma nel senso che l'atto processuale analogico notificato in forma cartacea non può essere semplicemente scansionato e depositato telematicamente come copia per immagine. La scansione è consentita soltanto per gli allegati, non per l'atto introduttivo notificato.
Art. 6 D.M. n. 163/2013
«Tutti gli atti e documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10»
La disposizione collega il rispetto dei requisiti tecnici dell'art. 10 agli atti e documenti informatici notificati tramite PEC, confermando, secondo la sentenza, la necessità di distinguere tra modalità cartacea e telematica di notificazione e deposito.
Art. 22 D.Lgs. n. 546/1992
Deposito presso la Commissione della copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con la ricevuta di deposito o di spedizione
La norma disciplina il deposito del ricorso notificato tramite consegna o spedizione postale. Nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto che la scelta della notificazione cartacea imponesse il deposito secondo le modalità coerenti con tale scelta, senza sostituzione mediante scansione telematica dell'atto analogico.
Art. 39 D.P.R. n. 600/1973
È richiamato dalla contribuente in relazione all'accertamento induttivo, ma la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Quando un atto processuale viene notificato in forma cartacea, occorre verificare che il successivo deposito sia effettuato secondo le modalità previste per gli atti analogici; la semplice scansione e trasmissione telematica può essere ritenuta inammissibile se riferita all'atto notificato.
- Le regole tecniche del processo telematico possono incidere concretamente sull'ammissibilità dell'atto, anche se non costituiscono norme sostanziali: è quindi necessario rispettare formato, modalità di sottoscrizione, notificazione e deposito previsti dalla disciplina applicabile.
- La possibilità di scansionare documenti analogici allegati non implica automaticamente la possibilità di scansionare anche il ricorso o l'atto principale notificato in forma analogica.
- La scelta tra notificazione cartacea e notificazione telematica deve essere coerente con la successiva modalità di deposito; prima di procedere è opportuno verificare la disciplina vigente e le specifiche tecniche del rito e del periodo interessato.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio di deposito, il giudice può non esaminare le contestazioni di merito relative a imposte, sanzioni, ricavi presunti e metodologia dell'accertamento.
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