Sentenza del 06/06/2019 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2008 e 2009. Per il 2008 era stata contestata la deduzione di circa 93.000 euro per compensi agli amministratori, ritenuti privi di una specifica previsione statutaria o deliberazione assembleare. Per il 2009 era stata contestata la deduzione di 40.000 euro per la stessa causale e, inoltre, l'esistenza di un saldo negativo del conto cassa pari a 56.016 euro, ritenuto indice di ricavi non contabilizzati. L'Agenzia ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza, l'omessa pronuncia sul saldo negativo di cassa e la violazione delle norme in materia di deducibilità dei costi, compensi agli amministratori, onere della prova e presunzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando i ricorsi della società contro entrambi gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che il saldo negativo di cassa costituisse un'anomalia contabile idonea a presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, senza necessità di ulteriori prove da parte dell'Ufficio. La società, non costituita in appello, non ha fornito elementi contrari, quali prestiti, conferimenti, errori di scritturazione o problemi contabili. Quanto ai compensi degli amministratori, il giudice ha stabilito che la loro deducibilità richiedeva una specifica deliberazione assembleare, non potendo tale deliberazione essere desunta implicitamente dall'approvazione dei bilanci. È stata inoltre rilevata l'attribuzione di compensi a una socia priva della carica di amministratrice. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.500 euro per ciascun grado, oltre al rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Accertamento induttivo del reddito d'impresa
Il saldo negativo di cassa può costituire una presunzione grave dell'esistenza di ricavi non contabilizzati e legittimare l'accertamento induttivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Accertamento dell'imposta sul valore aggiunto
Anche ai fini IVA, il saldo negativo di cassa può fondare la presunzione di operazioni attive non contabilizzate, salvo prova contraria del contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Regime delle presunzioni nell'accertamento
Una volta emersa l'anomalia contabile del saldo negativo di cassa, l'Ufficio può presumere ricavi occultati; spetta al contribuente fornire una spiegazione documentata alternativa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Presunzioni nell'accertamento IVA
La movimentazione anomala della cassa può giustificare la ricostruzione presuntiva di ricavi o operazioni non registrate.
Art. 109 del T.U.I.R.
Regole generali per la deducibilità dei componenti negativi di reddito
La deduzione dei costi richiede che siano rispettati i requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge; in questo caso, la deduzione dei compensi è stata negata per mancanza della necessaria deliberazione.
Art. 2389 c.c.
Determinazione del compenso degli amministratori
Se lo statuto non determina il compenso degli amministratori, è necessaria una specifica ed esplicita deliberazione assembleare. L'approvazione del bilancio contenente la voce dei compensi non sostituisce tale deliberazione.
Art. 2364 c.c., nn. 1 e 3
Competenze dell'assemblea ordinaria
L'approvazione del bilancio e la determinazione dei compensi degli amministratori sono oggetti distinti e richiedono deliberazioni specifiche.
Art. 2434 c.c.
Approvazione del bilancio e responsabilità degli amministratori
L'approvazione del bilancio non comporta automaticamente una liberazione degli amministratori dalle responsabilità di gestione né equivale all'approvazione specifica dei loro compensi.
Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
Onere della prova e presunzioni
L'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e documentata.
Massime di principio
- Un saldo negativo del conto cassa è normalmente considerato incompatibile con una contabilità regolare: poiché non si può spendere più di quanto risulta incassato, esso può far presumere ricavi o disponibilità non contabilizzati almeno pari al disavanzo.
- In presenza di un saldo negativo di cassa, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata, ad esempio dimostrando l'esistenza di finanziamenti, conferimenti, prestiti, errori contabili o errate imputazioni. Una contestazione generica non è normalmente sufficiente.
- La deduzione fiscale dei compensi agli amministratori richiede una valida base deliberativa: se lo statuto non stabilisce l'importo, occorre una specifica deliberazione assembleare che determini i compensi.
- La mera approvazione del bilancio, anche quando il bilancio espone la voce relativa ai compensi, non equivale di regola a una deliberazione espressa sui compensi degli amministratori.
- Per evitare contestazioni, la delibera sui compensi dovrebbe essere autonoma o comunque riportare in modo chiaro la discussione e l'approvazione dell'importo, dei beneficiari e del periodo di riferimento.
- I compensi corrisposti a soggetti che non rivestono formalmente la carica di amministratore sono particolarmente esposti a contestazioni e devono essere giustificati sulla base di un diverso e documentato rapporto contrattuale.
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