Sentenza del 06/06/2019 n. 821 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo tributario - Prove - Autentica copia relata notifica - Soggetti abilitati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prova dell'attività notificatoria non può fondarsi su copie degli avvisi di ricevimento autenticate dall'agente della riscossione, poiché questi non è il soggetto legittimato ad attestare la conformità di documenti di provenienza dell'ufficiale postale. La produzione documentale è quindi inidonea, sotto questo profilo, a dimostrare validamente la notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per l'agente della riscossione di autenticare autonomamente le copie degli avvisi di ricevimento relativi agli atti notificati. È stato ritenuto che gli avvisi di ricevimento siano documenti provenienti dall'ufficiale postale e che, pertanto, l'agente della riscossione non possa attribuire loro autenticità in qualità di parte del giudizio. L'autenticazione della copia spetta invece al pubblico ufficiale che ha emesso l'atto o presso il quale è depositato l'originale.
Norme richiamate
Regole processuali sull'autenticazione delle copie degli atti
La copia può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso l'atto oppure dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale. Una parte privata o l'agente della riscossione, in quanto parte del processo, non può autenticare documenti formati da un diverso pubblico ufficiale.
Disciplina della notificazione a mezzo posta
L'avviso di ricevimento è un documento formato e proveniente dall'ufficiale postale; la sua autenticità o conformità non può essere attestata dall'agente della riscossione, salvo che l'originale sia depositato presso un pubblico ufficiale competente all'autenticazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi deve dimostrare una notificazione deve produrre documenti idonei e regolarmente autenticati.
- L'agente della riscossione non può autenticare autonomamente copie di avvisi di ricevimento formati dall'ufficiale postale.
- L'autenticazione deve provenire dal pubblico ufficiale che ha formato l'atto oppure da quello presso cui è conservato l'originale.
- La mera produzione di una copia dichiarata conforme dalla parte che la utilizza non è sufficiente quando il documento proviene da un soggetto pubblico diverso.
- In situazioni analoghe, occorre verificare sia l'origine del documento sia la legittimazione del soggetto che ne attesta la conformità.
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