Sentenza del 06/06/2019 n. 2454 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2009 e della mancata produzione della documentazione contabile richiesta, l'Agenzia delle Entrate aveva determinato induttivamente il reddito e l'imposta sulla base delle indagini finanziarie e dei movimenti bancari. I contribuenti hanno contestato la correttezza della ricostruzione, sostenendo inoltre che l'omissione fosse imputabile al commercialista incaricato, il quale avrebbe consegnato dichiarazioni apparentemente regolari ma mai trasmesse. Hanno invocato l'esimente dalla responsabilità per la condotta fraudolenta dell'intermediario e hanno sostenuto che 20.000 euro versati dai soci per finanziare la società non costituissero reddito d'impresa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, poiché l'omessa presentazione delle dichiarazioni qualificava i contribuenti come evasori totali e la mancata collaborazione alle richieste dell'Ufficio non era stata adeguatamente giustificata. È stata inoltre esclusa l'esimente derivante dalla condotta del commercialista: il contribuente resta responsabile degli adempimenti fiscali e deve vigilare sull'operato dell'intermediario, verificando almeno l'esistenza delle ricevute di trasmissione e dei pagamenti. La relativa eccezione è stata comunque ritenuta anche nuova e quindi inammissibile in appello. L'appello è stato accolto solo parzialmente, con riduzione delle sanzioni al minimo edittale; nel resto, la sentenza di primo grado e gli accertamenti sono stati confermati. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito quando le dichiarazioni fiscali sono omesse o la contabilità non è attendibile; l'omessa presentazione delle dichiarazioni può giustificare la ricostruzione sulla base dei dati acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 55 D.P.R. 633/1972
Consente l'accertamento induttivo ai fini IVA in presenza di omessa dichiarazione e di mancata disponibilità o attendibilità della documentazione contabile.
Art. 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997
Prevede, in determinate condizioni, l'esclusione della responsabilità del contribuente per la condotta fraudolenta dell'intermediario fiscale. La norma non opera automaticamente: il contribuente deve dimostrare l'assenza di colpa e di aver adottato un'adeguata vigilanza.
Art. 9, comma 3, D.Lgs. 472/1997
È stato richiamato dai contribuenti per ottenere l'annullamento delle sanzioni in relazione alla condotta fraudolenta dell'intermediario, ma la richiesta è stata respinta perché tardiva e comunque priva della prova dell'assenza di colpevolezza.
Art. 3 L. 689/1981
La responsabilità per l'illecito amministrativo è integrata anche dalla semplice colpa. La mera ignoranza dell'omissione non è sufficiente a escluderla; occorre dimostrare che l'ignoranza fosse incolpevole.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Consente la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.
Cass. civ. n. 675/2015, n. 18448/2015, n. 13709/2016 e n. 28359/2018
I precedenti sono richiamati per affermare che l'incarico conferito a un professionista non trasferisce al professionista la responsabilità fiscale del contribuente, il quale deve comunque controllarne l'operato.
Massime di principio
- L'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, unita alla mancata esibizione della contabilità e alla mancata risposta ai questionari dell'Amministrazione, può legittimare un accertamento induttivo fondato su dati bancari e finanziari.
- Il contribuente non può normalmente liberarsi dalle sanzioni sostenendo che l'errore o l'omissione sia stato commesso dal commercialista: deve provare una condotta fraudolenta dell'intermediario e la propria assenza di colpa.
- È prudente conservare e verificare le ricevute telematiche di trasmissione delle dichiarazioni, le quietanze di pagamento e ogni altra prova degli adempimenti fiscali; la sola copia della dichiarazione predisposta non dimostra che essa sia stata presentata.
- Le eccezioni e le richieste di esenzione dalle sanzioni devono essere formulate già nel primo grado di giudizio; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
- I versamenti dei soci a favore della società possono essere esclusi dal reddito solo se adeguatamente documentati e distintamente identificabili come finanziamenti o apporti, con una prova certa della loro natura e destinazione.
- Anche quando l'accertamento viene confermato, il giudice può ridurre le sanzioni al minimo edittale se risultano applicate in misura superiore o se le circostanze del caso lo giustificano.
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