Cassazione Civile, Ordinanza n. 04760/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2008, emesso a seguito di PVC, con cui l’Amministrazione recuperava maggiori IRPEF, IRAP e IVA dopo aver disconosciuto costi esposti in fatture di acquisto emesse da un fornitore ritenuto privo di organizzazione e quindi asseritamente inesistente sul piano oggettivo delle operazioni. Il contribuente aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, invece, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo insufficiente il quadro indiziario offerto, perché fondato sostanzialmente sulle dichiarazioni del fornitore e non corroborato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, anche alla luce degli elementi emersi nel procedimento penale. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 32 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che le dichiarazioni del fornitore non fossero state correttamente apprezzate e che vi fossero ulteriori indizi (distruzione delle fatture, mancata esibizione di registri contabili) idonei a provare la natura di 'cartiera' del fornitore e la mera cartolarità delle fatture; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 74/2000, dell’art. 654 c.p.c. e dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice tributario non avesse valutato il complessivo materiale probatorio e avesse attribuito rilievo alla sentenza penale di assoluzione. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi: quanto al primo, ha osservato che l’Amministrazione aveva effettivamente fondato l’atto impositivo essenzialmente sulle dichiarazioni del terzo, peraltro generiche, e che la CTR le aveva correttamente reputate prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; inoltre, la ricorrente non aveva indicato in modo specifico come gli ulteriori elementi invocati, inclusa la distruzione della contabilità del fornitore, avrebbero potuto condurre a un diverso esito, con conseguente difetto di specificità del ricorso. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui investiva la valutazione del materiale probatorio e della sentenza penale, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito. Ne è seguita la condanna dell’Agenzia alle spese e, in applicazione delle norme richiamate sulla definizione anticipata, anche al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi per violazione di legge dedotti in cassazione
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base normativa dell’accertamento induttivo fondato su presunzioni
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione ai poteri istruttori e agli elementi utilizzabili dall’Ufficio
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per l’accertamento IVA e l’uso di presunzioni
richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che grava sull’Amministrazione la prova dei fatti costitutivi della pretesa
richiamato in tema di presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti
art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio in presenza di profili penali
richiamato per il valore della sentenza penale nel giudizio civile/tributario
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato sul regime della prova nel processo tributario
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
richiamato per la definizione anticipata del ricorso
richiamato per la condanna alle somme conseguenti alla conferma della proposta di definizione anticipata
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, quando l’Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, la prova può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Le dichiarazioni del fornitore o di terzi, se generiche o non corroborate, non sono di per sé sufficienti a fondare la pretesa fiscale; il giudice deve valutarle criticamente insieme agli altri elementi acquisiti.
- Chi deduce in cassazione la violazione delle regole sulla prova presuntiva deve indicare specificamente quali elementi siano stati trascurati e in quale modo essi avrebbero potuto mutare la decisione; altrimenti il motivo è carente di specificità.
- Le censure che mirano a rivalutare il materiale probatorio o a sostituire l’apprezzamento del merito sono inammissibili in cassazione, salvo i limiti del vizio denunciabile.
- La sentenza penale, anche se richiamata nel giudizio tributario, non impone automaticamente una diversa decisione: il giudice di merito deve inserirla nel complessivo quadro probatorio e valutarne la concreta rilevanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04712/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04716/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04718/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04720/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04724/2024 del 22/02/2024
- ordinanza_civile · 22 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04725/2024 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →