Cassazione Civile, Ordinanza n. 18586/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia aveva notificato alla società un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno d'imposta 2011, ritenendola soggetto obbligato in solido con il titolare di un centro trasmissione dati che operava per conto di un bookmaker estero. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: la nullità dell'avviso per mancata traduzione in inglese; l'erroneità della pretesa quanto al presupposto soggettivo dell'imposta; l'erroneità quanto al presupposto territoriale; la violazione del diritto unionale, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; nonché l'applicabilità dell'esimente per obiettiva incertezza normativa in relazione alle sanzioni. In cassazione chiedeva anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sui quesiti prospettati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale perché la Corte di giustizia aveva già chiarito che l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, senza discriminazioni tra bookmaker nazionali ed esteri. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'avviso, osservando che l'atto era stato notificato in Italia al domicilio fiscale e, comunque, ogni eventuale nullità era stata sanata dalla proposizione del ricorso, per raggiungimento dello scopo. Sul merito ha confermato che, per l'anno 2011, il soggetto passivo dell'imposta unica è anche il bookmaker estero privo di concessione e il suo intermediario/titolare di ricevitoria che raccolga le scommesse in Italia; inoltre ha ribadito che non vi è discriminazione o violazione della libertà di stabilimento/prestazione dei servizi. Ha infine escluso l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per le sanzioni, perché la fattispecie concerne il 2011, epoca successiva alla norma di interpretazione autentica. Spese di legittimità compensate e disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non era necessario, poiché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La doglianza sulla mancata traduzione dell'avviso è stata ritenuta infondata.
La proposizione del ricorso ha sanato l'eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto.
art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il rinvio alle regole delle notificazioni del processo civile comporta anche l'applicazione del relativo regime di nullità e sanatoria.
art. 3 D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Interpretato nel senso che il soggetto passivo dell'imposta unica comprende anche chi gestisce scommesse per conto di bookmakers privi di concessione.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220
Ha chiarito e specificato che l'imposta unica si applica anche alle scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e ai relativi intermediari.
art. 49 TFUE
Non è stata ravvisata violazione della libertà di stabilimento, perché la disciplina non discrimina tra operatori nazionali ed esteri.
art. 56 TFUE
Non è stata ravvisata violazione della libertà di prestazione dei servizi, perché l'imposta si applica in modo generale a chi raccoglie scommesse in Italia.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
La disciplina nazionale dell'imposta unica non è stata ritenuta contrastante con la direttiva richiamata.
art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la Corte ha escluso l'esimente invocata.
art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato dalla ricorrente ai fini dell'esclusione della sanzione, ma senza accoglimento.
art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'obiettiva incertezza normativa era astrattamente rilevante prima della norma interpretativa, ma non per l'anno d'imposta 2011.
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto insussistente l'esimente per obiettiva incertezza nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento tributario, pur avendo natura sostanziale, è soggetto alle regole sulle notificazioni del processo civile quando la disciplina tributaria le richiami espressamente; la nullità della notificazione è sanata se il contribuente propone ricorso e raggiunge così lo scopo conoscitivo e difensivo dell'atto.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, è soggetto passivo non solo il bookmaker concessionario, ma anche il bookmaker estero privo di concessione e il soggetto che, in Italia, gestisce la raccolta delle scommesse per suo conto tramite centri trasmissione dati o ricevitorie.
- L'imposta unica sulle scommesse si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento; non sussiste una discriminazione incompatibile con le libertà unionali di stabilimento e di prestazione dei servizi.
- La tutela sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa richiede che l'incertezza sussista al momento rilevante del fatto; non opera quando, per l'annualità oggetto di giudizio, l'assetto normativo interpretato autenticamente abbia già chiarito la soggettività passiva.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto unionale sia già stata risolta in modo chiaro dalla giurisprudenza europea e nazionale pertinente.
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