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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18561/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza ingiunzione con cui l'amministrazione aveva intimato il pagamento di euro 8.020,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006. L'opposizione era stata respinta in primo grado. In appello, la corte territoriale ha dichiarato l'improcedibilità del gravame perché il ricorso in appello con il decreto di fissazione dell'udienza non era mai stato notificato all'appellata. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con due motivi: 1) violazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 101 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 435 e 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità senza esaminare il merito, anche perché la controparte si era costituita e aveva difeso nel merito; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, deducendo l'effetto sanante derivante dalla costituzione in giudizio dell'appellata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, quale quello relativo all'opposizione a ordinanza-ingiunzione, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione. Ha escluso che la costituzione della parte appellata possa sanare l'omissione e ha ribadito che, trattandosi di atto omesso o giuridicamente inesistente, il giudice non può assegnare un termine per la rinnovazione. Nulla è stato disposto per le spese, poiché la resistente non ha notificato controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza comporta improcedibilità dell'impugnazione.
  • La costituzione in giudizio dell'appellato non sana l'omessa notificazione dell'atto introduttivo dell'appello quando la notificazione non sia mai stata eseguita.
  • Quando la notificazione è omessa o inesistente, il vizio è insanabile e il giudice non può assegnare un termine per rinnovare un atto mai compiuto.
  • L'improcedibilità in tale ipotesi è giustificata dall'esigenza di tutela dell'affidamento della controparte sul consolidamento, in tempi predefiniti e ragionevolmente brevi, del provvedimento già emesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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