Cassazione Civile, Ordinanza n. 18561/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza ingiunzione con cui l'amministrazione aveva intimato il pagamento di euro 8.020,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006. L'opposizione era stata respinta in primo grado. In appello, la corte territoriale ha dichiarato l'improcedibilità del gravame perché il ricorso in appello con il decreto di fissazione dell'udienza non era mai stato notificato all'appellata. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con due motivi: 1) violazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 101 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 435 e 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità senza esaminare il merito, anche perché la controparte si era costituita e aveva difeso nel merito; 2) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, deducendo l'effetto sanante derivante dalla costituzione in giudizio dell'appellata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, quale quello relativo all'opposizione a ordinanza-ingiunzione, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione. Ha escluso che la costituzione della parte appellata possa sanare l'omissione e ha ribadito che, trattandosi di atto omesso o giuridicamente inesistente, il giudice non può assegnare un termine per la rinnovazione. Nulla è stato disposto per le spese, poiché la resistente non ha notificato controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 124 d.lgs. n. 152 del 2006
norma sostanziale violata secondo il provvedimento sanzionatorio presupposto della lite
richiamato come base del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, soggetto al rito del lavoro in appello
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2011
individua il rito applicabile all'appello nelle controversie relative all'opposizione a ordinanza-ingiunzione
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato insieme all'art. 6 per confermare il rito applicabile
la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina improcedibilità dell'appello
art. 111, comma 2, Cost.
invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo rispetto alla sanzione processuale dell'improcedibilità
invocato dai ricorrenti, ma non idoneo a superare il difetto di notifica
invocato dai ricorrenti, senza incidere sulla ratio della decisione
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della tesi sanante, ma non accolto
art. 6 CEDU
invocato a sostegno della tesi sanante, ma non accolto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza comporta improcedibilità dell'impugnazione.
- La costituzione in giudizio dell'appellato non sana l'omessa notificazione dell'atto introduttivo dell'appello quando la notificazione non sia mai stata eseguita.
- Quando la notificazione è omessa o inesistente, il vizio è insanabile e il giudice non può assegnare un termine per rinnovare un atto mai compiuto.
- L'improcedibilità in tale ipotesi è giustificata dall'esigenza di tutela dell'affidamento della controparte sul consolidamento, in tempi predefiniti e ragionevolmente brevi, del provvedimento già emesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18558/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18559/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18560/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18562/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18564/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →