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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18558/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito derivante da un finanziamento fondiario erogato in esecuzione di un piano di risanamento attestato, domandando anche il riconoscimento della prelazione ipotecaria. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in via chirografaria. In sede di opposizione, il tribunale aveva respinto la domanda non per la questione dell’idoneità del piano attestato, ma perché riteneva non provata l’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari, per mancata produzione della nota di iscrizione. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: col primo ha denunciato violazione dell’art. 101 c.p.c. e, in sostanza, anche dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la questione della mancata prova dell’iscrizione ipotecaria non era stata mai sollevata dalla curatela né sottoposta al contraddittorio prima di essere posta a fondamento della decisione; ha inoltre dedotto che l’iscrizione risultava dalle relazioni ipotecarie già in atti. Col secondo motivo ha censurato la statuizione sulle spese ex art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del cessionario del credito nel giudizio di cassazione. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo che il tribunale avesse deciso su una questione non sottoposta al contraddittorio e non prospettata dalla curatela, violando l’art. 101, comma 2, c.p.c.; ha precisato che il vizio era correttamente sussumibile come nullità della decisione anche se formalmente richiamato come violazione di legge. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

    finanziamento fondiario stipulato ed erogato in attuazione di un piano di risanamento attestato

    richiamato come base del finanziamento fondiario eseguito nell’ambito di un piano attestato di risanamento.

  • art. 66 l. fall.

    evocato quale norma sulla revocatoria ordinaria nel contesto dell’eccezione sollevata contro la garanzia ipotecaria.

  • art. 101 c.p.c.

    posto a presidio dell'effettività del fondamentale principio del contraddittorio

    il giudice non può porre a fondamento della decisione una questione mista di fatto e di diritto non previamente segnalata alle parti e non introdotta nel contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un vizio di extrapetizione; la Corte tratta il vizio come nullità della decisione derivante dalla violazione del contraddittorio.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato per evidenziare che l’iscrizione ipotecaria non era stata contestata dalla controparte.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per sostenere che la prova dell’iscrizione poteva desumersi da documenti già in atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte osserva che la censura era stata formalmente incanalata in modo non corretto, ma ciò non impediva l’esame se il vizio era chiaramente individuabile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    ritenuto il corretto parametro per denunciare la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e extrapetizione.

  • art. 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare può impugnare, ma l’intervento nel giudizio di legittimità è escluso, salvo specifiche ipotesi diverse da quella esaminata.

  • art. 372 c.p.c.

    impedisce la produzione in cassazione di documenti nuovi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il principio del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. opera pienamente: il tribunale non può fondare la decisione su una questione mista di fatto e di diritto mai prospettata dalle parti e mai sottoposta preventivamente al loro confronto.
  • La violazione del contraddittorio sussiste quando il giudice introduce d’ufficio un decisum fondato su un presupposto fattuale o giuridico decisivo, diverso da quello discusso, e la parte ricorrente indichi quali difese avrebbe potuto svolgere se la questione fosse stata segnalata.
  • L’erronea qualificazione formale del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità se dal contenuto emerge in modo univoco il vizio denunciato; in particolare, una censura sostanzialmente diretta a far valere la nullità della decisione può essere scrutinata anche se formalmente incanalata come violazione di legge.
  • Nel giudizio di legittimità il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire quando il dante causa sia già costituito e abbia proposto il ricorso, restando la fase di cassazione tra le parti originarie.
  • In cassazione è preclusa la produzione di documenti nuovi che non rientrino nelle eccezioni dell’art. 372 c.p.c., e la documentazione della cessione del credito non giustifica di per sé l’intervento del cessionario nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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